CM
n.766 del 27.11.1997 e D.M. n.765 (allegato)
SPERIMENTAZIONE IN AMBITO NAZIONALE DELLAUTONOMIA
ORGANIZZATIVA E DIDATTICA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - GAB/II/IV
Circ. n. 766 Prot. N. 22358/BL - Roma, 27 novembre 1997
OGGETTO: Sperimentazione dell'autonomia organizzativa e didattica
delle istituzioni scolastiche.
1. Con il decreto che si trasmette con la presente, si intendono
promuovere e sviluppare, nel quadro di un programma da realizzare
in ambito nazionale, sperimentazioni rivolte a meglio utilizzare
gli spazi di esercizio dell'autonomia attualmente offerti
dall'ordinamento, in attesa della prossima emanazione dei
regolamenti di cui all'art; 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
contenente disposizioni riguardanti l'autonomia delle istituzioni
scolastiche.
Le ipotesi di sperimentazione dellautonomia previste dal
l'allegato provvedimento sono coerenti con i principi espressi
nell'art. 21 citato e si caratterizzano rispetto al passato per
l'indicazione di una maggiore flessibilità nell'organizzazione
delle attività scolastiche e per un ampliamento dell'offerta
formativa, utilizzando a tal fine significative interazioni e
integrazioni con il contesto territoriale e i fabbisogni
formativi locali.
Tali iniziative intendono favorire un processo sistematico di
diffusione della cultura dell'autonomia, sollecitando le
istituzioni scolastiche a farsene "soggetto"
protagonista. Il programma si inserisce in un quadro più ampio
che vede impegnata l'Amministrazione in un processo di
rinnovamento complessivo del sistema scolastico nel quale
rientrano, tra l'altro, le iniziative, recentemente assunte, di
sperimentazione del biennio in alcuni istituti di istruzione
secondaria e i progetti di aggiornamento dei dirigenti scolastici
e del personale docente sull'autonomia.
Resta comunque fermo l'impegno dell'Amministrazione e del Governo
ad emanare nei tempi previsti i regolamenti, già in itinere,
sull'autonomia di cui all'art. 21 della legge n. 59/97.
2. Per facilitare il compito delle scuole nell'attuazione della
presente sperimentazione si ritiene utile fornire alcuni
suggerimenti di tipo operativo.
La partecipazione al programma nazionale in oggetto costituisce
una facoltà e non un obbligo per le istituzioni scolastiche.
Tenuto conto che le attività in parola si inseriscono nella
programmazione della scuola, esse di norma dovrebbero essere
attivate all'inizio dell'anno scolastico; pur tuttavia, attese le
evidenziate finalità di favorire la diffusione della cultura
dell'autonomia, si ritiene utile consentire alle scuole, che ne
ravvisino l'opportunità, di aderire al progetto anche in corso
d'anno attraverso l'adattamento della programmazione educativa;
inoltre possibile partecipare soltanto ad alcuni aspetti della
sperimentazione.
In ogni caso va tenuto presente che sono gli organi responsabili
di ciascuna istituzione scolastica a decidere modalità e tempi
per la partecipazione; a tal fine, nell'ambito del Collegio dei
docenti potrà essere costituito un Gruppo di lavoro per la
progettazione ed il monitoraggio della sperimentazione.
La sperimentazione sarà tanto più proficua quanto più largo
sarà il consenso delle varie componenti scolastiche e l'adesione
da parte degli studenti, delle famiglie e del contesto
territoriale in cui opera la scuola.
Nel caso in cui il progetto sperimentale preveda la flessibilità
dell'orario e quindi la modifica dell'orario settimanale di uno o
più insegnamenti, al fine di garantire il rispetto del monte ore
annuale per ciascuna disciplina compresa nei piani di studio, si
fa presente che, in relazione al numero di settimane comprese in
200 giorni di lezione, un'ora settimanale corrisponde a 33 ore
annuali. Tale calcolo nel rispetto di detto parametro può essere
rapportato anche a periodi inferiori all'anno scolastico (ad
esempio singolo mese, trimestre o quadrimestre). Nel caso che
venga prevista una diversa articolazione della durata della
lezione trovano applicazione le disposizioni contenute
nell'accordo di interpretazione autentica raggiunto presso l'ARAN
con le 00.SS. di categoria il 17 settembre 1997 in materia di
durata delle ore di lezione.
Se il progetto comporta orari prolungati, dovrà essere
verificata la compatibilità del nuovo quadro orario con
l'esigenza di assicurare l'efficacia didattica ai fini del
raggiungimento degli obiettivi formativi e con il sistema dei
trasporti utilizzato dagli studenti.
3. Al fine di fornire un contributo utile alla progettazione e
realizzazione delle iniziative sperimentali in parola, presso
ciascun Provveditorato agli Studi sono costituiti, secondo quanto
previsto dall'art. 3 dell'allegato decreto, "nuclei di
supporto tecnico -amministrativo all'autonomia" che siano
funzionali alla realizzazione degli obiettivi prima indicati, ma
che prefigurino anche i nuovi compiti di indirizzo,
programmazione, supporto e monitoraggio dell'Amministrazione
secondo le linee della riforma.
Ciascun nucleo sarà costituito con atto del Provveditore agli
Studi, che vi convoglierà, nella maniera più opportuna,
competenze diverse per assicurare la più ampia disponibilità di
risorse culturali a sostegno dell'attività di gestione
dell'autonomia mediante la presenza di figure professionali
interne all'Amministrazione (docenti, dirigenti scolastici,
responsabili amministrativi, ispettori, rappresentanti IRRSAE,
funzionari, ecc.) ed esterne (università, enti di ricerca,
agenzie formative, associazioni professionali, enti locali,
ecc.), individuate in base ad esperienze qualificate in modo da
attivare un circuito virtuoso" che faccia emergere e
assicuri una comunicazione di qualità. Tale nucleo dovrà essere
comunque non pletorico, ma snello e mobile sul territorio, aperto
ai rapporti e alle collaborazioni interistituzionali e capace di
una comunicazione chiara e interattiva, nei suoi compiti di
qualificato contenuto propositivo, restando precluso ogni intento
di controllo e sanzionatorio. Per la costituzione dei nuclei si
farà ricorso opportunamente anche al personale della scuola in
posizione di utilizzazione facente parte dei gruppi di lavoro che
già operano presso ciascun ufficio scolastico provinciale.
Per quanto concerne l'attività di monitoraggio che dovranno
svolgere i nuclei di supporto - fermo restando che le istituzioni
scolastiche potranno avviare ugualmente le attività di
sperimentazione - si fa riserva di far pervenire apposite
istruzioni finalizzate a realizzare una effettiva ricognizione di
dati omogenei.
Il Provveditore agli Studi convoca periodici incontri con la
partecipazione, oltre che dei componenti del nucleo, di capi
d'istituto e di docenti facenti parte dei gruppi di lavoro
costituiti all'interno delle istituzioni scolastiche che attuano
la sperimentazione, allo scopo di discutere delle modalità di
sensibilizzazione delle istituzioni scolastiche verso le
tematiche dell'autonomia e per concordare eventualmente modalità
e tempi di intervento dei membri dei nuclei sul territorio.
Per le necessità di consulenza e di studio nel rispetto delle
autonome scelte delle istituzioni scolastiche è costituito un
punto di riferimento presso l'Amministrazione centrale - Ufficio
di Gabinetto, nell'esercizio dell'attività di coordinamento ad
esso spettante.
Il CEDE, la BDP e gli IRRSAE sono invitati a dedicare una
particolare attenzione, nei loro piani di attività - sia nel
settore degli studi e ricerche, sia in quello dell'aggiornamento,
sia in quella della produzione e diffusione della documentazione
- alle iniziative sperimentali in corso o da promuovere rivolte
ad utilizzare concretamente gli spazi di autonomia offerti
dall'ordinamento, in modo da sostenere le iniziative avviate
dalle istituzioni scolastiche, operando, d'intesa ed in opportuno
collegamento con i nuclei di supporto.
Si prega di diffondere la presente circolare con l'allegato
decreto presso le istituzioni scolastiche e gli uffici ed enti
interessati a livello locale.
IL MINISTRO
MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Decreto Ministeriale n. 765 del 27.11.1997
VISTI gli artt. 276, 277 e 278 del Decreto Legislativo 16 aprile
1994, n. 297 che approva il testo unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 contenente disposizioni per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa, in particolare l'art. 21 riguardante l'autonomia
delle istituzioni scolastiche;
RITENUTO di dover promuovere e sostenere, in attesa
dell'emanazione dei regolamenti previsti dal predetto art. 21,
processi di innovazione volti ad introdurre elementi di
flessibilità nell'organizzazione dell'attività scolastica,
favorendo sin da ora la diffusione della cultura e della pratica
dell'autonomia, in modo da consentire la più tempestiva ed
efficace applicazione dei regolamenti in parola;
RITENUTO che è possibile realizzare la predetta finalità, sulla
base della normativa vigente, attraverso un programma
sperimentale a carattere nazionale, non vincolante per le
istituzioni scolastiche e in grado di adattarsi alle diverse
esperienze e realtà territoriali;
SENTITO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione reso nella seduta del 26 novembre 1997;
DECRETA
ART. 1
1. In attesa della piena applicazione dei regolamenti di cui
all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono autorizzate,
nel quadro di un programma da realizzare in ambito nazionale,
sperimentazioni volte a promuovere e sostenere i processi di
autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. Le sperimentazioni di cui al comma 1 attengono ai seguenti
aspetti:
a) adattamento del calendario scolastico;
b) flessibilità dell'orario e diversa articolazione della durata
della lezione, nel rispetto del monte ore annuale complessivo
previsto per ciascun curriculum e per ciascuna delle discipline
ed attività comprese nei piani di studio, fermi restando la
distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque
giorni settimanali e il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
c) articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi o
sezioni, anche nel rispetto del principio dell'integrazione
scolastica degli alunni con handicap;
d) organizzazione di iniziative di recupero e sostegno;
e) attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi;
f) realizzazione di attività organizzate in collaborazione con
altre scuole e con soggetti esterni per l'integrazione della
scuola con il territorio;
g) iniziative di orientamento scolastico e professionale;
h) iniziative di continuità.
ART.2
1. Su proposta dei consigli di classe o di interclasse o di
intersezione ovvero dei collegi dei docenti o dei consigli di
circolo o d'istituto e su delibera dei collegi dei docenti, per
gli aspetti didattici, e dei consigli di circolo o di istituto,
per gli aspetti organizzativi e finanziari, le istituzioni
scolastiche possono aderire in tutto o in parte ed anche per
periodi determinati alle iniziative di cui all'art. 1, nel
rispetto degli obiettivi fondamentali propri del tipo e ordine di
scuola.
2. La sperimentazione di cui all'art. 1 si realizza adattando la
programmazione educativa, attraverso l'inserimento, in un disegno
complessivo, degli elementi innovativi che consentano di meglio
rispondere alle esigenze formative degli alunni.
3. La sperimentazione è promossa dagli organi menzionati nel
precedente comma 1, anche su richiesta dei comitati dei genitori
e degli studenti, ed è attuata ricercando l'adesione e la
collaborazione di tutte le componenti della scuola, nonché degli
enti locali territoriali. Gli organi responsabili ai diversi
livelli si adopereranno affinché venga, altresì, perseguito
l'obiettivo della semplificazione, snellezza e rapidità delle
procedure; secondo tale criterio, le iniziative di cui alla
lettera f) del precedente articolo 1 possono essere promosse e
realizzate anche in difformità dalle procedure previste dal
D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567.
4. Le delibere di adesione alla sperimentazione sono predisposte
in modo da consentire l'individuazione del problema da
affrontare, degli obiettivi da perseguire, degli strumenti, delle
condizioni organizzative e delle responsabilità di attuazione,
nonché delle metodologie prescelte, che possono essere
differenziate in relazione alle proposte di singoli o di gruppi
d'insegnanti, anche in coerenza con il principio della libertà
d'insegnamento. Esse prevedono le modalità di verifica, anche
mediante autovalutazione, dei processi attivati e dei risultati e
indicano l'eventuale preventivo di spesa, ove necessario. In
aggiunta alla normale pubblicazione, è opportuno che le delibere
siano comunicate alle famiglie degli alunni.
5. Le istituzioni scolastiche collocano le loro iniziative in una
prospettiva di cooperazione con le altre unità scolastiche
operanti sul territorio favorendo l'organizzazione di reti di
scuole in senso orizzontale e verticale anche sulla base di
accordi per la realizzazione di progetti comuni, di iniziative di
formazione e di progetti per l'uso integrato delle risorse e dei
servizi. E' comunque importante che sia assicurata la pubblicità
e la circolarità delle esperienze.
6. L'utilizzazione dei docenti e del personale A.T.A. avviene nel
rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio previsti
dai contratti collettivi che possono essere assolti, invece che
in 5 giorni settimanali, anche sulla base di un'apposita
programmazione plurisettimanale.
7. Nel caso in cui comportino oneri aggiuntivi, le
sperimentazioni sono attuate nei limiti delle disponibilità di
bilancio delle singole istituzioni scolastiche. A tal fine sono
consentite le conseguenti variazioni di bilancio che si rendano
necessarie.
8. Le sperimentazioni di cui al presente decreto adottate dalle
istituzioni scolastiche non sono soggette ad autorizzazione e
sono inviate per conoscenza ai Provveditore agli Studi, al
Consiglio Scolastico provinciale e all'IRRSAE.
ART. 3
1. Presso ciascun Provveditorato agli studi sono costituiti uno o
più "Nuclei di supporto tecnico - amministrativo
all'autonomia" a livello territoriale, con il compito di
sostenere, ove richiesto, le sperimentazioni deliberate dalle
istituzioni scolastiche, di monitorare le iniziative realizzate,
di favorire la loro diffusione e fruibilità e di promuovere la
messa in rete delle esperienze.
2. Ciascun nucleo, è composto in modo da garantire la presenza
di tutte le competenze amministrative e tecniche - ivi compresi
gli IRRSAE - anche non appartenenti all'amministrazione
scolastica, necessarie per sostenere adeguatamente le iniziative.
Esso deve prioritariamente comprendere al suo interno docenti,
dirigenti scolastici e ispettori tecnici, che abbiano già
effettuato qualificate esperienze in merito.
3. Il nucleo deve essere composto da un numero ristretto di
persone per operare con la massima rapidità e per prestare, ove
richiesto, la propria consulenza direttamente nelle sedi
scolastiche.
4. Nelle province in cui sono costituiti più nuclei di supporto
tecnico-amministrativo, occorre assicurare le condizioni per
realizzare una pianificazione coordinata e coerente degli
interventi.
IL MINISTRO