Legge 15 marzo 1997, n. 59:
"
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997

Capo I

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli entilocali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi contenuti nella presentelegge. Ai fini della presente legge, per "conferimento" si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali.
2. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio disussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le funzioni e i compitiamministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo dellerispettive comunità, nonchè tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili neirispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione delloStato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le funzioni e i compiti riconducibilialle seguenti materie:
a) affari esteri e commercio estero, nonchè cooperazione internazionale e attivitàpromozionale all'estero di rilievo nazionale;
b) difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
d) tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico;
e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale,consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
h) moneta, sistema valutario e perequazione delle risorse finanziarie;
i) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
m) amministrazione della giustizia;
n) poste e telecomunicazioni;
o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
p) ricerca scientifica;
q) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici,organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale.
r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad appositeautorità indipendenti;
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzionee manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con leggestatale;
c) i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa delsuolo, per la tutela dell'ambiente e della salute, per gli indirizzi, le funzioni e iprogrammi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la produzione, il trasporto e ladistribuzione di energia; gli schemi di decreti legislativi, ai fini della individuazione deicompiti di rilievo nazionale, sono predisposti previa intesa con la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento eBolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera motivatamente invia definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle camere dicommercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle università degli studi;
e) il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i compiti preordinati adassicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattatosull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
5. Resta ferma la disciplina concernente il sistema statistico nazionale, anche ai finidel rispetto degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordiinternazionali.
6. La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi ela promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, leregioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito dellerispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblicae della tutela dell'ambiente.

Art. 2.
1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è riconducibile alle materie di cuiall'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni edei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1 è disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della rispettiva potestà normativa, dalle regioni edagli enti locali.

Art. 3.
1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:
a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alleamministrazioni statali, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1;
b) indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alleregioni anche ai fini di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, eosservando il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della presente legge, o da conferire agli enti locali territoriali o funzionali ai sensi degliarticoli 128 e 118, primo comma, della Costituzione, nonchè i criteri di conseguentee contestuale attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, deibeni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimentoavviene gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assicurando l'effettivoesercizio delle funzioni conferite;
c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventualiinterventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti localinell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonchè la presenza el'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diversestrutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo,coordinamento e controllo;
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessatedal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui all'articolo7, comma 3, salvaguardando l'integrità di ciascuna regione e l'accesso delle comunitàlocali alle strutture sovraregionali;
e) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale statale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
f) previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione dello Stato può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali, d'intesa con glienti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi;
g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee struttureorganizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizioesclusivo da parte delle regioni e degli enti locali;
h) previste le modalità e le condizioni per l'accessibilità da parte del singolo cittadinotemporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui vogliao debba usufruire.
2. Speciale normativa è emanata con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 per ilcomune di Campione d'Italia, in considerazione della sua collocazione territorialeseparata e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica,valutaria, doganale, fiscale e finanziaria.

Art. 4.
1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità aisingoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri entilocali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Alconferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli entilocali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delleautonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.
2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge,vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislatividi cui all'articolo 1.
3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza deiseguenti princìpi fondamentali:
a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e dellefunzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo lerispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle solefunzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilitàpubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanzasociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente efunzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e dellefunzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni diprogrammazione;
c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzionie dei compiti divenuti superflui;
d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine digarantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unioneeuropea;
e) i princìpi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguenteattribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali ecomplementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto ancheassociativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;
f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitatecon l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;
g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativadell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti,l'esercizio delle funzioni;
h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione dellediverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali deglienti riceventi;
i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio dellefunzioni amministrative conferite;
l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli entilocali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.
4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede anche a:
a) delegare alle regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia diservizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale; attribuire alle regioni ilcompito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimiqualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilitàdei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che icosti dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che neprogrammino l'esercizio; prevedere che l'attuazione delle deleghe e l'attribuzionedelle relative risorse alle regioni siano precedute da appositi accordi di programmatra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le regioni medesime, semprechè glistessi accordi siano perfezionati entro il 30 giugno 1999;
b) prevedere che le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze,regolino l'esercizio dei servizi con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi formaaffidati, sia in concessione che nei modi di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8giugno 1990, n. 142, mediante contratti di servizio pubblico, che rispettino gli articoli2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, che abbiano caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e chegarantiscano entro il 1o gennaio 2000 il conseguimento di un rapporto di almeno0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura previaapplicazione della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 ai trasportiferroviari di interesse regionale e locale; definire le modalità per incentivare ilsuperamento degli assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto urbanoe extraurbano e per introdurre regole di concorrenzialità nel periodico affidamentodei servizi; definire le modalità di subentro delle regioni entro il 1o gennaio 2000 conpropri autonomi contratti di servizio regionale al contratto di servizio pubblico traStato e Ferrovie dello Stato Spa per servizi di interesse locale e regionale;
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei princìpi e criteri di cui alcomma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'articolo 12 e agli articoli 14, 17 e20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, ladisciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quantoriguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio,nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per quantoriguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivicompresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricercaapplicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione dellarazionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicament eattrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente,della sicurezza e della salute pubblica.
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e delprincipio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, ciascuna regione adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la leggedi puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi novanta giorni,sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione di funzionitra regione ed enti locali le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata invigore della legge regionale.

Art. 5.
1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e dellaCamera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. LaCommissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina deisuoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione dellaCommissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioniparlamentari.
3. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati. Alle spese necessarieper il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico deibilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.

Art. 6.
1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 il Governo acquisisce ilparere della Commissione di cui all'articolo 5 e della Commissione parlamentare perle questioni regionali, che devono essere espressi entro quaranta giorni dallaricezione degli schemi stessi. Il Governo acquisisce altresì i pareri della Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento edi Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata airappresentanti delle comunità montane; tali pareri devono essere espressi entro ventigiorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorsiinutilmente i termini previsti dal presente articolo, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Art. 7.
1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con lescadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione deibeni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, allaloro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguentitrasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentitii Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorsedeve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempodeve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamentodell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere dellaCommissione di cui all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della ConferenzaStato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane.Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti localifunzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormenterappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta.Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si provvede,con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entronovanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 delpresente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato èrichiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Inogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottatosu proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione glischemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato dellaRepubblica perchè su di essi sia espresso il parere della Commissione di cuiall'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso taletermine i regolamenti possono essere comunque emanati.

Art. 8.
1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli attidi coordinamento tecnico, nonchè le direttive relative all'esercizio delle funzionidelegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singolaregione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa nonsia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione delConsiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioniregionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delleprocedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottopostiall'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. IlConsiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali sianostati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonchè ledirettive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi allecompetenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo ecoordinamento dello Stato:
a) l'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle paroleda: "nonchè la funzione di indirizzo" fino a: "n. 382" e alle parole "e con la Comunitàeconomica europea", nonchè il terzo comma del medesimo articolo, limitatamentealle parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegatealle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed";
c) l'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamentealle parole: "gli atti di indirizzo e coordinamento dell' attività amministrativa delleregioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale edelle province autonome di Trento e Bolzano";
d) l'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo ecoordinamento";
e) l'articolo 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
6. È soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'articolo 17della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 9.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare leattribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, unificandola, per le materie e i compiti diinteresse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la ConferenzaStato-Città e autonomie locali. Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo siatterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della Conferenza prevedendo lapartecipazione della medesima a tutti i processi decisionali di interesse regionale,interregionale ed infraregionale almeno a livello di attività consultiva obbligatoria;
b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato e regioni attraverso laconcentrazione in capo alla Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti traStato e regioni anche attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organiomologhi all'interno delle amministrazioni pubbliche;
c) specificazione delle materie per le quali è obbligatoria l'intesa e della disciplina peri casi di dissenso;
d) definizione delle forme e modalità della partecipazione dei rappresentanti deicomuni, delle province e delle comunità montane.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i pareririchiesti dalla presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla ConferenzaStato-Città e autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.

Art. 10.
1. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e conle stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
Capo II

Art. 11.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e deiMinisteri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,nonchè di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza eprevidenza, nonchè gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dalloStato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico alsistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e divalutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalleamministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settoredella ricerca scientifica e tecnologica nonchè gli organismi operanti nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso taletermine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate,nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entroun anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993,n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge e dicoordinarle con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente capo, ulterioridisposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, esuccessive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 dicembre 1997. A talfine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpicontenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tracompiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzionedelle amministrazioni, nonchè, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi aiseguenti princìpi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoroprivato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codicecivile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime didiritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delleamministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2,commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di unruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolatoin modo da garantire la necessaria specificità tecnica;
c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva;riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubblicheamministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delleamministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali,anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio delpotere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere ladisciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologieprofessionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cuiall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successivemodificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendentipubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi,oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazionecollettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione;prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubblicheamministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possanocostituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, laquantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente allacertificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio dicui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad unnucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, conprovvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministrodel tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindicigiorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che lacertificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel casodi amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dallatrasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbiamandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dallasottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarieper consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completateentro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi diaccordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quantoprevisto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro deidipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorchè concernenti in via incidentaleatti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misureorganizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzionidovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione earbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudiceamministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali,ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica edi servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per iprocedimenti pendenti;
h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie deicontratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni diorganizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendentidella pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattualedelle sanzioni disciplinari, nonchè l'adozione di codici di comportamento da partedelle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte dellesingole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione deicodici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento dellafunzione pubblica.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, èriaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sonoabrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguentimodificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse;alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazionesia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la strutturadella contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli sianodefiniti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q) è abrogata; alla letterat) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti:", da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 12.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 ilGoverno si atterrà, oltrechè ai princìpi generali desumibili dalla legge 23 agosto1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteridirettivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consigliodei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'articolo 95della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento delPresidente del Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimentodelle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinatisettori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamentericonducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento delPresidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienzagestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 38 della legge 23 agosto1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza delConsiglio dei ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferitele competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'eventuale affidamento allaresponsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimidirettamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa,regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato conle leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri,tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenza dello Stato all'Unione europea,dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttiviindicati dall'articolo 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero,anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascunaamministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, coneventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli ufficiesistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione didipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo risultanti dallaaggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, dicomplementarietà e di organicità;
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza conquanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanzaperiferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con leregioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attivitàdecentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti alcontrollo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati alivello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerateunitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispettodi standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statalicon riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unitàdi ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascunaprovincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilofunzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuanooperazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o acarico dell'Erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato edalla attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, esuccessive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria edazione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri diimputazione delle responsabilità;
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratticollettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, iltrattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione deiMinistri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità edisponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavorostraordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e princìpiuniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, infunzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazionee della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, losvolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigentiministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento dellaframmentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idoneistrumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, siaall'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni;razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione,accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, chedispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici distatistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che nonprovvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data dientrata in vigore del decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia losvolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi emissioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordidi mobilità su base territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decretolegislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche pertutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cuiall'articolo 1 della presente legge, nonchè di razionalizzazione, riordino e fusione dicui all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazioneprofessionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei postidisponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previstedall'articolo 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermorestando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli onerifinanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati sianoaccompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopoconferendo apposite attribuzioni alla Scuola superiore della pubblicaamministrazione; prevedere che, a tal fine, il contingente di personale indicato nelregolamento recante disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dellaScuola superiore sia considerato aggiuntivo rispetto ai contingenti di cui alle tabelle Ae B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400; prevedere che il 50 per cento delcontingente medesimo sia riservato al personale in posizione di comando e di fuoriruolo; prevedere che le amministrazioni, se la richiesta di comando è motivata daattività svolte dalla Scuola superiore nel loro interesse, debbano dar corso allarichiesta.
2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri,relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di Ministri, il Presidente delConsiglio dei ministri può disporre variazioni compensative, in termini di competenzae di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque inservizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge pressoaltre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti,è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblicipresso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche dicui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sonocorrispondentemente ridotte.

Art. 13.
1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, èaggiunto il seguente comma:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, conregolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competented'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nelrispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successivemodificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari diStato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organodi direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici,mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali eloro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminandole duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione deicompiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessialla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espressoil parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giornidalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano statiespressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per i soli Ministeri,i decreti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546,fermo restando il comma 4 del predetto articolo 6. I regolamenti già emanati oadottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato articolo17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 delpresente articolo.

Art. 14.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, ilGoverno perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi esi atterrà, oltrechè ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, esuccessive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successivemodificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, aiseguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari,trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utilein ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura diuniversità, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per icasi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano diutilizzo del personale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), in carico aisuddetti enti;
b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli entiche non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonchè di altri entiper il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico;trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti adalto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo ètenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'articolo12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anchesotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionaledel numero di componenti degli organi collegiali;
d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, conesclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, enuova disciplina del commissariamento degli enti;
e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorioa forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quantoprevisto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, esuccessive modificazioni;
f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle struttureimpiantistiche.

Art. 15.
1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni,l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfareesigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, distipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o piùcontratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasportodei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazionialle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, deldecreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sonotenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi nonsono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazionee, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelledi cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hannofacoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.
2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati construmenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonchè laloro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti atutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sonostabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti daemanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge aisensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi deiregolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblicaper l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.

Art. 16.
1. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre1993, n. 537, individua, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica,previa ricognizione delle attività già espletate ivi comprese quelle relative a progetti incorso, i progetti più strettamente finalizzati alla modernizzazione delle pubblicheamministrazioni, all'efficacia e all'efficienza dei servizi pubblici nel quadro di unaottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse finanziarie. IlComitato procede altresì alla verifica di congruità dei costi di attuazione dei progettiselezionati ed alla eventuale riduzione della spesa autorizzata.
2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi del comma 1 si applicano le procedure dicui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e aldecreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303. I progetti nonselezionati o per i quali non sia stata accettata la rideterminazione dei costi nonpossono avere ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro per la funzionepubblica è dichiarata la revoca dell'approvazione dei predetti progetti ed èdeterminato il rimborso delle spese per le attività già svolte e per i costi sostenutirelativamente ad essi.
3. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo affluiscono allo stato diprevisione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto delMinistro del tesoro ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello stato di previsione dellaPresidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di nuovi progetti perl'attuazione dei processi di riforma della pubblica amministrazione previsti dallapresente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 6, dellalegge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto del Presidente della Repubblica 19aprile 1994, n. 303, nonchè per attività di studio e ricerca per l'elaborazione dischemi normativi necessari per la predisposizione dei provvedimenti attuativi di cuialla presente legge, svolta anche in forma collegiale.

Art. 17.
1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 ilGoverno si atterrà, oltrechè ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990,n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, esuccessive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n.20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statisticodi supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, almassimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, deirisultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormentel'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loroviolazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la suapartecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed allavalutazione dei risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunqueannualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza edeconomicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultatialla allocazione annuale delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca dati sull'attivitàdi valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui allalettera a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generaledello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con regolamento daemanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente una relazione alParlamento circa gli esiti delle attività di cui al comma 1.

Art. 18.
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), il Governo,oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, si attiene ai seguentiulteriori princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politicanazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea einternazionale della ricerca;
b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, dellaloro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale,nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e dicollegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità,di autonomia e di efficienza, nonchè una più agevole stipula di intese, accordi diprogramma e consorzi;
c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricercascientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e delladiffusione della tecnologia nell'industria, in particolare piccola e media, individuandoun momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organiconsultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazionipubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e divalutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 14 della presente legge,favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forme dipartecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali edagli enti di settore o di convenzionamento con essi;
d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultatidell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economicae sociale;
e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che allecomponenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione edei servizi;
f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivigenerali della politica di ricerca;
g) adozione di misure che valorizzino la professionalità e l'autonomia dei ricercatori ene favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola eimprese.
2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativacomunitaria in materia, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica etecnologica è autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e lemodalità di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41dell'allegato 1, previsto dall'articolo 20, comma 8, della presente legge, fermarestando l'applicazione dell'articolo 11, secondo comma, della legge 17 febbraio1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro quattromesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere unarelazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca, nella quale:
a) siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel settore o da istituire, articolatiper tipologie e funzioni;
b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di governo edi funzionamento;
c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione,nonchè di quelli riguardanti la professionalità e la mobilità dei ricercatori.

Art. 19.
1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventiriflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendentisono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Capo III

Art. 20.
1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno dilegge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anchecoinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri perl'esercizio della potestà regolamentare nonchè i procedimenti oggetto della disciplina,salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge èpresentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione deiprocedimenti amministrativi.
2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua iprocedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loropertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regionie degli enti locali, e indica i princìpi che restano regolati con legge della Repubblica aisensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previadeliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio deiministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministrocompetente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioniparlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio deiministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente,riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta diparere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data dellaloro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effettodalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici deiprocedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultanostrettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasiprocedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenzedegli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi cherisultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenzediverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione deitempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono pressodiverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento deiprocedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unicafonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione econoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero chepretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere leprocedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anchemediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, didisposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anchedecisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in formacollegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o coninterventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, dimancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompletoassolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblicaamministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggettirichiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamentoe degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando lamassima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e lamassima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dallenorme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione deiprocedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporresuggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azioneamministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, checostituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operanodirettamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato inmateria. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni astatuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono adadeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella leggemedesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri emodalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanatiappositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presentelegge, nonchè le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto1990, n. 245, e successive modificazioni, nonchè valutazione del medesimo sistema,di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali dirappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresìl'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiticonsultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzatea garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi dimezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massimedell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto alfinanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzionestessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizionieconomiche del nucleo familiare, nonchè a definire parametri e metodologie adeguatiper la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le normedi cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competentiCommissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'articolo73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, eprocedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in derogaall'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati,prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo pareredelle Commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decretodel Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 4 della legge 2dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consultanazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente alParlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazionedi testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materieinteressate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione dellapresente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesidecorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 4,norme per la delegificazione delle materie di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c),non coperte da riserva assoluta di legge, nonchè testi unici delle leggi che disciplinanoi settori di cui al medesimo articolo 4, comma 4, lettera c), anche attraverso lenecessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previstidagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.
Capo IV

Art. 21.
1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nelprocesso di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistemaformativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche lefunzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materiadi gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali difruizione del diritto allo studio nonchè gli elementi comuni all'intero sistema scolasticopubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sonoprogressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anchel'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzionesecondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istitutid'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anchein deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni delpresente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle lorospecificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti daadottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, neltermine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla basedei criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 delpresente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anchecontemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competentiCommissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alleCommissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamentipredetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 deltesto unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelledella presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica edell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificatenell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, ele deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientalisono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e allatipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghedimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è peralmeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale sianodisagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche dicui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui alcomma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque nonoltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioniamministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioniautonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia saràaccompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi dellerealtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche perl'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri digradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso dipersonalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituitadall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che sisuddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazionefinanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazioneprioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e diorientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive perl'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivicompresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioniaventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigentidisposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespitiereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore perle successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomiaai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia,previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento dicui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettividel sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, delladiversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazionee al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologieinnovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente,anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione,dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego deidocenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie,tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annualeprevisti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinquegiorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docentiprevisti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giornisettimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali delsistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertàdi scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa sisostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazionee tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzionimetodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale,compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nelrispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quantodisposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sonodefiniti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restandoil monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quelloprevisto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali diciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti diverifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolasticherealizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offertaformativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative diprevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazionedelle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo conil mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali ocomunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica,percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonomehanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuoesercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca,sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, laBiblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico dicui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomiadelle istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite lapersonalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superioriper le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di artedrammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gliadattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopodi favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico euniversitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui aicommi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cuiricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare ecoordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioniregolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministrodel tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione dellerisorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per lascelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonchè per le modalità delriscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpicontenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'articolo 4della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo èdelegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali dellapubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificitàdel settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti edelle minoranze linguistiche riconosciute, nonchè delle specifiche professionalità ecompetenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuoviorgani con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita anorma degli articoli 12 e 13 nonchè con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previstodall'articolo 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'articolo 12,comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertàdi insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione conl'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restandol'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenzialecontestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte dellesingole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenzialesono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decretolegislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro unanno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, diautonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorseumane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità inordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzionidell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13,comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente conadeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'articolo 28 deldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati aduna istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede dicontrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli ufficiperiferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando ecoordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli entilocali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, adecorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, unarelazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifichenormative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzanodisciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e neilimiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 22.
1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia diricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative.Di conseguenza le partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, ipatrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, già inquadrate nel soppressoEnte autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro itticotarantino-campano spa sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni e alle provinceautonome nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani dirilancio di cui al comma 2.
2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la provincia autonoma,entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge,presenta al Ministro del tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sonoindicati gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con impegno dell'enteinteressato al risanamento delle passività dei bilanci delle società termali, senza oneriaggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avrà luogoentro sessanta giorni dalla presentazione del piano.
3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in parte, lepartecipazioni nonchè le attività, i beni e i patrimoni trasferiti ad uno o più comuni.Possono altresì prevedere forme di gestione attraverso società a capitale mistopubblico-privato o attraverso affidamento a privati.
4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome territorialmente interessate nonpresentino alcun progetto entro il termine indicato al comma 2, il Ministro del tesoro,anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità delloStato, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalitàistituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto contodell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonchè per gli interessi turistici.