CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO

Ufficio Scuole non statali - Divisione I^ Sezione IV^ - Tel.0258382504

CIRCOLARE N. 18
Milano, 23 aprile 2002
Prot. n. 28661

Ai GESTORI delle
SCUOLE MATERNE PARITARIE
MILANO E PROVINCIA

Ai GESTORI delle
SCUOLE MATERNE autorizzate
tramite i DIRIGENTI SCOLASTICI delle
Scuole Elementari – Istituti Comprensivi STATALI di
MILANO E PROVINCIA

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI delle
Scuole Elementari – Istituti Comprensivi STATALI di
MILANO E PROVINCIA

OGGETTO: Assegni, premi e sussidi per il mantenimento e la diffusione delle scuole dell’infanzia non statali (art. 339 e seguenti del D.L.vo 16/4/1994, n. 297) – Anno scol. 2001/2002 – Anno finanziario 2002, periodo gennaio – agosto 2002.

La Direzione Regionale della Lombardia con nota prot. n. 4358 del 22/4/02 ha fornito indicazioni operative aderendo a quanto disciplinato dal M.I.U.R. con circolare n. 39 prot. n. 259 del 25/3/2002 relativamente alla erogazione di assegni premi e sussidi per il mantenimento e la diffusione delle scuole dell’infanzia non statali.
Si trascrivono qui di seguito termini e modalità di presentazione delle istanze:

Scuole materne autorizzate

15 maggio 2002 – presentazione delle domande, da parte dei rispettivi Gestori delle scuole materne autorizzate, al Dirigente Scolastico del circolo didattico o istituto comprensivo competente per territorio (Allegato A).

31 maggio 2002 – trasmissione delle domande, da parte del Dirigente Scolastico a questo C.S.A. Il parere del Dirigente Scolastico deve essere fondato sulla diretta conoscenza delle condizioni di funzionamento delle scuole e sulle effettive esigenze di ciascuna di esse.

Scuole materne paritarie

15 maggio 2002 – trasmissione delle domande, da parte dei Gestori delle scuole materne paritarie direttamente a questo C.S.A. (Allegato B).

Per la formulazione delle proposte, i Gestori debbono innanzi tutto tener presente che i sussidi di cui alle citate disposizioni sono destinati a parziale copertura delle normali spese di funzionamento e non possono perciò compensare l’intera spesa di gestione né alleviare altri oneri quali, ad esempio, la manutenzione e l’ampliamento di edifici o il trasporto dei bambini.
Nel confermare i criteri fissati ed applicati negli anni precedenti, si precisa che:

a) possono aspirare all’assegnazione dei sussidi di gestione solo le istituzioni che, conformandosi alle prescrizioni di legge, siano classificabili come scuole materne paritarie oppure scuole materne autorizzate a funzionare come tali dalla competente Autorità scolastica. E’ superfluo ricordare, a tale riguardo, che l’autorizzazione deve essere richiesta da chiunque, Ente Pubblico o privato, intenda gestire scuole materne e che l’autorizzazione va revocata in qualunque momento si accerti la sopravvenuta mancanza delle condizioni prescritte dalle norme vigenti per la concessione dell’autorizzazione.

b) possono essere incluse nel piano dei sussidi solo le scuole che ammettono gratuitamente alla frequenza e alla refezione, o alla sola frequenza o alla sola refezione almeno una parte dei bambini.

Tale condizione, tassativamente prescritta dall’articolo 31 della Legge n. 1073, non può intendersi soddisfatta, tra l’altro, nei casi in cui la gratuità è limitata ad un solo bambino o nei casi in cui le rette sono sostituite da contributi richiesti alle famiglie dei bambini sotto diversa qualificazione, Né può intendersi soddisfatta con la dichiarazione di "semigratuità" ricorrente nelle schede e nei "quadri" delle proposte inviate nei decorsi anni.

c) la richiesta dei gestori deve tener conto principalmente dei seguenti elementi (art. 4 D.M. 210 del 10/7/1991):

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1) Le domande redatte in carta libera sul modello conforme all’allegato "A" (scuola autorizzata) ed indirizzate alla Direzione Regionale della Lombardia (Ufficio V), possono essere presentate entro e non oltre il 15/05/2002 al Dirigente Scolastico del Circolo/Istituto Comprensivo competente per territorio.
I Dirigenti Scolastici dopo aver effettuato un accurato controllo dei dati riportati dagli Enti Gestori nelle domande (all. A), trasmetteranno dette istanze (in duplice copia) all’Ufficio scrivente, entro e non oltre il 31/05/2002 corredate dall’allegato " C ".
2) le domande redatte in carta libera sul modello conforme all’allegato "B" (scuola paritaria) ed indirizzate al C.S.A., possono essere presentate entro e non oltre il 15/05/2002.
3) gli Enti che gestiscono più scuole materne in una provincia possono presentare un’unica domanda direttamente al C.S.A. con i dati specifici di ciascuna scuola;
4) le schede conformi agli allegati " A " e "B" devono essere compilate in ogni loro parte;

Si confida nel puntuale assolvimento degli adempimenti richiamati, avendo cura, in particolare, che i gestori delle scuole materne non statali siano informati al più presto del termine entro cui possono presentare le domande di sussidio.
Con l’occasione si ritiene utile puntualizzare che, a seguito di quanto disciplinato dall’art. 138 del D.L.vo 31/3/98 n. 112, l’erogazione dei contributi alle scuole non statali a decorrere dal I settembre p.v. non sarà di competenza del Ministero a seguito del trasferimento di tale materia all’Ente Locale Regionale.

IL DIRIGENTE
(Antonio ZENGA)

RC/LP/ma