DPR 18 giugno 1998, n. 233
Regolamento
recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei
singoli istituti, a norma dell'art. 21 Legge n.
59 del 16.07.97
(pubblicato
nella GU n. 164 del 16 luglio 1998)
Art. 1 - Finalit
Art. 2 - Parametri
a) consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza, con riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola contemplato dall'ordinamento scolastico vigente;
b) caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
c) estensione dei fenomeni di devianza giovanile e criminalit minorile;
d) complessit di direzione, gestione e organizzazione didattica, con riguardo alla pluralit di gradi di scuole o indirizzi di studio coesistenti nella stessa istituzione, ivi comprese le attivit di educazione permanente, di istruzione degli adulti e di perfezionamento o specializzazione, nonch» alla conduzione di aziende agrarie, convitti annessi, officine e laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificit.
Art. 3 - Piani provinciali di dimensionamento
Art. 4 - Attribuzione della personalit giuridica e
dell'autonomia
Art. 5 - Organici pluriennali
a) del
numero degli alunni previsti, distinti per et e per
ordine e grado di scuole;
b) del numero degli istituti previsti, delle loro
dimensioni e dell'articolazione delle stesse istituzioni
sul territorio;
c) delle caratteristiche demografiche e orografiche di
ciascuna regione;
d) degli indici di disagio economico e socio-culturale;
e) degli obiettivi correlati all'economia regionale e
all'evoluzione del mercato del lavoro;
f) della distribuzione per ambiti disciplinari del
personale in servizio.
Entro il limite dell'organico provinciale complessivo la dotazione Organica di ciascuna istituzione scolastica À definito dai dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica, in conformit ai criteri e ai parametri generali stabiliti a norma del comma 1, sulla base dei seguenti dati di riferimento ed elementi di valutazione:
a) numero degli alunni e delle
classi previste, distinti per anno di corso e indirizzo
di studi;
b) insegnamenti da impartire nelle classi previste in
relazione agli obiettivi formativi previsti dai
corrispondenti curricoli;
c) esigenze di sostegno degli alunni portatori di
handicap;
d) attivit didattiche finalizzate al recupero della
dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, alla
sperimentazione di nuovi metodi didattici e di nuovi
ordinamenti e strutture curricolari, all'adattamento dei
percorsi formativi, secondo criteri di flessibilit e
modularit, alle esigenze di personalizzazione dei
processi di apprendimento, alle caratteristiche
dell'economia regionale o locale e all'evoluzione del
mercato del lavoro;
e) azioni di supporto socio-psico-pedagogico,
organizzativo e gestionale, di ricerca educativa e
scientifica, di orientamento scolastico e professionale e
di valutazione dei processi formativi, tenuto conto anche
dell'eventuale articolazione della funzione docente sulla
base di particolari profili di specializzazione;
f) esigenze specifiche delle istituzioni che operano in
zone a rischio di devianza giovanile e criminalit
minorile, ovvero nelle comunit montane e nelle piccole
isole;
g) prevedibili necessit di copertura dei posti di
insegnamento vacanti e di sostituzione degli insegnanti
assenti per periodi di durata inferiore all'intero anno
scolastico.
Art. 6 - Dotazione finanziaria di istituto
Art. 7 - Esclusioni
Art. 8 - Abrogazioni