Decentramento Amministrativo
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Ulteriore conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
TITOLO IV - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO III - ISTRUZIONE SCOLASTICA
Art. 135 - (oggetto)
1. Il presente capo ha come oggetto la programmazione e la gestione amministrativa del servizio scolastico, fatto salvo il trasferimento di compiti alle istituzioni scolastiche previsto dallarticolo 21 della legge 15 marzo 1977, n.59.
Art. 136 - (Definizioni)
1.Agli effetti del presente decreto legislativo per
programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico s'intende l'insieme delle
funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e continua erogazione del servizio
di istruzione.
2.Tra le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono compresi, tra l'altro:
a) programmazione della rete scolastica;
b) lattività di provvista delle risorse finanziarie e di personale;
c) lautorizzazione, il controllo e la vigilanza relativi ai vari soggetti e
organismi, pubblici e privati, operanti nel settore;
d) la rilevazione delle disfunzioni e dei bisogni, strumentali e finali, sulla base
dell'esperienza quotidiana del concreto funzionamento del servizio, le correlate
iniziative di segnalazione e di proposta;
e) ladozione, nel quadro dell'organizzazione generale ed in attuazione degli
obiettivi determinati dalle autorità preposte al governo del servizio, di tutte le misure
di organizzazione amministrativa necessarie per il suo migliore andamento.
Art. 137 - (Competenze dello Stato)
1. Restano allo Stato, ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni, concernenti
i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della
Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni
relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del
bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui
all'articolo 138, comma 3, del presente decreto legislativo.
2.Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole
militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito
delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti
relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.
Art. 138 - (Deleghe alle Regioni)
1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della
Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istituzione e formazione
professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse
umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, asicurando
il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del
territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni
conferite.
2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico
immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle
strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'articolo 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59.
3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai
conservatori e di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le
industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale
di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.
Art. 139 - (Trasferimenti alle Province e ai Comuni)
1. Salvo quanto previsto dallarticolo 137 del
presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono
attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni,
in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione
degli strumenti di programmazione;
b)la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con
handicap o in situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le
istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni
conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli orgnai
collegiali scolastici a livello territoriale.
2. I Comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le Provincie, ciascuno in
relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le
istituzioni scolastiche, iniziative relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in
verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla
salute;
3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle Provincie, a eccezione dei
conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita
ai Comuni.
CAPO IV - FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 140 - (Oggetto)
1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in materia di "formazione professionale", ad esclusione di quelli concernenti la formazione professionale di carattere settoriale oggetto di apposita regolamentazione in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche in raccordo con quanto previsto dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
Art. 141 - (Definizioni)
1. Agli effetti del presente decreto legislativo,
per "formazione professionale" si intende il complesso degli interventi volti al
primo inserimento, compresa la formazione tecnico professionale superiore, al
perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionali, ossia con na
valenza prevalentemente operativa, per qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi
finalità, compresa la formazione impartita dagli istituti professionali, nel cui ambito
non funzionano corsi di studio di durata quinquennale per il conseguimento del diploma di
istruzione secondaria superiore la formazione continua, permanente e ricorrente e quella
conseguente a riconversione di attività produttive. Detti interventi riguardano tutte le
attività formative volte al conseguimento di un diploma di qualifica superiore o di un
credito formativo, anche in situazioni di alternanza formazione-lavoro.Tali interventi non
consentono il conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria
superiore, universitaria o post-universitaria se non nei casi e con i presupposti previsti
dalla legislazione dello Stato o comunitaria, ma sono comunque certificabili ai fini del
conseguimento di tali titoli.
2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza
sullattività privata di formazione professionale.
3. Sempre ai medesimi effetti la "istruzione artigiana e professionale" si
identifica con la "formazione professionale".
4. Gli istituti professionali che devono essere trasferiti alle regioni sulla base di
quanto previsto al comma 1 del presente articolo e a norma dell'articolo 144, sono
individuati con le procedure di cui al medesimo articolo 144, comma 2.
Art. 142 - (Competenze dello Stato)
1. Ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettera
a) della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti
amministrativi inerenti a:
a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione Europea in
materia di formazione professionale, nonché gli interventi preordinati ad assicurare
l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi contratti nella stessa materia a livello
internazionale o delle Comunità;
b) l'indirizzo e il coordinamento e le connesse attività strutturali di acquisizione ed
elaborazione di dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo
lavoro previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
c) l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la
formazone tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalità di
certificazione, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196;
d) la definizione dei requisiti minimi per laccreditamento delle strutture adibite
alla formazione professionale;
e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di
apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti di formazione-lavoro;
f) le funzioni statali previste dal decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con
modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare per quanto concerne la
formazione continua, l'analisi dei fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla
ripartizione e gestione del Fondo per l'occupazione;
g) il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi
nazionali d'assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo;
h) l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei
lavoratori italiani all'estero;
i) l'istituzione e l'autorizzazione di attività formative idonee per il conseguimento di
un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o
postuniversitaria, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n.
845, e in particolare dei corsi integrativi di cui all'articolo 191, comma 6, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi dello Stato
militarmente organizzati e, in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.
2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma 1 del presente
articolo, a esclusione della lettera l), la Conferenza Stato-Regioni esercita funzioni di
parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti altresì dallo Stato, d'intesa con la
Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni:
a) la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo della formazione
professionale, in accordo con le politiche comunitarie;
b) la definizione dei criteri e parametri per la valutazione quanti-qualitativa dello
stesso sistema e della sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);
c) l'approvazione e presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato e
sulle prospettive dell'attività di formazione professionale sulla base di quelle
formulate dalle Regioni e con il supporto degli Isfol;
d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, dei programmi operativi multiregionali di formazione professionale di
rilevanza strategica per lo sviluppo del Paese.
3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine agli
istituti professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e di cui agli
articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Art. 143 - (Conferimenti alle regioni)
1. Sono stati conferiti alle Regioni, secondo le
modalità e le regole fissate dallarticolo 145, tutte le funzioni e i compiti
amministrativi nella materia "formazione professionale", salvo quelli
espressamente mantenuti allo Stato dallarticolo 142. Spetta alla Conferenza
Stato-Regioni la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e
regionali del sistema.
2.Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la
Regione attribuisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno
1990, n. 142, di norma alle Provincie le funzioni a essa trasfrite in materia di
formazione professionale.
Art. 144 - (Trasferimenti alle Regioni)
1. Sono trasferiti, in particolare, alle Regioni, ai
sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione:
a) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione
professionale;
b) le funzioni e i compiti attualmente svolti dagli organi centrali e periferici del
ministero della Pubblica Istruzione nei confronti degli istituti professionali, trasferiti
ai sensi del comma 2 del presente articolo, ivi compresi quelli concernenti l'istituzione,
la vigilanza, l'indirizzo e il finanziamento, limitatamente alle iniziative finalizzate al
rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma.
2. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro della
Pubblica Istruzione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro sei mesi
dall'approvazione del presente decreto legislativo, sono individuati e trasferiti alle
Regioni gli istituti professionali di cui all'articolo 141.
3. I trasferimenti hanno effetto dal secondo anno scolastico successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, con la salvaguardia della prosecuzione
negli studi degli alunni già iscritti nellanno precedente.
4. Per effetto dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 gli istituti
professionali assumono la qualifica di enti regionali. Ad essi si estende il regime di
autonomia funzionale spettante alle istituzioni scolastiche statali anche ai sensi degli
articoli 21 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n.59.
Art. 145 - (Modalità per il trasferimento di beni, risorse e personale)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) ed
e), e dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti il ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, rispettivamente, il ministro del Lavoro e della previdenza
sociale e il ministro della Pubblica istruzione, provvede con propri decreti a trasferire
dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale, a seguito dell'attuazione del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e dal ministero della Pubblica istruzione alle
Regioni beni, risorse finanziarie, strumentali e organizzative, e personale nel rispetto
dei seguenti criteri:
a) i beni e le risorse da trasferire sono individuati in rapporto alle funzioni e ai
compiti in precedenza svolti dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale e dal
ministero della Pubblica istruzione, e trasferiti dal presente decreto legislativo;
b) il personale dirigenziale, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli
istituti professionali di cui allarticolo 144 è trasferito alle Regioni.
2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo e ha effetto con l'entrata in vigore del regolamento di cui
allarticolo 146.
Art. 146 - (Riordino di strutture)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni dalla adozione del decreto di cui allarticolo 145 del presente decreto legislativo, si provvede con regolamento, da emanarsi in base all'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al riordino delle strutture ministeriali interessate dai conferimenti disposti dal presente capo.
Art. 147 - (Abrogazione di disposizioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;
b) gli articoli 35 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
c) l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
CAPO V - BENI E ATTIVITA' CULTURALI (artt. 148-155)
CAPO VI SPETTACOLO (art. 156)
CAPO VII - SPORT (art. 157)
TITOLO V - POLIZIA AMMININISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO
CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA AMMININISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO (artt. 158-164)