Provveditorato agli studi di Milano


ultimo aggiornamento: 01-10-1999

FAQ AUTONOMIA

Spunti, quesiti, indirizzi e trucchi del mestiere per l'elaborazione del Piano Offerta Formativa...

a cura di Bruno Dagnini



Sull'elaborazione del POF...

Dove posso trovare in rete un valido schema di riferimento per la stesura del POF?

Il POF è il completamento del PEI e della Carta dei servizi?

Come si scrive un buon POF?

Il collegio elabora il POF e il consiglio di circolo o d'istituto lo adotta. Ma quante riunioni ci vorranno? Abbiamo solo 40 ore...

Il regolamento dell'autonomia vede nel POF la definizione dell'identità culturale dell'istituzione scolastica. Ma la mia scuola ha più di un'identità e almeno due anime. Quale far prevalere?

Nella mia scuola sta lavorando la commissione per il POF, dove ovviamente sono rappresentati i vari orientamenti. Il calendario annuale prevede sei incontri allargati a tutto il collegio, per definire e approvare le linee portanti del documento. Siamo dunque partiti col piede giusto. O no?

Sappiamo dire che cosa il POF non è. Sembra invece più difficile una definizione in positivo. Quale potrebbe essere?

Le scuole che, entro la scadenza del 15 ottobre 1999, non avranno inviato il POF, non riceveranno il finanziamento per l'autonomia?


Su curricolo, riduzioni e recuperi del tempo scuola...

Entro quali limiti, secondo il regolamento dell'autonomia, può essere modificato il curricolo?

E' legittimo apportare modifiche al curricolo già nell'anno scolastico 99/2000?

Come si può operare praticamente nella riduzione del curricolo e nelle compensazioni tra materie?

Quali sono stati, fino a questo momento, gli indirizzi più seguiti nell'elaborazione dei progetti di autonomia?

I viaggi d'istruzione vanno conteggiati nel tempo scuola e contribuiscono al monte orario annuale curricolare?


Sull'interpretazione delle norme...

Chi esercita il controllo di legittimità sul POF?

Dove posso trovare un riepilogo aggiornato di tutte le norme sull'autonomia?

Che cosa succede se, nella fase di monitoraggio, l'amministrazione rileva che in una scuola le norme sulla sperimentazione non sono state correttamente applicate?

Chi può concedere l'autorizzazione per le attività del POF non previste dal curricolo nazionale?

Se in una scuola sorge un contenzioso circa la legittimità del POF...

Che tipo di consulenza viene fornita dai nuclei per l'autonomia?


Su nuovo contratto e organizzazione della scuola...

Quante funzioni obiettivo possiamo prevedere?

Come devono essere definite le funzioni obiettivo?

E' vero che un docente distaccato su progetto non può ricoprire una funzione obiettivo?

E' vero che chi ricopre una funzione obiettivo non può percepire altri compensi a carico del fondo dell'istituzione?


Su richieste di finanziamento e scadenze 99/2000...

Quali scadenze per la richiesta di contributi ex legge 440/97 (sperimentazione dell'autonomia)?

Come si calcola il contributo destinato a ciascuna scuola per la sperimentazione del POF?

La mia scuola ha attivato alcuni corsi extracurricolari di inglese nel 98/99. Il finanziamento sarà confermato?

Quali scuole possono presentare il progetto speciale musica?

Le scuole possono utilizzare per la realizzazione dei progetti contributi versati dai genitori?





SULL'ELABORAZIONE DEL POF

Dove posso trovare in rete un valido schema di riferimento per la stesura del POF?
Certamente a qualcuno, prima o poi, verrà in mente di mettere in rete qualcosa di simile, se ciò non è già avvenuto. Sarebbe, però, meglio di no. Infatti l'idea che possa esistere una scaletta dei lavori valida ovunque sembra in contrasto con l'invito a pianificare localmente l'offerta formativa. Il POF dovrà caratterizzare le scuole, mettendo in luce diversità e specificità delle esperienze. Tentare di confezionare un prodotto buono per tutti gli usi ci allontana pertanto dalla meta proposta. Può forse esistere un Bigino dell'autonomia, inteso come raccolta di norme e riassunto dei vari progetti, ma un Bignami per la stesura del POF è una vera contraddizione.

Il POF è il completamento del PEI e della carta dei servizi?
E' prevedibile che esperienze provenienti dall'elaborazione del PEI e della carta dei servizi confluiscano nel POF. Ciò non significa, però, che la pianificazione dell'offerta formativa rappresenti la sintesi, la somma e il completamento dei vari documenti con cui le scuole hanno fino ad oggi rappresentato se stesse. Si direbbe anzi il contrario. Il POF si annuncia come un rovesciamento di prospettiva.
I vari piani educativi, corredati da programmazioni didattiche, miravano a calare nel locale, nel "territorio", le finalità pedagogiche di un sistema scolastico ancora accentrato dal punto di vista organizzativo. L'attenzione era diretta alle particolarità di ciascuna scuola, ma in primo piano, per tutte le scuole, figuravano obiettivi e tabelle nazionali, con i connessi adempimenti di carattere amministrativo.
Il POF non completa, ma rovescia e supera questa impostazione. Si tratta di riorganizzare i curricoli su base locale. Le tabelle nazionali restano, ma sullo sfondo, ridotte all'essenziale, come vincoli da rispettare per mantenere l'unità del sistema e il controllo della spesa. Le istituzioni scolastiche sono nodi autonomi di una rete.
Per il PEI il problema è stato prima di tutto pedagico: quale idea dell'educazione attribuire a una certa, definita organizzazione? Il POF nasce invece intorno a una domanda ben diversa: come riorganizzare localmente la formazione?
A ben guardare non si tratta di una differenza da poco.

Come si scrive un buon POF?
Ma questa domanda, tra le più gettonate, è poi così importante? La pianificazione dell'offerta formativa è solo in minima parte una questione di buona scrittura. Si tratta piuttosto di un compito organizzativo.
Un buon POF si potrà scrivere in tanti modi. Tentare una classificazione non tocca il nocciolo del problema, che consiste nel passaggio dal calendario degli adempimenti amministrativi a una cultura dell'organizzazione.

Il collegio elabora il POF e il consiglio di circolo o d'istituto lo adotta. Ma quante riunioni ci vorranno? Abbiamo solo 40 ore...
Non abbiamo nemmeno 40 ore. Nelle 40 ore sono infatti comprese varie altre attività (dalla consegna delle schede valutative all'adozione dei libri di testo). Il CCNL non consente quindi molte discussioni assembleari. E' una fortuna. Se gli organi collegiali vogliono davvero pianificare l'offerta formativa della scuola dovranno così darsi nuove regole e altre articolazioni, individuando un percorso di lavoro, un gruppo di progetto, funzioni e responsabilità.
Il nuovo contratto offre interessanti spunti in questo senso.

Il regolamento dell'autonomia vede nel POF la definizione dell'identità culturale dell'istituzione scolastica. Ma la mia scuola ha varie identità e almeno due anime. Quale far prevalere?
La domanda è meno banale di quel che sembra. In effetti il regolamento dell'automia parla del POF come "documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche" (art. 3, comma 1). "Identità culturale" è però un'espressione forte e impegnativa. Occorre forse qualche cautela nell'interpretarla. Che significa? Le scuole dovranno scegliersi una linea educativa connotata in un senso o nell'altro? Avremo istituti caratterizzati da una certa tendenza (enunciata nel POF), in concorrenza con altri di orientamento opposto?
Per non cadere in simili fraintendimenti è necessario che l'identità culturale di cui parla il regolamento non venga mai disgiunta dall'espressione che l'accompagna e ne chiarisce il senso: "progettazione organizzativa".
L'identità che le scuole cercano non ha nulla di tendenzioso. Non va individuata sul versante dell'ideologia ma su quello dell'organizzazione interna. Non deriva dalla problematica definizione di una linea educativa univoca (terreno su cui è pressoché impossibile mettersi d'accordo), ma nasce piuttosto dalla ricerca delle migliori condizioni di lavoro, in un determinato ambiente, per una formazione efficace e attenta alle differenze. In quest'ambito è indispensabile trovare un metodo comune.
L'anima delle istituzioni autonome risiederà, più che in una linea educativa, in un'identità organizzativa (rispecchiata nel POF) capace di far coesistere i vari indirizzi, nel senso dell'efficacia e della qualità del servizio.

Nella mia scuola sta lavorando la commissione per il POF, dove ovviamente sono rappresentati i vari orientamenti. Il calendario annuale prevede sei incontri allargati a tutto il collegio, per definire e approvare le linee portanti del documento. Siamo dunque partiti col piede giusto. O no?
E' ancora presto per dirlo. A prima vista si direbbe comunque di no. E' altamente probabile che il piede di partenza sia quello sbagliato. Niente è infatti ovvio in questa domanda.
Non è ovvio che la stesura del POF debba essere affidata ad una commissione nominata ad hoc dal collegio. Non sarebbe anzi meglio ricorrere a un gruppo di progetto costituito dai docenti che hanno acquisito le esperienze più significative in materia di organizzazione scolastica? Nel primo caso si tratterà di eleggere i più rappresentativi, nel secondo di individuare i più idonei. E' diverso.
Ancor meno ovvio è che all'interno della commissione debbano essere rappresentati i vari orientamenti eventualmente presenti in collegio. Ciò porta infatti a scegliere secondo criteri di appartenenza. Non è invece meglio mettere in primo piano i requisiti orientati alla competenza?
E' sconsigliabile, infine, confondere definizione e approvazione del POF, riconducendole entrambe a momenti assembleari. All'approvazione, che è la fase della verifica del consenso, è indispensabile la partecipazione di tutto il collegio. Per la definizione, invece, che è più tecnica e richiede l'approfondimento di singole questioni, è opportuno ricorrere a un gruppo articolato per funzioni, in cui siano riconoscibili ruoli e distinte responsabilità.

Sappiamo dire che cosa il POF non è. Sembra invece più difficile una definizione in positivo. Quale potrebbe essere?
Il comportamento che per il momento sembra prevalere, all'interno dei nuclei milanesi per l'autonomia, nella formazione come nella consulenza, tende ad evitare definizioni troppo vincolanti e precise del piano dell'offerta formativa. Si ritiene più importante, soprattutto in questa fase, chiarire che cosa il POF non è, per distinguerlo dagli altri documenti con cui le scuole hanno in passato rappresentato se stesse, spesso ancora all'interno di una cultura dell'adempimento amministrativo che non può trovare conferma nel passaggio all'autonomia. Meglio non fidarsi di ricette, indici, prodotti tipo, scalette.
Se proprio si sente il bisogno di una definizione in positivo si concepisca il POF come un documento aperto, predisposto a ricevere contributi, non tanto destinato a descrivere una scuola quanto piuttosto a rispecchiarne il funzionamento e l'interno processo di trasformazione.
C'è anche chi si sbilancia di più e propone una serie di modelli (vedi sito
IRRSAE Piemonte).

Le scuole che, entro la scadenza del 15 ottobre 1999, non avranno inviato il POF, non riceveranno il finanziamento per l'autonomia?
Se, come si crede, la pianificazione dell'offerta formativa è un processo e un percorso che le scuole compiono autonomamente, in tempi e modi variabili, diventa un non senso fissarne la conclusione alla scadenza amministrativa del 15 ottobre. Entro tale data è sufficiente inviare elementi utili a comprendere la direzione del lavoro avviato (ad esempio una bozza del POF o un piano delle attività sperimentali), accompagnati dall'indicazione delle spese aggiuntive per le iniziative che si intendono realizzare.
Tutte le scuole potranno ricevere il finanziamento, fino al tetto massimo previsto. A differenza dello scorso anno non vi sarà un apprezzamento preventivo dei progetti. L'amministrazione semplicemente autorizzerà l'erogazione delle somme richieste, nei limiti consentiti dalla lettera circolare 194/1999.




SU CURRICOLO, RIDUZIONI E RECUPERI DEL TEMPO SCUOLA

Entro quali limiti, secondo il regolamento sull'autonomia, può essere modificato il curricolo?
Il regolamento dell'autonomia prevede che le istituzioni scolastiche determinino, nel piano dell'offerta formativa, il curricolo obbligatorio per i propri alunni, in modo da integrare la quota definita a livello nazionale con la quota loro riservata, che comprende discipline e attività liberamente scelte.
Il DM 179/99 autorizza la sperimentazione di questa flessibilità consentendo, in riferimento ai programmi vigenti in ciascun ordine di scuola, la riduzione delle materie fino al 15% del monte ore annuale. Il tempo obbligatorio inutilizzato e da recuperare viene destinato alle attività e alle materie definite localmente.
All'interno del curricolo obbligatorio possiamo così distinguere un curricolo nazionale (monte ore annuale previsto dai programmi, ridotto del 15%) e un curricolo locale (inserimento di integrazioni per il tempo scuola restante).

E' legittimo apportare modifiche al curricolo nazionale già nell'anno scolastico 99/2000?
E' sicuramente legittimo. L'art. 1 bis, lettera b), del DM 179/99 autorizza infatti "la realizzazione di compensazioni tra le discipline e attività previste dagli attuali programmi nell'ambito delle risorse di personale e finanziarie di istituto", per l'anno scolastico 99/2000.

Come si può operare praticamente nella riduzione del curricolo e nelle compensazioni tra materie?
Il monte ore annuale viene calcolato, per ciascuna disciplina, moltiplicando per 33 le ore settimanali. Il numero ottenuto può essere diminuito del 15% (diminuzione massima), da destinare ad altre attività o materie scelte dalla scuola (curricolo locale).
Una riduzione del 15% di tutte le discipline può essere operata passando dall'ora di lezione ai 50 minuti. Il tempo così risparmiato e da recuperare costituisce la quota da programmare localmente. Nella scuola media, ad esempio, le 30 lezioni previste vengono concentrate in 25 ore (50 minuti per 30). Se si vuole che i conti tornino con precisione conviene organizzare l'anno scolastico in 34 settimane esatte (204 giorni) con un aggiustamento del calendario regionale: 25 per 34 fa 850 ore, cioè l'85% delle 1000 che costituiscono l'orario obbligatorio. Il restante 15% (150 ore) formerà il curricolo locale: 6 ulteriori lezioni di 50 minuti alla settimana, che potrebbero consentire lo studio di una seconda lingua straniera (3 lezioni) e attività varie sui progetti d'istituto (orientamento, integrazioni, opzioni).
In 30 ore si può concentrare l'essenziale e per tutti. Compresi due rientri pomeridiani, se si opta per il sabato libero. Non è più necessario gonfiare il tempo scuola e dilatare oltre ogni ragionevole misura l'extracurricolare per avere l'inglese, l'orientamento, le attività espressive.

Quali sono stati, fino a questo momento, gli indirizzi più seguiti nell'elaborazione dei progetti di autonomia?
Oltre, naturalmente, all'introduzione della settimana corta, che di per sè non modifica la didattica e non rappresenta una grande novità, vanno segnalate alcune significative tendenze nella sperimentazione dell'autonomia:
1. Inserimento nel curricolo e coordinata programmazione di attività in passato confinate in spazi marginali e facoltativi. In particolare confluenza delle varie educazioni (salute, ambiente, immagine, legalità, intercultura, multimedialità) in un progetto unico e coerente, che potremmo definire curricolo orientativo, opzionale, elettivo.
2. Correzione delle strutture organizzative rigide e progettazione di contenitori e modelli flessibili. Nella scuola media, ad esempio, superamento della tradizionale opposizione tra tempo normale e tempo prolungato. Impiego dell'organico e delle risorse finanziarie nell'elaborazione di un'offerta formativa unitaria, ma ricca di articolazioni al suo interno, distinguendo tra curricolo obbligatorio (destinato a tutti gli allievi e a tutte le classi) e curricolo opzionale (insegnamento per gruppi interclassi, per moduli, per semiclassi).
3. Inserimento di una lingua straniera alle elementari e di una seconda lingua straniera alle medie.
4. Diffusione delle nuove tecnologie didattiche nelle scuole, grazie anche alle risorse distribuite con il piano di sviluppo promosso dal ministero.

I viaggi d'istruzione vanno conteggiati nel tempo scuola e contribuiscono al monte orario annuale curricolare?
Uscite guidate, attività esterne e viaggi sono compresi nella programmazione didattica d'istituto. Fanno dunque parte del tempo scuola e devono essere conteggiati nel monte orario annuale. In aggiunta alle ore già previste nel calendario delle lezioni vanno analogamente considerati anche i prolungamenti per visite a musei, manifestazioni, incontri e altre iniziative riconducibili alle finalità della scuola e comportanti rapporto didattico. Non sembra invece sensato collocare all'interno del curricolo anche gli spazi accessori, non didattici (ad esempio, in una gita di più giorni, il tempo che necessariamente deve essere destinato al riposo notturno).




SULL'INTERPRETAZIONE DELLE NORME

Chi esercita il controllo di legittimità sul POF?
Non esiste un controllo preventivo di legittimità sul piano dell'offerta formativa. Non sono previste autorizzazioni o visti di conformità alla normativa. Bastano le delibere degli OO.CC. d'istituto. L'invio dei documenti approvati, richiesto dalla direttiva 180/99, avviene per consentire il finanziamento dei progetti e il monitoraggio dei processi in corso, con una rilevazione sistematica dello stato di attuazione dell'autonomia. I nuclei di supporto costituiti dai provveditori hanno compiti di promozione, di ricerca e di assistenza. Non sono organi di controllo.

Dove posso trovare un riepilogo aggiornato di tutte le norme sull'autonomia?
Una mappa aggiornata delle norme sull'autonomia, curata da Massimo Renella, con rinvii alle pagine Web del Ministero della Pubblica Istruzione, è reperibile sul sito del Provveditorato di Milano. Un'interessante lettura di tutti i testi normativi, raccolti in ordine cronologico, è presente su Pavonerisorse. Una completa rassegna sul diritto scolastico costituisce una delle principali attrattive di Educazione&scuola.

Che cosa succede se, nella fase di monitoraggio, l'amministrazione rileva che in una scuola le norme sulla sperimentazione non sono state correttamente applicate?
La verifica della corretta applicazione delle norme non rientra tra gli obiettivi del monitoraggio. Eventuali errori vanno rilevati e corretti dalle stesse unità scolastiche. Ciò pone ovviamente il problema del controllo interno, amministrativo e di gestione, e delle responsabilità ad esso connesse, che non possono essere attribuite ad agenti esterni.

Chi può concedere l'autorizzazione per le attività del POF non previste dal curricolo nazionale?
Tale autorizzazione è già stata attribuita alle scuole, per l'anno scolastico 99/2000, dall'art. 1 bis del DM 179/99. Non occorrono altri permessi.

Se in una scuola sorge un contenzioso sulla legittimità del POF...
Se in una scuola sorge un contenzioso sulla legittimità del POF significa che qualcosa non ha funzionato nella fase di elaborazione. Il problema non è solo amministrativo ma riguarda soprattutto l'organizzazione complessiva della scuola e del consenso sulle iniziative proposte. In questa chiave va analizzato e risolto. In genere affrontare simili situazioni come se si trattasse di questioni di mera legittimità degli atti, riducendole a contenzioso amministrativo, non favorisce i processi di innovazione.
In ogni caso la soluzione non può mai giungere da "autorevoli" pareri di organi di controllo e non è dunque produttivo rivolgersi ad arbitri esterni all'istituzione scolastica competente per legge. E' quasi superfluo ricordare che l'istituto giuridico del ricorso per via gerarchica è incompatibile con la logica dell'autonomia. Le nuove norme prospettano infatti rimedi diversi, per il controllo, la pianificazione, la gestione e la composizione dei possibili conflitti.

Che tipo di consulenza viene fornita dai nuclei per l'autonomia?
La direttiva 766/97 e il DM 251/98 hanno previsto l'istituzione dei nuclei di supporto, che si configurano come centri di servizio, con compiti di consulenza , documentazione, promozione delle esperienze significative, monitoraggio, formazione e assistenza alla progettazione.
A Milano sono stati costituiti dapprima un nucleo provinciale e successivamente 11 nuclei territoriali che dovranno garantire alcuni servizi essenziali: informazione alle scuole attraverso attività di sportello, ricerca-azione e programmi di formazione, promozione di accordi di rete.
Fino al 15 ottobre funzionerà in via Dandolo 5 uno sportello di consulenza telefonica (tel. 02/55014143) e telematica (
provstudimilano.cedoc@interbusiness.it ). In una seconda fase entreranno in funzione i nuclei territoriali. Notizie circa la loro attività saranno reperibili sul sito del Provveditorato. Altri spazi verrano aperti sui siti delle istituzioni scolastiche interessate dai progetti. Per l'ambito territoriale n. 3 (Rho e Limbiate) è già attiva la pagina Autonomia in rete su Mediarho.




SU NUOVO CONTRATTO E ORGANIZZAZIONE

Quante funzioni obiettivo possiamo prevedere?
Nelle scuole già dimensionate (500-900 allievi) 4 funzioni (docente vicario compreso). Nelle scuole sottodimensionate 3 (docente vicario compreso).
Va comunque detto che il numero e l'oggetto degli incarichi che il collegio ritiene necessari per il buon funzionamento dell'organizzazione non sono sottoposti a vincoli particolari. Nuove figure, se giustificate dalle esigenze della scuola, possono essere previste a carico del fondo dell'istituzione, integrabile con altri fondi non statali. Non c'è un tetto di spesa. Ogni istituto è libero di organizzarsi come crede, nell'ambito delle risorse che riesce a reperire attraverso la presentazione di progetti e la richiesta di contributi.

Come devono essere definite le funzioni obiettivo?
Non esistono vincoli in materia. Ogni scuola dovrà definire le funzioni a partire dall'analisi dei propri bisogni. L'unico consiglio che, in generale, si può dare riguarda la consistenza e la verificabilità degli incarichi affidati. E' inopportuna la scelta di compiti troppo limitati (ad esempio "coordinatore del sostegno in succursale"), perché incapaci di incidere in profondità sull'organizzazione dell'intero istituto. D'altra parte vanno evitati anche i mandati troppo ampi e generici (ad esempio "coordinatore del POF"), perché difficilmente verificabili a causa della loro vaghezza.

E' vero che un docente distaccato su progetto non può ricoprire una funzione obiettivo?
Il CCNL stabilisce un'incompatibilità tra funzioni obiettivo e docenti part time, che esercitano una libera professione o che hanno ottenuto il distacco totale dall'insegnamento.
Questa norma persegue una finalità condivisibile. Vuole infatti garantire che la prevista retribuzione vada a insegnanti che svolgono compiti effettivamente aggiuntivi, al di là dei normali obblighi di servizio. Non è stata però formulata nel modo più chiaro e felice ed ha già fatto sorgere vari quesiti, a cui i sindacati danno per il momento risposte contrastanti.
Accade infatti che in molte scuole i docenti distaccati su progetto conservino il rapporto didattico con gli allievi, agendo di supporto alle classi. Accade anche che alcuni di essi, in aggiunta all'orario di servizio, abbiano assunto compiti organizzativi che si collocano oltre le finalità del progetto per cui è stato chiesto e ottenuto il distacco. In questi casi l'esclusione dal compenso può essere vissuta come una discriminazione. Non se ne comprende la motivazione.
D'altra parte il collegio può aggirare l'ostacolo attingendo per la retribuzione al fondo dell'istituzione.
E' evidente che, in attesa che le norme contrattuali trovino una più chiara formulazione, le scuole opereranno come ritengono opportuno, nella propria autonomia, motivando la scelta delle funzioni obiettivo e degli insegnanti chiamati a ricoprirle in riferimento ai bisogni reali e all'effettiva organizzazione del lavoro.

E' vero che chi ricopre una funzione obiettivo non può percepire altri compensi a carico del fondo dell'istituzione?
Non è vero. Chi ricopre una funzione obiettivo può percepire altri compensi sul fondo dell'istituzione, ovviamente per incarichi diversi che comportino un impegno aggiuntivo, al di fuori degli obblighi di servizio. L'essenziale è che lo svolgimento di un medesimo compito non venga retribuito due volte.




SU RICHIESTE DI FINANZIAMENTO 99/2000

Quali scadenze per la richiesta di contributi ex legge 440/97 (sperimentazione dell'autonomia)?
Il termine per la presentazione del progetto Lingua 2000 (CM 160/99) scade il 30/9/99.
La scadenza da rispettare per le altre richieste (finanziamento sperimentazione POF, finanziamento formazione, progetto speciale musica) è il 15/10/99.

Come si calcola il contributo destinato a ciascuna scuola per la sperimantazione del POF?
Il finanziamento massimo per ciascuna scuola si calcola sommando tre quote: quota fissa di # 4.250.000; quota allievi (numero alunni per # 7.150); quota docenti (numero docenti per # 74.500).
Ricordare che la somma non viene erogata automaticamente ma deve essere espressamente richiesta compilando la SCHEDA A.

La mia scuola ha attivato nel 98/99 alcuni corsi extracurricolari di inglese. Il finanziamento sarà confermato?
Sì. Il progetto Lingue 2000 dà la precedenza alle scuole che, sulla base di una programmazione pluriennale, hanno già avviato gruppi di apprendimento nell'anno scolastico 98/99.
Il finanziamento va richiesto compilando la scheda allegato 1 della CM 197/99.

Quali scuole possono presentare il progetto speciale musica?
Tutte le scuole che hanno elaborato un progetto con le caratteristiche indicate dalla CM 198/99. L'iniziativa è finalizzata alla creazione di laboratori musicali accessibili a più scuole e aperti a istituzioni appartenenti alla realtà territoriale. Il finanziamento e di # 40.000.000. A Milano saranno scelti e finanziati 5 progetti. I criteri di selezione sono indicati nella stessa CM 198/99.

Le scuole possono utilizzare per la realizzazione dei progetti contributi versati dai genitori?
Nulla vieta l'impiego di contributi versati dalle famiglie, da associazioni o altri soggetti (è anzi auspicabile che le scuole sappiano procurarseli). Va detto, però, che deve trattarsi di elargizioni volontarie, quindi sempre facoltative. L'obbligo del contributo per i genitori si configurerebbe infatti come una specie di tassa sull'autonomia, imposta da chi non ne ha il potere.
Ai sensi dell'art 7, comma 10, del regolamento dell'autonomia
le istituzioni scolastiche possono comunque partecipare a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col POF, per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.