Circolare Ministeriale 18 giugno 1998, n. 279
Oggetto: Trasmissione D.M. n. 251 del 29.5.98 e Direttiva n. 252 del 29.5.98, rispettivamente concernenti: il programma nazionale di sperimentazione dell'organizzazione scolastica e l'applicazione della L. 440/97 che istituisce il fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi
Si trasmettono in allegato il D.M. e la
Direttiva indicati in oggetto, registrati alla Corte dei Conti in
data 5.6.98 con numeri, rispettivamente, 001 P.I. 151 e 001 P.I.
150.
Detti provvedimenti sono stati adottati in sostituzione del D.M.
n.765 del 27.11.97, accluso alla C.M. n. 766/97, e della
Direttiva n. 238 del 19.5.98, trasmessa con C.M. n. 239/98, per
l'esigenza di uniformarsi alle osservazioni formulate dalla Corte
dei Conti, la quale, in estrema sintesi, ha richiesto che i
progetti di sperimentazione riguardanti l'autonomia fossero
avviati all'interno del vigente quadro normativo. Ciò premesso,
è necessario che le istituzioni scolastiche, nella
predisposizione dei relativi progetti sperimentali, facciano
riferimento ai dati relativi agli acclusi provvedimenti.
Pertanto si pregano le SS.LL. di volerne dare la più ampia e
tempestiva comunicazione alle istituzioni scolastiche dipendenti.
(Il Capo di Gabinetto)
Decreto Ministeriale 29 maggio 1998, n. 251
Il Ministro della Pubblica istruzione
VISTI gli artt. 276, 277 e 278 del
D.L.vo 16.4.94, n. 297, che approva il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione;
RITENUTO di dover approvare in via transitoria un programma
nazionale di sperimentazione che consenta alle istituzioni
scolastiche di sviluppare gradualmente capacità di
autorganizzazione tali da consentire loro di prepararsi al
passaggio dal vigente ordinamento a quello configurato dall'art.
21 della L. 15.3.97, n. 59, la cui attuazione avverrà con
l'emanazione dei regolamenti ivi previsti;
RITENUTO che nell'ordinamento vigente esistono numerose
disposizioni, che hanno già trovato parziale attuazione nei vari
ordini e gradi di scuola e in precedenti sperimentazioni, dalle
quali é possibile trarre principi che supportino
scientificamente una sperimentazione nazionale avente ad oggetto
l'organizzazione della didattica;
RITENUTO che il programma nazionale di sperimentazione deve
essere prospettato alle istituzioni scolastiche in modo non
vincolante e che ciascuna può aderirvi totalmente o solo
parzialmente nel rispetto delle decisione assunte dai competenti
organi collegiali;
CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. del
Lazio, 24.9.91, n. 1169) ha ritenuto che anche in assenza di una
specifica disposizione legislativa è legittima l'introduzione
con decreto ministeriale di norme transitorie dirette a
disciplinare il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa,
contenuta in regolamento ministeriale emanato su espressa
previsione legislativa;
SENTITO il parere del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione;
DECRETA
Art. 1
1. Per le finalità di cui in premessa è autorizzato in via transitoria un programma nazionale di sperimentazione volto a consentire alle istituzioni scolastiche, nell'anno 1998, l'attivazione di iniziative sui seguenti aspetti dell'organizzazione scolastica:
2 Le delibere di adesione alla sperimentazione sono predisposte in modo da consentire l'individuazione del problema da affrontare, degli obiettivi da perseguire, degli strumenti, delle condizioni organizzative e delle responsabilità di attuazione, nonché delle metodologie prescelte, che possono essere differenziate in relazione alle proposte di singoli o di gruppi di insegnanti, anche in coerenza con il principio della libertà d'insegnamento. Esse prevedono le modalità di verifica, anche mediante autovalutazione, dei processi attivati e dei risultati ed indicano l'eventuale preventivo di spesa, ove necessario. In aggiunta alla normale pubblicazione, stante la necessità di coinvolgere direttamente nella presente sperimentazione le famiglie degli alunni, sarà opportuno che le delibere siano comunicate alle famiglie stesse.
Art. 2
1. Su proposta dei consigli di classe o
di interclasse o di intersezione ovvero dei collegi dei docenti o
dei consigli di circolo o d'istituto e su delibera dei collegi
dei docenti, per gli aspetti didattici, e dei consigli di circolo
o di istituto, per gli aspetti organizzativi e finanziari, le
istituzioni scolastiche possono attivare iniziative concernenti
gli aspetti dell'organizzazione scolastica di cui all'art. 1,
comma 1, nel rispetto degli obiettivi fondamentali propri del
tipo e ordine di scuola.
2. La sperimentazione di cui all'art. 1 si realizza adattando la
programmazione educativa, attraverso l'inserimento, in un disegno
complessivo, degli elementi innovativi che consentano di meglio
rispondere alle esigenze formative degli alunni. Le ipotesi di
lavoro saranno formulate ispirandosi ai principi desumibili dalla
normativa di riferimento richiamata all'art. 1, anche con
l'ausilio dei nuclei di supporto di cui all'art. 3.
3. La sperimentazione è promossa dagli organi menzionati nel
precedente comma 1, anche su richiesta dei comitati dei genitori
e degli studenti, ed è attuata ricercando l'adesione e la
collaborazione di tutte le componenti della scuola, nonché degli
enti locali territoriali.
Gli organi responsabili ai diversi livelli si adopereranno
affinché venga, altresì, perseguito l'obiettivo della
semplificazione, snellezza e rapidità delle procedure.
4. Le istituzioni scolastiche collocano le loro iniziative in una
prospettiva di cooperazione con le altre unità scolastiche
operanti sul territorio favorendo l'organizzazione di reti di
scuole in senso orizzontale e verticale anche sulla base di
accordi per la realizzazione di progetti comuni, di iniziative di
formazione e di progetti per l'uso integrato delle risorse e dei
servizi. E' comunque importante che sia assicurata la pubblicità
e la circolarità delle esperienze.
5. L'utilizzazione dei docenti e del personale A.T.A. avviene nel
rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio previsti
dai contratti collettivi che possono essere assolti, anche sulla
base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
6. Le sperimentazioni sono attuate nei limiti delle
disponibilità di bilancio delle singole istituzioni scolastiche.
7. Le sperimentazioni di cui al presente decreto adottate dalle
istituzioni scolastiche non sono soggette ad autorizzazione e
sono inviate per conoscenza al Provveditore agli Studi, al
Consiglio Scolastico provinciale e all'IRRSAE competente.
Art. 3
1. Presso ciascun Provveditorato agli
studi sono costituiti uno o più "Nuclei di supporto
tecnico-amministrativo" con il compito di sostenere, ove
richiesto, le sperimentazioni deliberate dalle istituzioni
scolastiche, di monitorare le iniziative realizzate, di favorire
la loro diffusione e fruibilità e di promuovere la messa in rete
delle esperienze.
2. Ciascun nucleo, è composto in modo da garantire la presenza
di tutte le competenze amministrative e tecniche - ivi compresi
gli IRRSAE - anche non appartenenti all'amministrazione
scolastica, necessarie per sostenere adeguatamente le iniziative.
Esso deve prioritariamente comprendere al suo interno docenti,
dirigenti scolastici e ispettori tecnici, che abbiano già
effettuato esperienze in merito.
3. Il nucleo deve essere composto da un numero ristretto di
persone per operare con la massima rapidità e per prestare, ove
richiesto, la propria consulenza direttamente nelle sedi
scolastiche. 4. Nelle province in cui sono costituiti più nuclei
di supporto tecnico-amministrativo, il Provveditore agli Studi
assicura le condizioni per realizzare una pianificazione
coordinata e coerente degli interventi.
Direttiva 29 maggio 1998, n. 252
Il Ministro della Pubblica Istruzione
VISTA la L. 18.12.97, n. 440,
concernente la "Istituzione del Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi";
VISTO il D.M. 29.5.98, n. 251, diretto a stimolare le istituzioni
scolastiche attraverso l'autorizzazione in via transitoria di un
programma nazionale di sperimentazione;
VISTO l'art. 15 della L. 7.8.90, n. 241, che consente alle
Amministrazioni Pubbliche per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;
TENUTO conto che l'art. 4 della citata L. 440/97 fissa la
dotazione del fondo in lire 100 miliardi per l'anno 1997 ed in
lire 400 miliardi per l'anno 1998;
CONSIDERATO che le disponibilità finanziarie non utilizzate nel
corso dell'anno di riferimento possono essere utilizzate
nell'esercizio successivo per il disposto dell'art. 1, comma 2,
ultimo periodo, della medesima L. 440/97;
PRESO atto che i tempi di approvazione della legge non hanno
consentito di utilizzare per l'anno 1997 alcuna somma, per cui
sono disponibili, per l'anno 1998, lire 500 miliardi da destinare
agli interventi indicati dalla legge;
CONSIDERATO che l'art. 2 della L. 440/97 prevede l'emanazione di
una o più direttive per la definizione: a) degli interventi
prioritari; b) dei criteri generali per la ripartizione delle
somme destinate agli interventi e le modalità della relativa
gestione; c) delle indicazioni circa il monitoraggio, il
supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi;
RITENUTO opportuno procedere alla ripartizione del fondo con
riferimento alla realizzazione di progetti finalizzati ad
obiettivi funzionali al processo di rinnovamento della scuola che
coinvolgono istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi;
VISTO il parere espresso dalla VII Commissione Permanente del
Senato della Repubblica, in data 14.5.98;
VISTO il parere formulato dalla VII Commissione Permanente della
Camera dei Deputati, in data 14.5.48;
RITENUTO di recepire le condizioni e le osservazioni formulate
dalle predette Commissioni Parlamentari sullo schema di direttiva
sottoposta al parere delle medesime;
EMANA
la seguente direttiva per l'utilizzazione, per l'anno 1998, delle disponibilità finanziarie del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi".
1. Interventi prioritari
Sono individuati come prioritari i seguenti interventi:
2. Specificazione degli interventi
3. Progetti connessi all'attuazione del primo paragrafo del punto 2
I progetti riferiti all'attivazione
delle iniziative sperimentali autorizzate in via transitoria dal
D.M. 251 del 29.5.98, predisposti dalle istituzioni scolastiche,
dovranno indicare le iniziative da porre in essere, la
quantificazione degli oneri finanziari necessari per la compiuta
realizzazione degli stessi, ivi compresa la eventuale
remunerazione per l'attività progettuale.
I progetti saranno inviati al competente Provveditorato agli
Studi per il relativo finanziamento.
4. Criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi
I criteri di ripartizione della
dotazione finanziaria del fondo vengono individuati in modo
differenziato con riferimento alla natura degli interventi, alla
necessità di mantenere e sviluppare iniziative già poste in
essere con precedenti progetti promossi a livello nazionale,
nonché, limitatamente alle somme da gestire direttamente dalle
istituzioni scolastiche, alla dimensione delle stesse ed alla
complessità dei progetti.
Conseguentemente viene stabilita la seguente ripartizione della
intera somma disponibile per l'anno 1998, come sopra quantificata
in lire 500 miliardi, per i singoli interventi elencati al punto
1):
a) lire 218 miliardi per la piena realizzazione dell'autonomia scolastica, per l'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico e per l'introduzione dell'insegnamento della seconda lingua comunitaria nelle scuole medie (sub lettera a));
b) lire 98 miliardi per iniziative di formazione ed, aggiornamento riferite a tutto il personale scolastico, legate al processo di diffusione della cultura dell'autonomia ed all'introduzione delle nuove tecnologie didattiche (sub lettera b));
c) lire 23 miliardi per lo sviluppo della formazione continua e ricorrente - educazione degli adulti, anche con interventi integrati (sub lettera c));
d) lire 40 miliardi per le iniziative post-secondarie e copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione Europea (sub lettera d));
e) lire 100 miliardi per gli interventi perequativi anche mediante integrazione degli organici provinciali (sub lettera e));
f) lire 21 miliardi per la valutazione del sistema scolastico e per il monitoraggio, supporto e valutazione degli interventi della L. 440/97 (sub lettera f)), ivi compresi gli oneri per i nuclei di supporto tecnico-amministrativo istituiti presso i provveditorati a norma del D.M. n. 251 del 29.5.98.
I finanziamenti destinati ai progetti
connessi con l'autonomia scolastica formeranno oggetto di
specifico capitolo di bilancio da istituire nei competenti centri
di responsabilità dello stato di previsione del Ministero della
Pubblica Istruzione.
Le occorrenti variazioni di bilancio, a favore dei competenti
centri di responsabilità presenti nello stato di previsione del
Ministero della Pubblica Istruzione, saranno disposte con decreto
del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione.
5. Modalità della gestione delle somme
La gestione delle somme indicate al punto 4) e rimessa all'Amministrazione centrale ed alle istituzioni scolastiche secondo le quote percentuali sottoindicate:
Le assegnazioni dei fondi alle
istituzioni scolastiche saranno disposte dai competenti Uffici
scolastici provinciali, sulla base di specifica assegnazione a
loro favore.
Gli importi assegnati alla gestione delle istituzioni scolastiche
per l'attuazione dei progetti di cui al punto 3), dopo aver
dedotto la somma di lire 33 miliardi, da destinare
all'introduzione graduale dell'insegnamento di una seconda lingua
comunitaria, e la somma di lire 40 miliardi per iniziative
complementari ed integrative a favore degli studenti, saranno
ripartiti: per il 30% in parti uguali alle singole scuole, per il
35% in misura proporzionale alle dimensioni e alla tipologia
delle istituzioni scolastiche medesime ed il restante 35% in
misura proporzionale alla complessità dei progetti da
realizzare.
6. Attività di supporto e assistenza per la realizzazione degli interventi
Al fine di fornire alle istituzioni scolastiche ogni utile contributo alla progettazione e alla realizzazione delle iniziative connesse con la realizzazione dell'autonomia, saranno attivate idonee forme di supporto e di assistenza, mediante l'utilizzo sul territorio degli Ispettori Tecnici, dei "Nuclei di supporto tecnico-amministrativo all'autonomia", costituiti presso ciascun Provveditorato agli studi ai sensi del D.M. 29.5.98, n. 251, degli Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi (IRRSAE), della Biblioteca di Documentazione Pedagogica (B.D.P.) e attraverso convenzioni da stipularsi con le Università a norma dell'art. 15 della L. 7.8.90, n. 241.
7. Monitoraggio e valutazione degli interventi
All'attività di monitoraggio ed alla valutazione degli interventi realizzati in attuazione della legge n. 440/97, si provvederà mediante i nuclei di supporto tecnico-amministrativo istituiti presso i provveditorati ai sensi del D.M. n. 251 del 29.5.98, gli IRRSAE, il CEDE, nonché mediante gli Ispettori tecnici.