Legge 15 marzo 1997,
n. 59:
"Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997
Capo I
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi volti a conferire alle regioni e agli entilocali, ai
sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e
compiti amministrativi nel rispetto dei princìpi e dei criteri
direttivi contenuti nella presentelegge. Ai fini della presente
legge, per "conferimento" si intende trasferimento,
delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti
locali" si intendono le province, i comuni, le comunità
montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali,
nell'osservanza del principio disussidiarietà di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche
ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte
le funzioni e i compitiamministrativi relativi alla cura degli
interessi e alla promozione dello sviluppo dellerispettive
comunità, nonchè tutte le funzioni e i compiti amministrativi
localizzabili neirispettivi territori in atto esercitati da
qualunque organo o amministrazione delloStato, centrali o
periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i
compiti riconducibilialle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonchè cooperazione
internazionale e attivitàpromozionale all'estero di rilievo
nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale
strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico,
estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo,
propaganda elettorale,consultazioni referendarie escluse quelle
regionali;
h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse
finanziarie;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e
strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi
scolastici,organizzazione generale dell'istruzione scolastica e
stato giuridico del personale.
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge
statale ad appositeautorità indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione,
progettazione, esecuzionee manutenzione di grandi reti
infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con
leggestatale;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione
civile, per la difesa delsuolo, per la tutela dell'ambiente e
della salute, per gli indirizzi, le funzioni e iprogrammi nel
settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il
trasporto e ladistribuzione di energia; gli schemi di decreti
legislativi, ai fini della individuazione deicompiti di rilievo
nazionale, sono predisposti previa intesa con la
Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento eBolzano; in mancanza dell'intesa, il
Consiglio dei ministri delibera motivatamente invia definitiva su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia
funzionale dalle camere dicommercio, industria, artigianato e
agricoltura e dalle università degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti
preordinati adassicurare l'esecuzione a livello nazionale degli
obblighi derivanti dal Trattatosull'Unione europea e dagli
accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico
nazionale, anche ai finidel rispetto degli obblighi derivanti dal
Trattato sull'Unione europea e dagli accordiinternazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei
sistemi produttivi ela promozione della ricerca applicata sono
interessi pubblici primari che lo Stato, leregioni, le province,
i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito
dellerispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della
salute, della sicurezza pubblicae della tutela dell'ambiente.
Art. 2.
1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti
conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle
regioni quando è riconducibile alle materie di cuiall'articolo
117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie
spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni edei compiti amministrativi conferiti
ai sensi dell'articolo 1 è disposta, secondo le rispettive
competenze e nell'ambito della rispettiva potestà normativa,
dalle regioni edagli enti locali.
Art. 3.
1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:
a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da
mantenere in capo alleamministrazioni statali, ai sensi e nei
limiti di cui all'articolo 1;
b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i
compiti da conferire alleregioni anche ai fini di cui
all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, eosservando il
principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera a), della presente legge, o da conferire agli enti locali
territoriali o funzionali ai sensi degliarticoli 128 e 118, primo
comma, della Costituzione, nonchè i criteri di conseguentee
contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra
queste e gli enti locali, deibeni e delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative; il conferimentoavviene
gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando
l'effettivoesercizio delle funzioni conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche
permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di
forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la
collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni
e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con
eventualiinterventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle
regioni e degli enti localinell'esercizio delle funzioni
amministrative ad essi conferite, nonchè la presenza
el'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali,
regionali e locali nelle diversestrutture, necessarie per
l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo,coordinamento e
controllo;
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e
periferiche interessatedal conferimento di funzioni e compiti con
le modalità e nei termini di cui all'articolo7, comma 3,
salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e l'accesso delle
comunitàlocali alle strutture sovraregionali;
e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento
del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica;
f) previste le modalità e le condizioni con le quali
l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di
interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con
glienti interessati o con gli organismi rappresentativi degli
stessi;
g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a
idonee struttureorganizzative di funzioni e compiti che non
richiedano, per la loro natura, l'esercizioesclusivo da parte
delle regioni e degli enti locali;
h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da
parte del singolo cittadinotemporaneamente dimorante al di fuori
della propria residenza ai servizi di cui vogliao debba
usufruire.
2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui
all'articolo 1 per ilcomune di Campione d'Italia, in
considerazione della sua collocazione territorialeseparata e
della conseguente peculiare realtà istituzionale,
socio-economica,valutaria, doganale, fiscale e finanziaria.
Art. 4.
1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le
regioni, in conformità aisingoli ordinamenti regionali,
conferiscono alle province, ai comuni e agli altri entilocali
tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a
livello regionale. Alconferimento delle funzioni le regioni
provvedono sentite le rappresentanze degli entilocali. Possono
altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi
delleautonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2,
della presente legge,vengono conferiti a regioni, province,
comuni ed altri enti locali con i decreti legislatividi cui
all'articolo 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono
nell'osservanza deiseguenti princìpi fondamentali:
a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della
generalità dei compiti e dellefunzioni amministrative ai comuni,
alle province e alle comunità montane, secondo lerispettive
dimensioni territoriali, associative e organizzative, con
l'esclusione delle solefunzioni incompatibili con le dimensioni
medesime, attribuendo le responsabilitàpubbliche anche al fine
di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di
rilevanzasociale da parte delle famiglie, associazioni e
comunità, alla autorità territorialmente efunzionalmente più
vicina ai cittadini interessati;
b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione
dei compiti e dellefunzioni amministrative non assegnati ai sensi
della lettera a), e delle funzioni diprogrammazione;
c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la
soppressione delle funzionie dei compiti divenuti superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali
anche al fine digarantire un'adeguata partecipazione alle
iniziative adottate nell'ambito dell'Unioneeuropea;
e) i princìpi di responsabilità ed unicità
dell'amministrazione, con la conseguenteattribuzione ad un unico
soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali
ecomplementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico
soggetto ancheassociativo della responsabilità di ciascun
servizio o attività amministrativa;
f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare
delle funzioni già esercitatecon l'attribuzione di funzioni e
compiti omogenei allo stesso livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità
organizzativadell'amministrazione ricevente a garantire, anche in
forma associata con altri enti,l'esercizio delle funzioni;
h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle
funzioni in considerazione dellediverse caratteristiche, anche
associative, demografiche, territoriali e strutturali deglienti
riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei
costi per l'esercizio dellefunzioni amministrative conferite;
l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di
responsabilità degli entilocali nell'esercizio delle funzioni e
dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo
provvede anche a:
a) delegare alle regioni i compiti di programmazione e
amministrazione in materia diservizi pubblici di trasporto di
interesse regionale e locale; attribuire alle regioni ilcompito
di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi
minimiqualitativamente e quantitativamente sufficienti a
soddisfare la domanda di mobilitàdei cittadini, servizi i cui
costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che icosti
dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico
degli enti locali che neprogrammino l'esercizio; prevedere che
l'attuazione delle deleghe e l'attribuzionedelle relative risorse
alle regioni siano precedute da appositi accordi di programmatra
il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni
medesime, semprechè glistessi accordi siano perfezionati entro
il 30 giugno 1999;
b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze,regolino l'esercizio dei servizi con
qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi formaaffidati, sia
in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della
legge 8giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio
pubblico, che rispettino gli articoli2 e 3 del regolamento (CEE)
n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano
caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e
chegarantiscano entro il 1o gennaio 2000 il conseguimento di un
rapporto di almeno0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi,
al netto dei costi di infrastruttura previaapplicazione della
direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai
trasportiferroviari di interesse regionale e locale; definire le
modalità per incentivare ilsuperamento degli assetti
monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbanoe
extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel
periodico affidamentodei servizi; definire le modalità di
subentro delle regioni entro il 1o gennaio 2000 conpropri
autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio
pubblico traStato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di
interesse locale e regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei
princìpi e criteri di cui alcomma 3 del presente articolo, al
comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e20, comma 5, per
quanto possibile individuando momenti decisionali unitari,
ladisciplina relativa alle attività economiche ed industriali,
in particolare per quantoriguarda il sostegno e lo sviluppo delle
imprese operanti nell'industria, nel commercio,nell'artigianato,
nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per
quantoriguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione
della Unione europea, ivicompresi gli interventi nelle aree
depresse del territorio nazionale, la ricercaapplicata,
l'innovazione tecnologica, la promozione della
internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel
mercato globale e la promozione dellarazionalizzazione della rete
commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei
prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda
la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno
dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla
realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e
riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli
impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e
valorizzazione di aree industriali ecologicament eattrezzate, con
particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela
dell'ambiente,della sicurezza e della salute pubblica.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e delprincipio di sussidiarietà di cui al comma 3,
lettera a), del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro
sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la
leggedi puntuale individuazione delle funzioni trasferite o
delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla
regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine
indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi
novanta giorni,sentite le regioni inadempienti, uno o più
decreti legislativi di ripartizione di funzionitra regione ed
enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di
entrata invigore della legge regionale.
Art. 5.
1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti
senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai
Presidenti del Senato della Repubblica e dellaCamera dei
deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente,
due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente
formano l'ufficio di presidenza. LaCommissione si riunisce per la
sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina deisuoi
componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla
costituzione dellaCommissione, il parere, ove occorra, viene
espresso dalle competenti Commissioniparlamentari.
3. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati. Alle
spese necessarieper il funzionamento della Commissione si
provvede, in parti uguali, a carico deibilanci interni di
ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme
previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere.
Art. 6.
1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il
Governo acquisisce ilparere della Commissione di cui all'articolo
5 e della Commissione parlamentare perle questioni regionali, che
devono essere espressi entro quaranta giorni dallaricezione degli
schemi stessi. Il Governo acquisisce altresì i pareri della
Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento edi Bolzano e della Conferenza
Stato-Città e autonomie locali allargata airappresentanti delle
comunità montane; tali pareri devono essere espressi entro
ventigiorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle
Conferenze sono immediatamente comunicati alle Commissioni
parlamentari predette. Decorsiinutilmente i termini previsti dal
presente articolo, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati.
Art. 7.
1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli
articoli 1, 3 e 4 e con lescadenze temporali e modalità dagli
stessi previste, alla puntuale individuazione deibeni e delle
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da
trasferire, allaloro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed
enti locali ed ai conseguentitrasferimenti si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentitii
Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento
dei beni e delle risorsedeve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempodeve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamentodell'amministrazione
statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito
il parere dellaCommissione di cui all'articolo 5, della
Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e della
ConferenzaStato-Città e autonomie locali allargata ai
rappresentanti delle comunità montane.Sugli schemi, inoltre,
sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti
localifunzionali ed è assicurata la consultazione delle
organizzazioni sindacali maggiormenterappresentative. I pareri
devono essere espressi entro trenta giorni dalla
richiesta.Decorso inutilmente tale termine i decreti possono
comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), si provvede,con le modalità e i criteri di cui al
comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto1988, n. 400,
introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge,
entronovanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di
attuazione di cui al comma 1 delpresente articolo. Per i
regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato
èrichiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta
giorni dalla richiesta. Inogni caso, trascorso inutilmente il
termine di novanta giorni, il regolamento è adottatosu proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
emanazione glischemi di regolamento sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato dellaRepubblica perchè su di essi sia
espresso il parere della Commissione di cuiall'articolo 5, entro
trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso
taletermine i regolamenti possono essere comunque emanati.
Art. 8.
1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
amministrative regionali, gli attidi coordinamento tecnico,
nonchè le direttive relative all'esercizio delle
funzionidelegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, o con la singolaregione
interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima
consultazione l'intesa nonsia stata raggiunta, gli atti di cui al
comma 1 sono adottati con deliberazione delConsiglio dei
ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le
questioniregionali da esprimere entro trenta giorni dalla
richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere
senza l'osservanza delleprocedure di cui ai commi 1 e 2. I
provvedimenti in tal modo adottati sono sottopostiall'esame degli
organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni.
IlConsiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti
in ordine ai quali sianostati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di
coordinamento tecnico, nonchè ledirettive adottate con
deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi
allecompetenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di
indirizzo ecoordinamento dello Stato:
a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo
articolo limitatamente alle paroleda: "nonchè la funzione
di indirizzo" fino a: "n. 382" e alle parole
"e con la Comunitàeconomica europea", nonchè il terzo
comma del medesimo articolo, limitatamentealle parole:
"impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni
amministrative delegatealle regioni, che sono tenute ad
osservarle, ed";
c) l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, limitatamentealle parole: "gli atti di indirizzo e
coordinamento dell' attività amministrativa delleregioni e, nel
rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto
speciale edelle province autonome di Trento e Bolzano";
d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400,limitatamente alle parole: "anche per quanto
concerne le funzioni statali di indirizzo ecoordinamento";
e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio
1991, n. 13.
6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma
dell'articolo 17della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 9.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla
data di entrata invigore della presente legge, un decreto
legislativo volto a definire ed ampliare leattribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
leprovince autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le
materie e i compiti diinteresse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la ConferenzaStato-Città e autonomie
locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo
siatterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza
prevedendo lapartecipazione della medesima a tutti i processi
decisionali di interesse regionale,interregionale ed
infraregionale almeno a livello di attività consultiva
obbligatoria;
b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e
regioni attraverso laconcentrazione in capo alla Conferenza di
tutte le attribuzioni relative ai rapporti traStato e regioni
anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e
organiomologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;
c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria
l'intesa e della disciplina peri casi di dissenso;
d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei
rappresentanti deicomuni, delle province e delle comunità
montane.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
al comma 1, i pareririchiesti dalla presente legge alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e alla
ConferenzaStato-Città e autonomie locali sono espressi dalla
Conferenza unificata.
Art. 10.
1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi
di cui all'articolo 1possono essere adottate, con il rispetto dei
medesimi criteri e princìpi direttivi e conle stesse procedure,
entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
Capo II
Art. 11.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigoredella presente legge, uno o più decreti
legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri e deiMinisteri, anche attraverso il riordino, la
soppressione e la fusione di Ministeri,nonchè di amministrazioni
centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori
diversi dalla assistenza eprevidenza, nonchè gli enti privati,
controllati direttamente o indirettamente dalloStato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico alsistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di
monitoraggio e divalutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attività svolta dalleamministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a
promuovere e sostenere il settoredella ricerca scientifica e
tecnologica nonchè gli organismi operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della
Commissione di cui all'articolo5, da rendere entro trenta giorni
dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso taletermine i
decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi
possono essere emanate,nel rispetto degli stessi princìpi e
criteri direttivi e con le medesime procedure, entroun anno dalla
data della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993,n. 29, e successive modificazioni,
alle disposizioni della presente legge e dicoordinarle con i
decreti legislativi emanati ai sensi del presente capo,
ulterioridisposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, esuccessive modificazioni,
possono essere emanate entro il 31 dicembre 1997. A talfine il
Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene
ai princìpicontenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione,
ai criteri direttivi di cui all'articolo 2della legge 23 ottobre
1992, n. 421, a partire dal principio della separazione
tracompiti e responsabilità di direzione politica e compiti e
responsabilità di direzionedelle amministrazioni, nonchè, ad
integrazione, sostituzione o modifica degli stessi aiseguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico
con quella del lavoroprivato e la conseguente estensione al
lavoro pubblico delle disposizioni del codicecivile e delle leggi
sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime
didiritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delleamministrazioni pubbliche, mantenendo
ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2,commi 4 e 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera
a), l'istituzione di unruolo unico interministeriale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, articolatoin modo da
garantire la necessaria specificità tecnica;
c) semplificare e rendere più spedite le procedure di
contrattazione collettiva;riordinare e potenziare l'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubblicheamministrazioni (ARAN)
cui è conferita la rappresentanza negoziale delleamministrazioni
interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi
nazionali,anche consentendo forme di associazione tra
amministrazioni, ai fini dell'esercizio delpotere di indirizzo e
direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione
possano distinguere ladisciplina relativa ai dirigenti da quella
concernente le specifiche tipologieprofessionali, fatto salvo
quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di
cuiall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successivemodificazioni, e stabiliscano altresì una
distinta disciplina per gli altri dipendentipubblici che svolgano
qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad
albi,oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi
livelli di contrattazionecollettiva integrativa nel rispetto dei
vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione;prevedere che per
ciascun ambito di contrattazione collettiva le
pubblicheamministrazioni, attraverso loro istanze associative o
rappresentative, possanocostituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del
contratto collettivo, laquantificazione dei costi contrattuali
sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente allacertificazione delle
compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio
dicui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni,alla Corte dei conti, che può
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad unnucleo di
tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale,
conprovvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministrodel tesoro; prevedere che la Corte dei
conti si pronunci entro il termine di quindicigiorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che
lacertificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al
comitato di settore e, nel casodi amministrazioni statali, al
Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dallatrasmissione
senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN
abbiamandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale
produce effetti dallasottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarieper consentire all'ARAN
la sottoscrizione definitiva debbano essere completateentro il
termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale
dell'ipotesi diaccordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario,
tenuto conto di quantoprevisto dalla lettera a), tutte le
controversie relative ai rapporti di lavoro deidipendenti delle
pubbliche amministrazioni, ancorchè concernenti in via
incidentaleatti amministrativi presupposti, ai fini della
disapplicazione, prevedendo: misureorganizzative e processuali
anche di carattere generale atte a prevenire disfunzionidovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione earbitrato; infine, la contestuale estensione della
giurisdizione del giudiceamministrativo alle controversie aventi
ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali,ivi comprese
quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia,
urbanistica edi servizi pubblici, prevedendo altresì un regime
processuale transitorio per iprocedimenti pendenti;
h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni
sindacali firmatarie deicontratti collettivi dei relativi
comparti prima dell'adozione degli atti interni diorganizzazione
aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del
Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica di
un codice di comportamento dei dipendentidella pubblica
amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina
contrattualedelle sanzioni disciplinari, nonchè l'adozione di
codici di comportamento da partedelle singole amministrazioni
pubbliche; prevedere la costituzione da parte dellesingole
amministrazioni di organismi di controllo e consulenza
sull'applicazione deicodici e le modalità di raccordo degli
organismi stessi con il Dipartimento dellafunzione pubblica.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, èriaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
al comma 4, sonoabrogate tutte le disposizioni in contrasto con i
medesimi. Sono apportate le seguentimodificazioni alle
disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre
1992,n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti
generali ed equiparati" sono soppresse;alla lettera i) le
parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la
contrattazionesia nazionale e decentrata" sono sostituite
dalle seguenti: "prevedere che la strutturadella
contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i
diversi livelli sianodefiniti in coerenza con quelli del settore
privato"; la lettera q) è abrogata; alla letterat) dopo le
parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono
inserite le seguenti:", da espletarsi a livello
regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
Art. 12.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma
1 dell'articolo 11 ilGoverno si atterrà, oltrechè ai princìpi
generali desumibili dalla legge 23 agosto1988, n. 400, dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3
febbraio1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
ai seguenti princìpi e criteridirettivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della
Presidenza del Consigliodei ministri con le amministrazioni
interessate e potenziare, ai sensi dell'articolo 95della
Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e
coordinamento delPresidente del Consiglio dei ministri, con
eliminazione, riallocazione e trasferimentodelle funzioni e delle
risorse concernenti compiti operativi o gestionali in
determinatisettori, anche in relazione al conferimento di
funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i
compiti non direttamentericonducibili alle predette funzioni di
impulso, indirizzo e coordinamento delPresidente del Consiglio
dei ministri secondo criteri di omogeneità e di
efficienzagestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi
amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 38
della legge 23 agosto1988, n. 400, il diritto di opzione tra il
permanere nei ruoli della Presidenza delConsiglio dei ministri e
il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno
trasferitele competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per
l'eventuale affidamento allaresponsabilità dei Ministri senza
portafoglio, anche funzioni attribuite a questi
ultimidirettamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia
organizzativa,regolamentare e finanziaria nell'ambito dello
stanziamento previsto ed approvato conle leggi finanziaria e di
bilancio dell'anno in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle
competenze tra i Ministeri,tenuto conto delle esigenze derivanti
dall'appartenza dello Stato all'Unione europea,dei conferimenti
di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri
direttiviindicati dall'articolo 4 e dal presente articolo, in
ogni caso riducendone il numero,anche con decorrenza differita
all'inizio della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia
all'interno di ciascunaamministrazione, sia fra di esse, sia tra
organi amministrativi e organi tecnici, coneventuale
trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e
degli ufficiesistenti, e ridisegnare le strutture di primo
livello, anche mediante istituzione didipartimenti o di
amministrazioni ad ordinamento autonomo risultanti
dallaaggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla
base di criteri di omogeneità, dicomplementarietà e di
organicità;
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi
criteri e in coerenza conquanto previsto dal capo I della
presente legge, gli organi di rappresentanzaperiferica dello
Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con
leregioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate,
all'articolazione delle attivitàdecentrate e dei servizi
pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti
alcontrollo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo
che, se organizzati alivello sovraregionale, ne sia assicurata la
fruibilità alle comunità, considerateunitariamente dal punto di
vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispettodi
standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni
amministrative statalicon riferimento a dimensioni
sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unitàdi
ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri,
dislocate presso ciascunaprovincia, in modo da realizzare
l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilofunzionale,
organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i
cittadini effettuanooperazioni o pratiche di versamento di debiti
o di riscossione di crediti a favore o acarico dell'Erario dello
Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura
del bilancio dello Stato edalla attuazione dell'articolo 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, esuccessive
modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione
finanziaria edazione amministrativa, organizzando le strutture
per funzioni omogenee e per centri diimputazione delle
responsabilità;
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale
disciplinato dai contratticollettivi nazionali di lavoro, fino ad
una specifica disciplina contrattuale, iltrattamento economico
accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione
deiMinistri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli
obblighi di reperibilità edisponibilità ad orari disagevoli, un
unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavorostraordinario
autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione
o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire
criteri generali e princìpiuniformi per la disciplina degli
uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, infunzione di
supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e
amministrazionee della necessità di impedire, agli uffici di
diretta collaborazione con il Ministro, losvolgimento di
attività amministrative rientranti nelle competenze dei
dirigentiministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il
superamento dellaframmentazione delle procedure, anche attraverso
opportune modalità e idoneistrumenti di coordinamento tra
uffici, anche istituendo i centri interservizi, siaall'interno di
ciascuna amministrazione, sia fra le diverse
amministrazioni;razionalizzare gli organi collegiali esistenti
anche mediante soppressione,accorpamento e riduzione del numero
dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di
controllo interno, chedispongano di adeguati servizi di supporto
ed operino in collegamento con gli uffici distatistica istituiti
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322,prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole
amministrazioni che nonprovvedano alla istituzione dei servizi di
controllo interno entro tre mesi dalla data dientrata in vigore
del decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per
consentire sia losvolgimento dei compiti permanenti, sia il
perseguimento di specifici obiettivi emissioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in
via prioritaria, ad accordidi mobilità su base territoriale, ai
sensi dell'articolo 35, comma 8, del decretolegislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo
anche pertutte le amministrazioni centrali interessate dai
processi di trasferimento di cuiall'articolo 1 della presente
legge, nonchè di razionalizzazione, riordino e fusione dicui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla
riqualificazioneprofessionale per il personale di tutte le
qualifiche e i livelli per la copertura dei postidisponibili a
seguito della definizione delle piante organiche e con le
modalità previstedall'articolo 3, commi 205 e 206, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, fermorestando che le singole
amministrazioni provvedono alla copertura degli onerifinanziari
attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di
bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione
sopra indicati sianoaccompagnati da adeguati processi formativi
che ne agevolino l'attuazione, all'uopoconferendo apposite
attribuzioni alla Scuola superiore della pubblicaamministrazione;
prevedere che, a tal fine, il contingente di personale indicato
nelregolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed il
funzionamento dellaScuola superiore sia considerato aggiuntivo
rispetto ai contingenti di cui alle tabelle Ae B allegate alla
legge 23 agosto 1988, n. 400; prevedere che il 50 per cento
delcontingente medesimo sia riservato al personale in posizione
di comando e di fuoriruolo; prevedere che le amministrazioni, se
la richiesta di comando è motivata daattività svolte dalla
Scuola superiore nel loro interesse, debbano dar corso
allarichiesta.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri,relativamente alle rubriche non affidate
alla responsabilità di Ministri, il Presidente delConsiglio dei
ministri può disporre variazioni compensative, in termini di
competenzae di cassa, da adottare con decreto del Ministro del
tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, comunque inservizio da almeno un anno alla data di
entrata in vigore della presente legge pressoaltre
amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed
autorità indipendenti,è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle
amministrazioni, autorità ed enti pubblicipresso i quali presta
servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche
dicui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988,
n. 400, sonocorrispondentemente ridotte.
Art. 13.
1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, èaggiunto il seguente comma:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, conregolamenti emanati ai sensi del
comma 2, su proposta del Ministro competented'intesa con il
Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del
tesoro, nelrispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successivemodificazioni, con i contenuti
e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri
ed i Sottosegretari diStato, stabilendo che tali uffici hanno
esclusive competenze di supporto dell'organodi direzione politica
e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici,mediante diversificazione tra strutture con
funzioni finali e con funzioni strumentali eloro organizzazione
per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità
eliminandole duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle
piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare
per la definizione deicompiti delle unità dirigenziali
nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo
17 della legge 23agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, sono trasmessialla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica perchè su di essi sia espressoil parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro
trenta giornidalla data della loro trasmissione. Decorso il
termine senza che i pareri siano statiespressi, il Governo adotta
comunque i regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n.400, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, sostituiscono, per i soli Ministeri,i decreti di cui
all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1993, n. 546,fermo restando il comma 4
del predetto articolo 6. I regolamenti già emanati oadottati
restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al
citato articolo17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotto dal comma 1 delpresente articolo.
Art. 14.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma
1 dell'articolo 11, ilGoverno perseguirà l'obiettivo di una
complessiva riduzione dei costi amministrativi esi atterrà,
oltrechè ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, esuccessive modificazioni, dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successivemodificazioni, dall'articolo
3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, aiseguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o
complementari,trasformazione di enti per i quali l'autonomia non
sia necessaria o funzionalmente utilein ufficio dello Stato o di
altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura
diuniversità, con il consenso della medesima, ovvero
liquidazione degli enti inutili; per icasi di cui alla presente
lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano
diutilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
lettera s), in carico aisuddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di
diritto privato degli entiche non svolgono funzioni o servizi di
rilevante interesse pubblico nonchè di altri entiper il cui
funzionamento non è necessaria la personalità di diritto
pubblico;trasformazione in ente pubblico economico o in società
di diritto privato di enti adalto indice di autonomia
finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo
ètenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale
ai sensi dell'articolo12, comma 1, lettera s), in carico ai
suddetti enti;
c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile
rilevanza, anchesotto il profilo delle procedure di nomina degli
organi statutari, e riduzione funzionaledel numero di componenti
degli organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza
ministeriale, conesclusione, di norma, di rappresentanti
ministeriali negli organi di amministrazione, enuova disciplina
del commissariamento degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso
ricorso obbligatorioa forme di comune utilizzo di contraenti
ovvero di organi, in analogia a quantoprevisto dall'articolo 20,
comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
esuccessive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale
utilizzo delle struttureimpiantistiche.
Art. 15.
1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle
pubbliche amministrazioni,l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfareesigenze di
coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio,
distipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di
scelta del contraente, uno o piùcontratti-quadro con cui i
prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasportodei
dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le
singole amministrazionialle condizioni ivi stabilite. Le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, deldecreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie
esigenze, sonotenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti
contratti-quadro. Gli atti esecutivi nonsono soggetti al parere
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazionee,
ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non
ricomprese tra quelledi cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hannofacoltà di stipulare
gli atti esecutivi di cui al presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati construmenti informatici o
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonchè
laloro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici,
sono validi e rilevanti atutti gli effetti di legge. I criteri e
le modalità di applicazione del presente comma sonostabiliti,
per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici
regolamenti daemanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge aisensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi
deiregolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblicaper l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni.
Art. 16.
1. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, della
legge 24 dicembre1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presentelegge, sulla base dei
criteri stabiliti con decreto del Ministro per la funzione
pubblica,previa ricognizione delle attività già espletate ivi
comprese quelle relative a progetti incorso, i progetti più
strettamente finalizzati alla modernizzazione delle
pubblicheamministrazioni, all'efficacia e all'efficienza dei
servizi pubblici nel quadro di unaottimizzazione e
razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse finanziarie.
IlComitato procede altresì alla verifica di congruità dei costi
di attuazione dei progettiselezionati ed alla eventuale riduzione
della spesa autorizzata.
2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si
applicano le procedure dicui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e aldecreto del Presidente
della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303. I progetti
nonselezionati o per i quali non sia stata accettata la
rideterminazione dei costi nonpossono avere ulteriore esecuzione.
Con decreto del Ministro per la funzionepubblica è dichiarata la
revoca dell'approvazione dei predetti progetti ed èdeterminato
il rimborso delle spese per le attività già svolte e per i
costi sostenutirelativamente ad essi.
3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono
allo stato diprevisione dell'entrata del bilancio dello Stato e
sono riassegnate con decreto delMinistro del tesoro ai capitoli
2557, 2560 e 2543 dello stato di previsione dellaPresidenza del
Consiglio dei ministri per la realizzazione di nuovi progetti
perl'attuazione dei processi di riforma della pubblica
amministrazione previsti dallapresente legge, secondo le
procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, dellalegge 24
dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della
Repubblica 19aprile 1994, n. 303, nonchè per attività di studio
e ricerca per l'elaborazione dischemi normativi necessari per la
predisposizione dei provvedimenti attuativi di cuialla presente
legge, svolta anche in forma collegiale.
Art. 17.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma
1 dell'articolo 11 ilGoverno si atterrà, oltrechè ai princìpi
generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990,n. 241, e
successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, esuccessive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6,
della legge 14 gennaio 1994, n.20, ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema
informativo-statisticodi supporto al controllo interno di
gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, almassimo
annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base
di parametri oggettivi, deirisultati dell'attività
amministrativa e dei servizi pubblici favorendo
ulteriormentel'adozione di carte dei servizi e assicurando in
ogni caso sanzioni per la loroviolazione, e di altri strumenti
per la tutela dei diritti dell'utente e per la suapartecipazione,
anche in forme associate, alla definizione delle carte dei
servizi ed allavalutazione dei risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente
e comunqueannualmente alla elaborazione di specifici indicatori
di efficacia, efficienza edeconomicità ed alla valutazione
comparativa dei costi, rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultatialla allocazione annuale delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una
banca dati sull'attivitàdi valutazione, collegata con tutte le
amministrazioni attraverso i sistemi di cui allalettera a) ed il
sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria
generaledello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da
definire con regolamento daemanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente
una relazione alParlamento circa gli esiti delle attività di cui
al comma 1.
Art. 18.
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera d), il Governo,oltre a quanto previsto dall'articolo 14
della presente legge, si attiene ai seguentiulteriori princìpi e
criteri direttivi:
a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di
coordinamento della politicanazionale della ricerca, anche con
riferimento alla dimensione europea einternazionale della
ricerca;
b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti
operanti nel settore, dellaloro struttura, del loro funzionamento
e delle procedure di assunzione del personale,nell'intento di
evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e
dicollegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il
massimo livello di flessibilità,di autonomia e di efficienza,
nonchè una più agevole stipula di intese, accordi diprogramma e
consorzi;
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per
il sostegno della ricercascientifica, tecnologica e spaziale e
per la promozione del trasferimento e delladiffusione della
tecnologia nell'industria, in particolare piccola e media,
individuandoun momento decisionale unitario al fine di evitare,
anche con il riordino degli organiconsultivi esistenti,
sovrapposizioni di interventi da parte delle
amministrazionipubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, riordinando gli enti
operanti nel settore secondo criteri di programmazione e
divalutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14
della presente legge,favorendo inoltre la mobilità del personale
e prevedendo anche forme dipartecipazione dello Stato ad
organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali edagli
enti di settore o di convenzionamento con essi;
d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la
valutazione dei risultatidell'attività di ricerca e dell'impatto
dell'innovazione tecnologica sulla vita economicae sociale;
e) riordino degli organi consultivi, assicurando una
rappresentanza, oltre che allecomponenti universitarie e degli
enti di ricerca, anche al mondo della produzione edei servizi;
f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine
agli obiettivigenerali della politica di ricerca;
g) adozione di misure che valorizzino la professionalità e
l'autonomia dei ricercatori ene favoriscano la mobilità interna
ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola eimprese.
2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla
vigente normativacomunitaria in materia, il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica etecnologica è
autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme
e lemodalità di intervento e di finanziamento previsti dalle
disposizioni di cui al n. 41dell'allegato 1, previsto
dall'articolo 20, comma 8, della presente legge, fermarestando
l'applicazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 17
febbraio1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale
carico dello Stato.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, entro quattromesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, trasmette alle Camere unarelazione sulle
linee di riordino del sistema della ricerca, nella quale:
a) siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel
settore o da istituire, articolatiper tipologie e funzioni;
b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi
meccanismi di governo edi funzionamento;
c) sia delineata la tipologia degli interventi per la
programmazione e la valutazione,nonchè di quelli riguardanti la
professionalità e la mobilità dei ricercatori.
Art. 19.
1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal
presente capo aventiriflessi sull'organizzazione del lavoro o
sullo stato giuridico dei pubblici dipendentisono sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Capo III
Art. 20.
1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al
Parlamento un disegno dilegge per la delegificazione di norme
concernenti procedimenti amministrativi, anchecoinvolgenti
amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri
perl'esercizio della potestà regolamentare nonchè i
procedimenti oggetto della disciplina,salvo quanto previsto alla
lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge
èpresentata una relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione deiprocedimenti amministrativi.
2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo
individua iprocedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le
loro caratteristiche e per la loropertinenza alle comunità
territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle
regionie degli enti locali, e indica i princìpi che restano
regolati con legge della Repubblica aisensi degli articoli 117,
primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della
Repubblica, previadeliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio deiministri - Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministrocompetente,
previa acquisizione del parere delle competenti
Commissioniparlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio deiministri, ove necessario, promuove,
anche su richiesta del Ministro competente,riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla
richiesta diparere alle Commissioni, i regolamenti possono essere
comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno
successivo alla data dellaloro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Con effettodalla stessa data
sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici
deiprocedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli
che agli stessi risultanostrettamente connessi o strumentali, in
modo da ridurre il numero delle fasiprocedimentali e delle
amministrazioni intervenienti, anche riordinando le
competenzedegli uffici, accorpando le funzioni per settori
omogenei, sopprimendo gli organi cherisultino superflui e
costituendo centri interservizi dove raggruppare
competenzediverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione deitempi di conclusione previsti per procedimenti
tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono pressodiverse amministrazioni o presso diversi uffici
della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e
accorpamento deiprocedimenti che si riferiscono alla medesima
attività, anche riunendo in una unicafonte regolamentare, ove
ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione econoscibilità
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso,
ovvero chepretendono particolari procedure, fermo restando
l'obbligo di porre in essere leprocedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e
contabili, anchemediante adozione ed estensione alle fasi di
integrazione dell'efficacia degli atti, didisposizioni analoghe a
quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anchedecisionali, che non richiedano,
in ragione della loro specificità, l'esercizio in
formacollegiale, e sostituzione degli organi collegiali con
conferenze di servizi o coninterventi, nei relativi procedimenti,
dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di
verifica e controllo;
h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del
procedimento, dimancata o ritardata adozione del provvedimento,
di ritardato o incompletoassolvimento degli obblighi e delle
prestazioni da parte della pubblicaamministrazione, di forme di
indennizzo automatico e forfettario a favore dei
soggettirichiedenti il provvedimento; contestuale individuazione
delle modalità di pagamentoe degli uffici che assolvono
all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando lamassima
pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure
adottate e lamassima celerità nella corresponsione
dell'indennizzo stesso.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli
effetti prodotti dallenorme contenute nei regolamenti di
semplificazione e di accelerazione deiprocedimenti amministrativi
e possono formulare osservazioni e proporresuggerimenti per la
modifica delle norme stesse e per il miglioramento
dell'azioneamministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6nel rispetto dei princìpi
desumibili dalle disposizioni in essi contenute, checostituiscono
princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operanodirettamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse
non avranno legiferato inmateria. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le regioni astatuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
adadeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nella leggemedesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel
rispetto dei principi, criteri emodalità di cui al presente
articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanatiappositi
regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23agosto 1988, n. 400, per disciplinare i
procedimenti di cui all'allegato 1 alla presentelegge, nonchè le
seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui
alla legge 7 agosto1990, n. 245, e successive modificazioni,
nonchè valutazione del medesimo sistema,di cui alla legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e
locali dirappresentanza e coordinamento del sistema
universitario, prevedendo altresìl'istituzione di un Consiglio
nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con
compiticonsultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzatea garantire l'accesso agli
studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi
dimezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a
determinare percentuali massimedell'ammontare complessivo della
contribuzione a carico degli studenti in rapporto alfinanziamento
ordinario dello Stato per le università, graduando la
contribuzionestessa, secondo criteri di equità, solidarietà e
progressività in relazione alle condizionieconomiche del nucleo
familiare, nonchè a definire parametri e metodologie adeguatiper
la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti
nuclei. Le normedi cui alla presente lettera sono soggette a
revisione biennale, sentite le competentiCommissioni
parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca, di cui all'articolo73 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, eprocedimento di approvazione
degli atti dei concorsi per ricercatore in derogaall'articolo 5,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle università di
eredità, donazioni e legati,prescindendo da ogni autorizzazione
preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono
emanati previo pareredelle Commissioni parlamentari competenti
per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma
8, lettera c), il decretodel Presidente del Consiglio dei
ministri, previsto dall'articolo 4 della legge 2dicembre 1991, n.
390, è emanato anche nelle more della costituzione della
Consultanazionale per il diritto agli studi universitari di cui
all'articolo 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone
annualmente alParlamento le norme di delega ovvero di
delegificazione necessarie alla compilazionedi testi unici
legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle
materieinteressate dalla attuazione della presente legge. In sede
di prima attuazione dellapresente legge, il Governo è delegato
ad emanare, entro il termine di sei mesidecorrenti dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo
4,norme per la delegificazione delle materie di cui all'articolo
4, comma 4, lettera c),non coperte da riserva assoluta di legge,
nonchè testi unici delle leggi che disciplinanoi settori di cui
al medesimo articolo 4, comma 4, lettera c), anche attraverso
lenecessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme,
secondo i criteri previstidagli articoli 14 e 17 e dal presente
articolo.
Capo IV
Art. 21.
1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti
educativi si inserisce nelprocesso di realizzazione della
autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistemaformativo.
Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche lefunzioni dell'Amministrazione centrale e periferica
della pubblica istruzione in materiadi gestione del servizio di
istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali
difruizione del diritto allo studio nonchè gli elementi comuni
all'intero sistema scolasticopubblico in materia di gestione e
programmazione definiti dallo Stato, sonoprogressivamente
attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine
anchel'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzionesecondaria, della
personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e
degli istitutid'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le
tipologie degli istituti di istruzione, anchein deroga alle norme
vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni
delpresente articolo si applicano anche agli istituti educativi,
tenuto conto delle lorospecificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o
più regolamenti daadottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, neltermine di nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sulla basedei
criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4,
5, 7, 8, 9, 10 e 11 delpresente articolo. Sugli schemi di
regolamento è acquisito, anchecontemporaneamente al parere del
Consiglio di Stato, il parere delle competentiCommissioni
parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere
alleCommissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
Con i regolamentipredetti sono dettate disposizioni per
armonizzare le norme di cui all'articolo 355 deltesto unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con
quelledella presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della
personalità giuridica edell'autonomia alle istituzioni
scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificatenell'ottica di garantire agli utenti una più agevole
fruizione del servizio di istruzione, ele deroghe dimensionali in
relazione a particolari situazioni territoriali o ambientalisono
individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle
situazioni locali e allatipologia dei settori di istruzione
compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghedimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio
è peralmeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità
statale e provinciale sianodisagevoli e in cui vi sia una
dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche dicui al comma 1 a mano a
mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui alcomma 3
attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e
comunque nonoltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla
gestione di tutte le funzioniamministrative che per loro natura
possono essere esercitate dalle istituzioniautonome. In ogni caso
il passaggio al nuovo regime di autonomia saràaccompagnato da
apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi
dellerealtà territoriali, sociali ed economiche delle singole
istituzioni scolastiche perl'adozione dei conseguenti interventi
perequativi e sarà realizzato secondo criteri digradualità che
valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni
scolastiche già in possesso dipersonalità giuridica e di quelle
che l'acquistano ai sensi del comma 4 è
costituitadall'assegnazione dello Stato per il funzionamento
amministrativo e didattico, che sisuddivide in assegnazione
ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazionefinanziaria
è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello
dell'utilizzazioneprioritaria per lo svolgimento delle attività
di istruzione, di formazione e diorientamento proprie di ciascuna
tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive perl'accettazione di donazioni,
eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivicompresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle
fondazioni o altre istituzioniaventi finalità di educazione o di
assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigentidisposizioni di
legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespitiereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono
dovute le imposte in vigore perle successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità
giuridica e autonomiaai sensi del comma 1 e le istituzioni
scolastiche già dotate di personalità e autonomia,previa
realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di
dimensionamento dicui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e
didattica, nel rispetto degli obiettividel sistema nazionale di
istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla
realizzazione della flessibilità, delladiversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla
integrazionee al miglior utilizzo delle risorse e delle
strutture, all'introduzione di tecnologieinnovative e al
coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica
liberamente,anche mediante superamento dei vincoli in materia di
unità oraria della lezione,dell'unitarietà del gruppo classe e
delle modalità di organizzazione e impiego deidocenti, secondo
finalità di ottimizzazione delle risorse umane,
finanziarie,tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i
giorni di attività didattica annualeprevisti a livello
nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno
di cinquegiorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi
annuali di servizio dei docentiprevisti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giornisettimanali
anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli
obiettivi generali delsistema nazionale di istruzione, nel
rispetto della libertà di insegnamento, della libertàdi scelta
educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere.
Essa sisostanzia nella scelta libera e programmata di
metodologie, strumenti, organizzazionee tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralità di
opzionimetodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
libertà progettuale,compresa l'eventuale offerta di insegnamenti
opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nelrispetto delle esigenze
formative degli studenti. A tal fine, sulla base di
quantodisposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sonodefiniti criteri per la determinazione degli
organici funzionali di istituto, fermi restandoil monte annuale
orario complessivo previsto per ciascun curriculum e
quelloprevisto per ciascuna delle discipline ed attività
indicate come fondamentali diciascun tipo o indirizzo di studi e
l'obbligo di adottare procedure e strumenti diverifica e
valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento
degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le
istituzioni scolasticherealizzano, sia singolarmente che in forme
consorziate, ampliamenti dell'offertaformativa che prevedano
anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative diprevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di
utilizzazionedelle strutture e delle tecnologie anche in orari
extrascolastici e a fini di raccordo conil mondo del lavoro,
iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali
ocomunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e
l'amministrazione scolastica,percorsi integrati tra diversi
sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonomehanno anche
autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del
proficuoesercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca,sperimentazione e aggiornamento
educativi, il Centro europeo dell'educazione, laBiblioteca di
documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere
atipico dicui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico
approvato con decreto legislativo16 aprile 1994, n. 297, sono
riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomiadelle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì
attribuite lapersonalità giuridica e l'autonomia alle Accademie
di belle arti, agli Istituti superioriper le industrie
artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali
di artedrammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei
commi 8, 9 e 10 e con gliadattamenti resi necessari dalle
specificità proprie di tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare
convenzioni allo scopodi favorire attività di aggiornamento, di
ricerca e di orientamento scolastico euniversitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui aicommi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni
vigenti con esse incompatibili, la cuiricognizione è affidata ai
regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare
ecoordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle
predette disposizioniregolamentari, le norme del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, apportando
tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministrodel tesoro, sono emanate le istruzioni
generali per l'autonoma allocazione dellerisorse, per la
formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi
iscritte e per lascelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria
o di cassa, nonchè per le modalità delriscontro delle gestioni
delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei
princìpicontenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato
il comma 9 dell'articolo 4della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo èdelegato ad emanare un decreto legislativo di
riforma degli organi collegiali dellapubblica istruzione di
livello nazionale e periferico che tenga conto della
specificitàdel settore scolastico, valorizzando l'autonomo
apporto delle diverse componenti edelle minoranze linguistiche
riconosciute, nonchè delle specifiche professionalità
ecompetenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle
funzioni dei nuoviorgani con le competenze dell'amministrazione
centrale e periferica come ridefinita anorma degli articoli 12 e
13 nonchè con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma
1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali,
secondo quanto previstodall'articolo 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a
norma dell'articolo 12,comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del
decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29, e successive
modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertàdi
insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà
di insegnamento e in connessione conl'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma
restandol'unicità della funzione, ai capi d'istituto è
conferita la qualifica dirigenzialecontestualmente all'acquisto
della personalità giuridica e dell'autonomia da parte
dellesingole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificità della qualifica dirigenzialesono individuati con
decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decretolegislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro unanno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici, diautonomi compiti di direzione, di
coordinamento e valorizzazione delle risorseumane, di gestione di
risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità
inordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e
l'organizzazione e le attribuzionidell'amministrazione scolastica
periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13,comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al
personale docente conadeguata anzianità di servizio, in armonia
con le modalità previste dall'articolo 28 deldecreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente
in servizio, assegnati aduna istituzione scolastica autonoma, che
frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà
disciplinato in sede dicontrattazione collettiva del comparto
scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la
riforma degli ufficiperiferici del Ministero della pubblica
istruzione è realizzata armonizzando ecoordinando i compiti e le
funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli
entilocali anche in materia di programmazione e riorganizzazione
della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro
anni al Parlamento, adecorrere dall'inizio dell'attuazione
dell'autonomia prevista nel presente articolo, unarelazione sui
risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali
modifichenormative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzanodisciplinano con propria legge la materia di
cui al presente articolo nel rispetto e neilimiti dei propri
statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 22.
1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello
Stato in materia diricerca e utilizzazione delle acque minerali e
termali e la vigilanza sulle attività relative.Di conseguenza le
partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale,
ipatrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già
inquadrate nel soppressoEnte autonomo gestione aziende termali
(EAGAT) e del Centro itticotarantino-campano spa sono trasferiti
a titolo gratuito alle regioni e alle provinceautonome nel cui
territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani
dirilancio di cui al comma 2.
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la
provincia autonoma,entro novanta giorni decorrenti dalla data di
entrata in vigore della presente legge,presenta al Ministro del
tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sonoindicati
gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con
impegno dell'enteinteressato al risanamento delle passività dei
bilanci delle società termali, senza oneriaggiuntivi per il
bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avrà
luogoentro sessanta giorni dalla presentazione del piano.
3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o
in parte, lepartecipazioni nonchè le attività, i beni e i
patrimoni trasferiti ad uno o più comuni.Possono altresì
prevedere forme di gestione attraverso società a capitale
mistopubblico-privato o attraverso affidamento a privati.
4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome
territorialmente interessate nonpresentino alcun progetto entro
il termine indicato al comma 2, il Ministro del tesoro,anche in
deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla
contabilità delloStato, determina i criteri per le cessioni,
volti a favorire la valorizzazione delle finalitàistituzionali,
terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto
contodell'importanza delle stesse per l'economia generale,
nonchè per gli interessi turistici.