Provveditorato agli studi di Milano

UFFICIO STUDI E PROGRAMMAZIONE
Centro Servizi per la Formazione e l’Aggiornamento



Circ. n. 123 /99
Prot. n. 5459
Milano, 25 febbraio 1999

AI RESPONSABILI DEGLI
ENTI ED ASSOCIAZIONI
CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
LORO SEDI

OGGETTO: requisiti, modalità, termini per le richieste di autorizzazione delle iniziative di formazione e aggiornamento promosse da Enti ed Associazioni per l’a.s. 1999/2000 (Dir. n. 305 del 1° luglio 1996)

Al fine di elaborare il Piano Provinciale di Aggiornamento per l’a.s. 1999/2000, questo ufficio intende fornire alle SS.LL. le indicazioni necessarie per la corretta ed efficace presentazione delle richieste.

Le richieste di autorizzazione per l’a.s. 1999/2000 devono essere inoltrate entro il 30.09.1999 ai sensi del contratto collettivo decentrato provinciale trasmesso con C.P. n. 237 del 19.04.96 prot. n. 9155.

Le attività di aggiornamento promosse dalle associazioni e dagli enti debbono porsi in un quadro di coerenza e funzionalità rispetto a:

- gli obiettivi formativi prioritari a livello nazionale (CCNL art.28, comma 3)

- gli obiettivi di promozione dell’efficacia del sistema scolastico

- le iniziative di sostegno dei processi di innovazione in atto

- l’evoluzione qualitativa e quantitativa dei profili professionali.

 

Sono legittimati a richiedere l’autorizzazione di iniziative di formazione e di aggiornamento:

1. Associazioni professionali del personale scolastico destinatario delle attività.

2. Enti/Assoc. dotati di personalità giuridica che annoverano nello statuto la finalità della formazione e dell’aggiornamento del personale della scuola.

3. Associazioni, enti, istituzioni scientifiche, enti culturali non dotati di personalità giuridica, che hanno come finalità statuaria prevalente, la formazione e l’aggiornamento.

4. Enti dotati di personalità di diritto pubblico che per legge o per espressa previsione dello statuto perseguono una delle finalità indicate:

5. Associazioni culturali dell’U.E., dell’OCSE.

6. Enti/Assoc. con cui l’Amministrazione ha stipulato intesa o convenzione che prevede attività di formazione/aggiornamento.

Le associazioni e gli enti, per espressa previsione dello statuto o dell’atto costitutivo, non devono avere fini di lucro.

Le associazioni e gli enti non aventi carattere nazionale possono chiedere l’autorizzazione di attività che si svolgono nel proprio ambito territoriale.

Le iniziative promosse dalle università, dai consorzi tra università (costituiti ai sensi della legge 341/90, art.8), dagli IRRSAE non necessitano di autorizzazione.

Le richieste di autorizzazione devono essere corredate da:

- scheda con le notizie riguardanti l’ente/associazione (SCHEDA A)

- scheda riassuntiva con l’elenco dei titoli dei corsi richiesti (SCHEDA B)

- un progetto per ciascuna attività richiesta (SCHEDA C)

La mancanza di uno o più degli elementi sopra elencati rende improcedibili le richieste stesse.

E’ consentita la non contestualità dell’indicazione delle date di svolgimento delle attività a condizione di espressa riserva di successiva notificazione delle stesse, tale notificazione è tassativa contestualmente alla dichiarazione della sede effettiva dell’ente, pena la decadenza dell’autorizzazione.

La notificazione deve essere effettuata almeno trenta giorni prima della data in parola.

Le attività culturali, quando costituiscono materia di convegni o congressi per i quali l’amministrazione concede l’esonero ai sensi dell’art. 453 del T.U. 297/94, non possono essere oggetto di contestuale richiesta di autorizzazione quali iniziative di formazione e aggiornamento. I convegni che, a prescindere dalla terminologia usata, consistono sostanzialmente in attività di formazione e aggiornamento, sono soggetti alle procedure di autorizzazione previste dalla direttiva 305/96 qualora le stesse associazioni ne richiedano espressamente l’applicazione.

Gli esiti delle attività costituiscono elemento necessario di valutazione ai fini delle successive autorizzazioni e debbono essere documentati dai soggetti interessati.

Costituisce oggetto di valutazione il mancato svolgimento delle attività autorizzate qualora non sia stato determinato da comprovate cause di forza maggiore.

L’elenco dei partecipanti con le firme e le ore di frequenza è da conservare presso gli uffici degli enti che avranno cura di inviarne copia al Provveditorato agli Studi unitamente alla relazione su ciascuna attività firmata dal direttore responsabile entro 60 giorni dalla conclusione della attività.

Al fine di esplicitare le procedure suddette con la massima trasparenza ed avendo come obiettivo l’efficacia dei risultati,

questo Ufficio invita i responsabili degli enti/associazioni interessati ad una conferenza sul tema in oggetto che si terrà presso l’aula T20 del Provveditorato agli Studi di Milano, il giorno 15.03.1998, alle ore 10.00.

In tale occasione gli Ispettori Tecnici ed il personale dell’ufficio responsabile saranno a disposizione per informazioni ed eventuali chiarimenti.

 

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI

(Francesco de Sanctis)