"Disciplina delle attività complementari
e
delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche"
(D.P.R. 567 del 10-10-1996 pubblicato nella G.U. del 5-11-1996).
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3 comma 5 bis del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con
modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante Testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado e in particolare l'articolo 326, commi 17, 18 e 19;
Ritenuta la necessità di emanare un regolamento che disciplini la materia oggetto della
direttiva del Ministro della pubblica istruzione, n. 133 del 3 aprile 1996;
Ritenuta lopportunità di rimettere ad un successivo, distinto regolamento, la
disciplina della materia di cui allarticolo 13 della citata direttiva;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del 26 settembre 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del Su proposta
del Ministro della pubblica istruzione;
emana il seguente regolamento
Disciplina delle iniziative complementari e delle
attività integrative
nelle istituzioni scolastiche.
Art. 1
(Finalità generali)
- Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito
della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla
maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli
studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di
apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti
dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali.
- Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete
esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si inseriscono negli obiettivi
formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta
presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.
- Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani
occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo
utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli
studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul
territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni
studentesche, nonchè, per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori.
- A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base
della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario
curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono
particolare interesse.
- E compito del Ministro avvalersi dei suoi poteri
programmatici e direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla base delle esperienze
maturate, le specifiche finalità e tipologie delle iniziative da assumere
nellambito del presente regolamento.
Art. 2.
(spazi e tempi per la realizzazione delle
iniziative)
- Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado
predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la
frequenza delle lezioni.
- I servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi controllati,
eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato,
senza oneri aggiuntivi a carico dellistituzione scolastica.
- Le iniziative di cui al presente regolamento si svolgono in orari
non coincidenti con quelli delle lezioni e, ove possibile, nei giorni festivi e nel
periodo di interruzione estiva.
- Per la realizzazione delle iniziative previste dal presente
regolamento gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non
coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le
modalità previste dal Consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri
generali assunti dal Consiglio scolastico provinciale, nonchè a quelli stabiliti nelle
convenzioni con gli enti proprietari dei beni.
Art. 3
(raccordi con la realtà sociale e con il
territorio)
- Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che
realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile
del territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio anche per
favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. A
tal fine collaborano con gli enti locali, con le associazioni degli studenti e degli ex
studenti, con quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche
stipulando con esse apposite convenzioni.
- La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato,
che può comportare oneri solo nei limiti del rimborso delle spese vive, può riguardare
attività educative, culturali, ricreative, sportive, anche nei confronti di studenti di
altre scuole e di giovani in età scolare.
- Le Regioni, gli Enti locali, gli enti pubblici, gli enti o
soggetti privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di
iniziative rientranti nelle finalità di cui al presente regolamento, con relativi
contributi. Per la realizzazione di tali progetti nell'ambito delle istituzioni
scolastiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.
- Le amministrazioni statali nei limiti delle disponibilità, di
bilancio, le Regioni, gli Enti locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare
somme alle scuole per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal presente
regolamento.
- L'accettazione di somme provenienti da privati, deliberata dal
Consiglio distituto, è subordinata al parere favorevole del comitato studentesco.
Art. 4
(organizzazione e gestione)
- Le iniziative di cui al presente regolamento sono deliberate dal
Consiglio di circolo o di istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e la
coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica.
- Le iniziative complementari dell'iter formativo, che negli
istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da
gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo
esame del Collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività
curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa.
- Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare
le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione.
Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio delle
istituzioni scolastiche, anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle
famiglie. Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dellistituto, con vincolo di
destinazione.
- Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il
Comitato studentesco di cui all'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 16 febbraio
1994, n. 297, integrato con i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto,
formula proposte ed esprime pareri per tutte le attività disciplinate dal presente
regolamento.
- Il Comitato di cui al comma 4 adotta un regolamento interno di
organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di
gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità
della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative.
- Le iniziative di cui al presente regolamento, da realizzare o
direttamente dalla scuola o+ mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono
favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla
gestione e al controllo delle attività
- Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il Comitato
studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventivo
di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal Consiglio di istituto
e delle somme eventualmente raccolte con destinazione e con indicazione degli interventi
necessari per l'attuazione del piano.
- Per la realizzazione delle iniziative il Comitato studentesco può
anche realizzare, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto, attività di
autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le
finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di
commercializzazione. Le somme ricavate da tali attività sono iscritte nel bilancio
dellistituto, con vincolo di destinazione.
- Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale A.T.A.
alle iniziative di cui al presente regolamento si applicano rispettivamente le
disposizioni di cui agli articoli 43 e 54 del CCNL del comparto scuola, secondo quanto
previsto dal progetto dell'iniziativa, ovvero dalla convenzione.
- Le iniziative di cui al presente regolamento possono sempre essere
sospese, in caso di urgenza, dal Capo d'Istituto, salva tempestiva ratifica del Consiglio
di circolo o d'istituto.
Art. 5
(convenzioni)
- Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la
convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione prevede esplicitamente la
durata massima della concessione in uso dei locali; le principali modalità d'uso; i
vincoli nell'uso dei locali e delle attrezzature da destinare esclusivamente alle
finalità dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza,
all'igiene, nonchè alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; il regime delle
spese di pulizia dei locali e di altre spese connesse all'uso e al prolungamento
dell'orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilità per danni correlati
all'uso dei locali e allo svolgimento delle attività; la eventuale sospensione delle
iniziative da parte del Capo d'istituto ai sensi del comma 10 articolo 4.
- Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la
gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano le
attività delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nelle
convenzioni. La responsabilità dell'ordinata gestione delle attività e della relativa
vigilanza ricade sugli organi dell'associazione nominativamente individuati nella
convenzione stessa, senza pregiudizio dei poteri di vigilanza ed intervento dell'autorità
scolastica e del personale della scuola. Analogamente sono disciplinate le iniziative in
convenzione con associazioni dei genitori nella scuola dell'obbligo.
- L'Amministrazione scolastica centrale e periferica può stipulare
accordi quadro per lo svolgimento delle iniziative previste dal presente regolamento,
ferma restando la libertà delle singole istituzioni scolastiche di aderirvi o meno.
Art. 6
(consulta provinciale)
- Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola
d'istruzione secondaria superiore, designati dal comitato studentesco eletto per l'anno in
corso si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a
disposizione dal Provveditorato agli Studi. La consulta è convocata dal Provveditore agli
studi entro 20 giorni dallo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti
nei consigli di classe.
- La Consulta provinciale degli studenti ha il compito di assicurare
il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria
superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative
di cui al presente regolamento e formulare proposte di intervento che superino la
dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da stupularsi tra il
Provveditore agli studi, gli enti locali, la Regione, le associazioni degli studenti e
degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro
e della produzione.
- La Consulta formula proposte ed esprime pareri al provveditorato e
agli enti locali competenti. Può collaborare, su richiesta del provveditorato agli studi,
all'istituzione di uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento
all'attuazione del presente regolamento. La Consulta provinciale può promuovere anche
iniziative di carattere transnazionale.
Art. 7
(giornata nazionale della scuola)
- E' istituita la giornata nazionale della scuola. Il Ministro della
Pubblica Istruzione, annualmente, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome, ne individua la data.
- Durante la manifestazione le istituzioni scolastiche sono aperte
al pubblico e svolgono manifestazioni e iniziative atte a sottolineare il valore
dell'attività educativa e formativa. Sono organizzati incontri di carattere nazionale e
locale per l'approfondimento di tematiche di interesse formativo.
- Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta di
associazioni o rappresentanti degli studenti della scuola secondaria superiore può
promuovere appuntamenti nazionali a sostegno delle attività integrative svolte
nell'ambito del presente regolamento, fatto salvo il numero di giornate di lezione
previsto dalla legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.