CENTRO
SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO

DIV. I - SEZ. I Ufficio esami di Stato
CIRCOLARE N. 11
MILANO, li 11.3.2002
Prot.n.5295/P
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
degli Istituti di Istruzione Secondaria di
secondo grado
Statali e Paritari di Milano e Provincia
OGGETTO: Formazione delle commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore per l’anno scolastico 2001/2002.
Con i provvedimenti in calce elencati,
consultabili anche sul sito Internet e sulla rete Intranet del M.I.U.R, la Direzione
Generale per gli ordinamenti scolastici ha fornito istruzioni di carattere procedurale
ed operativo sui sottoelencati adempimenti che a breve e secondo la tempistica
richiamata nell’allegato 5 alla C.M. n° 23 del 28 febbraio 2002 dovranno essere
effettuati dalle SS.LL., dalla Direzione Generale regionale e da questo Centro
dei Servizi Amministrativi per assicurare il regolare svolgimento degli esami
di Stato dell’anno scolastico 2001/2002
- formazione delle commissioni;
- abbinamento delle classi delle scuole legalmente
riconosciute e pareggiate;
- partecipazione alle commissioni del personale
scolastico;
- criteri di nomina dei presidenti.
Premesso che con circolare prot.2453
del 7.3.02, il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia
ha delegato a quest’Ufficio l’espletamento di tutte le operazioni connesse alla
formazione delle commissioni, si fa presente che questo Ufficio ha già
provveduto a informare a mezzo fax tutti i Dirigenti Scolastici degli Istituti
statali, paritari, legalmente riconosciuti e pareggiati dell’avvenuta assegnazione,
ai fini del successivo abbinamento, delle classi di scuola legalmente riconosciuta
a Istituti statali o paritari e, pertanto, i Dirigenti scolastici che non abbiano
ricevuto tale comunicazione potranno immediatamente procedere, nel rispetto
dei criteri indicati nelle citate disposizioni, agli adempimenti di competenza.
Nel rinviare le SS.LL. alle dettagliate disposizioni
contenute nella richiamata normativa e con riserva, ove necessario, di successivo
esame dei restanti adempimenti, in questa sede si reputa opportuno accennare
ad alcuni aspetti della procedura di formazione delle commissioni:
- nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie
la formazione delle commissioni compete ai rispettivi Dirigenti Scolastici;
- per ciascuna classe terminale statale o
paritaria di ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate
su più indirizzi di studio - va costituita una sola commissione;
- prima di procedere alla costituzione delle commissioni,
i Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali e paritarie devono
assegnare alle classi gli alunni esterni e gli alunni ammessi ad abbreviazioni
per merito od obbligo di leva
- ad ogni singola classe sono complessivamente
assegnati, di norma non più di trentacinque candidati;
- il numero massimo dei candidati esterni non
deve superare di regola il 50 per cento dei candidati interni; nel caso in
cui, per il numero rilevante di candidati esterni, non fosse possibile rispettare
il predetto limite è possibile procedere, in via eccezionale e con
adeguate motivazioni, alla costituzione di commissioni con un numero maggiore
di candidati esterni ovvero sottoporre a quest’Ufficio apposita proposta di
costituzione di commissioni con soli candidati esterni, anche superando, laddove
necessario, il numero di 35 candidati per classe;
- le proposte di configurazione delle commissioni
devono essere comunicate a questo Ufficio - Stanza 509 - mediante gli appositi
modelli (uno per ciascuna classe-commissione) ES-0 (contenente i dati
di identificativi della classe) ed ES-C (contenente i dati relativi ai commissari
designati) entro il termine ultimo del 15 marzo 2002;
- nelle scuole statali o paritarie cui non siano
abbinate classi di scuola legalmente riconosciuta, il modello ES-0 deve
essere compilato solo nella parte che riguarda la classe I (non va pertanto
compilata la sezione II che riguarda esclusivamente classi di istituto legalmente
riconosciuto);
- particolare attenzione deve essere posta dalle
SS.LL. all’atto della compilazione dei predetti prospetti ES-0 ed ES-C nel
caso di:
- classi articolate su più indirizzi
di studio, nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse
o gruppi di studenti che seguono la medesima lingua straniera, ma con programmi
diversi.
- classi nelle quali l’educazione fisica viene
insegnata per squadre;
- per i casi descritti al punto 8, la puntuale
articolazione della classe su più indirizzi di studio o delle squadre
di educazione fisica deve essere segnalata mediante la puntuale compilazione
delle apposite righe "gruppo" del modello ES-0;
- analoga attenzione deve essere posta nella compilazione
dei corrispondenti modelli ES-C (uno per ciascuna delle articolazioni della
classe) atteso che per le predette classi articolate i commissari devono essere
designati in modo che ciascuno di essi rappresenti i diversi indirizzi o i
diversi gruppi di alunni; qualora non sia possibile assicurare tale rappresentanza,
si procede alla designazione di più commissari con riferimento a ciascun
indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso i commissari operano
separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, in
modo che risulti rispettata la composizione numerica della commissione secondo
il D.M. 25 gennaio 2002, n. 9;
- come nel precedente anno scolastico, le schede
di partecipazione, in qualità di presidente, alle commissioni degli
esami di Stato, modello ES-1, devono essere acquisite al SIMPI direttamente
dagli uffici di segreteria delle scuole statali; a riguardo si deve richiamare
l’attenzione delle SS.LL. sui paragrafi 3.4, 3.5 e 4 della citata C.M. 23/2002.
Nel riepilogare di seguito la normativa
di riferimento, si fa presente che eventuali richieste di chiarimenti possono
essere rivolte a quest’Ufficio (02/58302015 - 02/58382509 - fax 02/58315419)
e, per le problematiche connesse all’acquisizione al Sistema Informativo delle
schede ES-1, all’Ufficio S.R.A. (02/58382656 - 02/58382657 - 02/58382658 - 02/58382659).
IL DIRIGENTE
(Antonio Zenga)
GP.RC.fa
Decreto Ministeriale n. 2 del 9.
Gennaio 2002;
Decreto Ministeriale n. 9 del 25 gennaio
2002;
Decreto Ministeriale n. 20 del 28 febbraio
2002;
Decreto Ministeriale n. 21 del 28 febbraio
2002;
Decreto Ministeriale n. 22 del 28 febbraio
2002;
Circolare Ministeriale n. 23 del 28 febbraio
2002;
Decreto Ministeriale n. 24 del 28 febbraio
2002;
Decreto Ministeriale n. 25 del 28 febbraio
2002;
Decreto Ministeriale n. 26 del 28 febbraio
2002;
Circolare Ministeriale n. 27 del 28 febbraio
2002;