Ufficio Scolastico di Milano

CIRCOLARE N. 181
Divisione I^ Sezione IV^
Milano, 18 Maggio 2000
Ufficio Scuole non Statali
Prot. n. 20218

Ai PRESIDI E GESTORI degli
Istituti Legalmente Riconosciuti
Di MILANO E PROVINCIA

e,p.c. Ai COMMISSARI GOVERNATIVI

LORO SEDI -

OGGETTO: Operazioni scrutinio ed esami anno scolastico 1999/2000.

Si trasmette in allegato il foglio istruzione predisposto con preghiera di consegna al Commissario Governativo incaricato.

Si raccomanda anche alle SS.LL. una puntuale osservanza delle norme vigenti finalizzate ad una corretta collaborazione con i Commissari Governativi nominati, in quanto gli stessi si rendono garanti della regolarità delle operazioni di scrutinio ed esame.

Con l’occasione si invitano le SS.LL. stesse ad inviare entro il 24/5/2000 il calendario delle operazioni sopraindicate che dovrà essere opportunamente controfirmato dal Commissario Governativo.

Si prega inoltre di voler comunicare l’eventuale accoglimento di domande relative ad esami integrativi da effettuarsi nel mese di settembre, onde consentire la presenza del Commissario Governativo.

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Giuliana PUPAZZONI)

RC/LP/ma

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MILANO

Via Ripamonti, 42 - 20141 MILANO

ISTRUZIONI AI COMMISSARI GOVERNATIVI NELLE SCUOLE

LEGALMENTE RICONOSCIUTE ANNO SCOL. 1999/2000

Nell’imminenza delle operazioni di scrutinio e di esame si ritiene opportuno richiamare l’attenzione dei commissari governativi sulle funzioni di vigilanza e controllo loro affidate dalla normativa vigente, analiticamente elencate all’art. 2 dell’O.M. 30/1/84 e al paragrafo 1, punti A e B della C.M. 23/3/84 n. 100.

Il commissario governativo guida l’operato dei consigli di classe e delle commissioni esaminatrici per il rispetto della legalità delle diverse operazioni di cui si fa garante e pertanto è investito di ogni potere atto ad assicurare la regolarità delle procedure previste dalla legislazione vigente. E’ esclusa tuttavia qualsiasi ingerenza nei Consigli di classe e nelle commissioni d’esame, atteso che solo il Preside e il Collegio docenti hanno dirette responsabilità riguardo all’attività educativa e didattica.

Adempimenti antecedenti alle operazioni di scrutinio che dovranno svolgersi secondo quanto disciplinato all’art. 2 O.M. 176 DEL 20/4/2000 - tit. II art.2 O.M. 128/99

Il commissario governativo appena nominato prende contatti con l’Istituto leg.ric. per concordare l’inizio delle operazioni di controllo degli atti preliminari allo scrutinio. In particolare dovrà procedere ad un’attenta verifica sotto i seguenti profili:

a) esame preliminare dei registri dei docenti, delle delibere dei Consigli di classe e del Collegio dei docenti e, sommariamente, delle prove scritte e grafiche classificate dai docenti;

b) visione della programmazione didattica;

c) accertamento, attraverso l’esame del fascicolo, della legale iscrizione degli alunni alle classi e della regolare frequenza degli stessi; nei casi dubbi di iscrizione alle classi o agli esami (come di seguito verrà specificato), in attesa delle decisioni di questo Ufficio, il commissario governativo inviterà il Preside a dichiarare condizionato lo scrutinio o l’esame, avvertendo i diretti interessati. Si raccomanda una particolare attenzione alle particolari posizioni scolastiche appresso indicate che dovranno risultare dai verbali dei C.d.C. :

- alunni iscritti tardivamente (art. 131 R.D. 653/25). I Capi d’Istituto hanno facoltà di accogliere tardivamente domande d’iscrizione, purché adeguatamente motivate e tali da rendere proficuo l’inserimento dell’alunno nella classe;

- alunni iscritti a seguito trasferimento da altra scuola durante l’anno scolastico (art. 4 - R.D. 653/25);

- alunni iscritti a seguito di nulla-osta rilasciato dal Provveditore agli Studi competente perché vincolati dall’obbligo della frequenza presso altra scuola legalmente riconosciuta (art. 7 O.M. 30/1/84;

- alunni provenienti dall’estero (art. 14 - R.D. 4/5/1925);

- iscrizioni per la III^ volta (comma 4 art.192 D.L.vo 297/94)) - una classe può essere frequentata solo per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il Collegio docenti, sulla proposta del Consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire con deliberazione motivata, l’iscrizione per un terzo anno. Il Collegio dei docenti inoltre delibererà in merito dopo aver sentito il Preside dell’Istituto di provenienza sulle particolari circostanze che hanno determinato un esito negativo;

- trasferimento di alunni con lingua straniera diversa (art. 18 R.D. 4/5/1925, N. 653). L’alunno proveniente da un istituto ad un altro nel quale si insegni una lingua straniera diversa da quella di cui egli abbia iniziato lo studio può chiedere la dispensa dalle lezioni di lingua straniera, che dovrà essere deliberata dal C.d.C., con l’obbligo di sottoporsi alla fine dell’anno, ad apposito esame;

- alunni iscritti per classifica (R.D. 4/5/25, n. 653), art. 8 C.M. 6/6/1963, n. 5159 - a seguito di esito parzialmente favorevole di esame superiore a quello che dà accesso alla classe. L’iscrizione per classifica non costituisce titolo di studio e deve risultare da delibera del C.d. C.;

d) alunni in situazione di handicap (esame della documentazione e presa visione del piano educativo individualizzato secondo le indicazioni di cui all’art. 4 O.M. 128/99);

Quindi procederà a:

e) inviare in Provveditorato copia dei verbali relativi a valutazioni positive di alunni che hanno totalizzato nel corso dell’anno scolastico assenze in numero superiore ad un quarto dei giorni di lezione stabiliti;

f) predisporre il calendario delle prove scritte, grafiche e orali; il diario opportunamente concordato con il Preside dell’Istituto leg.ric. tale da consentire al commissario lo svolgimento degli scrutini nella scuola di appartenenza, dovrà essere controfirmato dallo stesso commissario ed inviato a questo Ufficio entro il 24/5/2000. Si ricorda che in casi di assenza del commissario governativo le operazioni di scrutinio e di esame non possono proseguire e vanno pertanto sospese;

Il Commissario Governativo inoltre vorrà prendere visione del documento del Consiglio di classe che dovrà essere coerente con la programmazione didattica svolta (art. 5, comma 2 Regolamento D.P.R. 323 del 23/7/98; art. 6 O.M. 38 dell’ 11/2/99) qui di seguito riportati:

art. 5, comma 2 del Regolamento ".......... omissis. A tal fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i

mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti......."

art. 6 , comma 6 O.M. 38/99 "........ nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami."

e verificherà l’affissione all’albo dell’istituto e la consegna a ciascun candidato.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Occorre constatare la regolare composizione del Consiglio di classe che, in sede di valutazione finale, può adottare le deliberazioni solo alla presenza di tutti i suoi componenti; Presidente del Consiglio di classe è il Preside o un membro del Consiglio, da lui delegato.

Le operazioni di scrutinio devono essere analiticamente verbalizzate dal docente che svolge funzioni di segretario; il verbale in questione dovrà contenere tutti gli elementi necessari ad individuare il procedimento seguito nel determinare le valutazioni di ogni alunno; al riguardo si dovrà prendere in considerazione se e in che modo siano tenute presenti le assenze degli alunni nel giudizio sulla diligenza ed il profitto. E’ indispensabile altresì indicare con chiarezza i criteri di valutazione concordati dallo stesso Consiglio di classe tali da poter rilevare sia uniformità di trattamento sia l’iter logico seguito, come richiesto dalla normativa vigente.

Si ricorda che i predetti verbali devono essere completi dei nominativi dei singoli componenti e debitamente sottoscritti; così pure dovranno essere indicati i nominativi degli alunni scrutinati.

Si raccomanda una particolare attenzione all’attribuzione da parte dei Consigli di classe del credito scolastico e del credito formativo ( artt. 11 - 12 Regolamento D.P.R. 323 del 23/7/98 - artt. 8 -9 O.M. n. 37 del 4/2/2000, D.M. n. 49 del 24/2/2000 e C.M. n. 117 del 14/4/2000). Si rammenta che la documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’Istituto leg. ric. entro il 15/5/2000 al fine di consentire l’esame e la valutazione da parte dei competenti consigli di classe.

L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno, da effettuarsi in sede di scrutinio finale, deve essere opportunamente deliberata e verbalizzata, il punteggio attribuito ad ogni alunno è pubblicato all’albo dell’Istituto, unitamente ai voti assegnati in sede di scrutinio finale. (artt. 11 e segg. Regolamento D.P.R. 323 del 23/7/98; artt. 8/9 O.M. n. 37 del 4/2/2000; C.M. 77 del 24/3/99).

Con riguardo a quanto emerso nel decorso anno scolastico , in fase di prima applicazione delle citate norme, appare utile precisare che ai fini del corretto calcolo del credito scolastico deve innanzitutto farsi riferimento alla media dei voti conseguita dal candidato in sede di scrutinio finale, che determina la banda di oscillazione in cui deve essere collocato l’alunno ai fini dell’assegnazione del credito scolastico. Individuata così la banda di oscillazione di competenza, il credito scolastico da assegnare deve essere compreso tra il limite minimo e quello massimo indicati nella Tabella E (per gli alunni dell’ultima classe) e nella Tabella A (per gli allievi della penultima e terzultima classe) - allegata al D.P.R. 323/98 - in corrispondenza della media dei voti conseguita dall’alunno stesso.

L’eventuale credito formativo attribuito dal consiglio di classe è un punteggio aggiuntivo che permette eventualmente di collocare il candidato al limite massimo della banda di oscillazione come sopra individuata, ma non consente in alcun caso di collocare il candidato nella banda di oscillazione immediatamente superiore a quella stabilita con la descritta procedura.

Gli esiti dello scrutinio potranno essere pubblicati solo se completi di tutte le firme dei componenti il Consiglio, sottoscritti dal commissario governativo incaricato.

Si fa presente che secondo quanto indicato all’art. 1 del D.L.vo 23/12/94, n. 729 gli alunni che al termine delle lezioni a giudizio del C.d.C. non possono essere valutati per malattia o per trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

Si raccomanda inoltre una puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel testo coordinato dell’O.M. 330/97, confermata anche nel corrente anno scolastico con O.M. 20/3/98, con particolare riguardo al Debito formativo riguardante i soli alunni interni (art. 12 ........... omissis "Il consiglio della classe frequentata delibera la promozione a quella successiva malgrado l’insufficienza non grave in una o più discipline tale da non determinare comunque carenza nella preparazione complessiva" ............).

In tal caso i voti devono essere non inferiore a 6/10, in quanto la presenza anche di una sola valutazione d’insufficienza determinerebbe la riprovazione, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 12. Le "sufficienze" assegnate agli alunni carenti nel profitto, ai sensi del comma 5 dell’art. 12, devono essere evidenziate nel prospetto degli scrutini affissi all’albo graficamente con inchiostro colorato, con l’indicazione che si tratta di promozione conseguita ai sensi delle disposizioni in argomento (vedasi chiarimenti forniti dal M.P.I. con nota 9546 del 18/6/97 trasmessa con C.P. 20/6/97)

OPERAZIONI ANTECEDENTI LE OPERAZIONI D’ESAME

Il commissario governativo dovrà procedere a verificare:

1) Regolarità delle domande d’iscrizione agli esami di idoneità acquisite dalle scuole, secondo i termini (25/2/99 secondo la C.M. n. 35112 del 25/1/99 e 15/3/98 per i soli alunni interni che si sono ritirati dalla frequenza nel corso del corrente anno scolastico) e le modalità fissate all’O.M. 65 del 20/2/98, in particolare dovrà essere accertata:

2) l’acquisizione dell’istanza al protocollo generale della scuola entro i termini stabiliti, corredata dalla documentazione di rito (compresi i programmi svolti dai candidati).

3) Possesso dei requisiti per l’ammissione agli esami (D.L.vo 297/94 art. 7 Legge 10/12/1997, art. 16 O.M. 65 del 20/2/98, n. 425 e successiva C.M. 339 del 25/1/99);

Si ricorda che i candidati privatisti , in relazione alla disciplina contenuta nell’art. 7 della Legge n. 425/97, possono sostenere l’esame di idoneità nelle scuole legalmente riconosciute o pareggiate:

a) per la classe immediatamente successiva a quella cui da accesso la licenza, la promozione o l’idoneità posseduta;

b) per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione di cui siano in possesso, anche se di diverso ordine e tipo;

c) candidati che compiano il 23° anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo inferiore (art. 193, comma 3 D.L.vo 297/94, nota ministeriale prot. n. 5965 del 17/3/99).

N.B. Nei casi dubbi, in attesa delle decisioni dell’Amministrazione Scolastica, il commissario governativo inviterà il Preside a dichiarare l’esame sotto condizione, avvertendo l’interessato.

4) Esistenza della dichiarazione relativa all’obbligo di frequenza per l’anno scolastico successivo, in caso di esito positivo dell’esame (art. 7 dell’O.M. 30/1/84).

Occorrerà accertare inoltre che i candidati siano stati informati del turno ufficiale di funzionamento della scuola e delle tasse scolastiche stabilite per l’ anno scolastico successivo. I candidati che intendono frequentare la scuola in orario serale devono comprovare lo stato di studenti lavoratori.

5) Esistenza della dichiarazione sottoscritta dal Gestore di inesistenza di candidati agli esami provenienti da scuole o corsi dipendenti dallo stesso Gestore.

6) Regolare composizione delle commissioni esaminatrici; nei casi di inosservanza il commissario governativo provvederà per la regolare composizione delle stesse; eventuali irregolarità dovranno essere segnalate a questo Ufficio con ogni urgenza.

Si rammenta che le commissioni esaminatrici devono essere costituite secondo le norme dettate agli artt. 64-66 del R.D. 1925, N. 653. Sono nominate dal Preside e sono composte dai docenti della classe cui il candidato aspira e da un docente della classe immediatamente inferiore. Non possono far parte delle commissioni d’esame docenti che non facciano parte del corpo insegnante della scuola e che non risultino indicati sui Mod. 158 (ex 5 bis), inviati a questo Ufficio.

Le commissioni presiedute dal Preside o da un docente da lui delegato, si dividono in sottocommissioni formate da almeno 3 membri. Qualora per comprovati motivi si dovesse far ricorso alla sostituzione dei docenti già nominati nelle commissioni d’esame approvate da questo Ufficio, dovrà essere seguita la procedura indicata all’art. 10 dell’ O.M. 128/99.

7) La sussistenza delle condizioni stabilite per l’accettazione del numero dei candidati privatisti programmati secondo i termini e le modalità fissati dall’ art. 7 dell’O.M. 30/1/84, inviando gli esiti degli accertamenti all’Ufficio scrivente.

Il Commissario Governativo dovrà inoltre:

8) Prendere visione del provvedimento di approvazione o non approvazione disposto da questo Ufficio e accertamento del regolare adempimento.

9) Disporre, d’accordo con il Preside, quanto necessario per l’assistenza e la vigilanza alle prove scritte, grafiche e orali.

10) Assicurarsi che siano stati messi a verbale i criteri deliberati dalla Commissione esaminatrice circa la conduzione delle prove d’esame e la valutazione delle stesse. Nel caso risultino iscritti a sostenere esami di idoneità alunni interni promossi con debito formativo, si raccomanda il puntuale rispetto degli adempimenti previsti rispettivamente dal 5 e 6 comma art. 16 O.M. 330 del 27/9/97 (ovvero dovranno essere sottoposti da parte delle commissioni esaminatrici a verifiche sui programmi delle classi in cui erano stati accertati debiti formativi).

11) Destinare una particolare attenzione all’esame dei programmi: si ricorda che la sufficienza dei programmi è condizione indispensabile per l’ammissione dei candidati agli esami di cui trattasi.

12) Durante lo svolgimento delle prove d’esame, nel caso vengano riscontrate irregolarità, il commissario governativo sospende le operazioni d’esame e ne informa immediatamente il Provveditore agli Studi.

13) Assicurare la regolarità nella revisione degli elaborati d’esame e l’uniformità nei giudizi espressi dai docenti componenti le commissioni esaminatrici.

14) Accertare che nella redazione dei verbali d’esame sia formulato chiaramente l’iter logico seguito nella valutazione del candidato e pertanto verifica che vi sia chiara congruenza tra giudizi indicati nei verbali e nei voti proposti ed assegnati.

15) Richiedere al Preside dell’Ist.Leg. Ric. elenco completo dei candidati privatisti ammessi a sostenere gli esami di idoneità (punto 3 C.M. 10170 del 29/9/87).

Per ogni candidato dovrà essere precisato:

- luogo e data di nascita;

- luogo di residenza;

- scuola ovvero corso presso il quale è stata effettuata la preparazione;

- n. protocollo generale e data di acquisizione della domanda d’esame.

E’ appena il caso di rammentare che le disposizioni riguardo al "debito formativo" sono riservate ai soli alunni interni; ai candidati privatisti vanno applicate le disposizioni di cui all’art. 92 del R.D. 653/25 in base alle quali la commissione formula un giudizio al quale concorrono unicamente la valutazione delle prove scritte e orali, nonché altri elementi desumibili dell’eventuale esibizione di pagelle scolastiche.

Al termine delle operazioni di scrutinio o di esame presenterà tempestivamente apposita relazione utilizzando lo schema predisposto dal Ministero Pubblica Istruzione, sullo svolgimento degli scrutini ed esami, sull’ andamento organizzativo-didattico della scuola evidenziando eventuali anomalie ed irregolarità entro il 15/7/2000.

Nelle scuole medie legalmente riconosciute il Presidente della Commissione d’esame di licenza deve presentare una relazione distinta da quella che deve predisporre come commissario governativo della scuola stessa (vedasi C.M. 20/5/99, n. 127).

Si segnala che sovente sia i commissari governativi che gli Ispettori di vigilanza lamentano redazioni di verbali troppo sintetici che in alcuni casi rischiano di risultare incompleti e lacunosi, tali da rendere le valutazioni finali illogiche ed immotivate.

Pertanto si raccomanda nuovamente un puntuale rispetto degli adempimenti essenziali sopra richiamati, sottolineando la delicatezza e l’importanza del compito affidato ai commissari governativi i quali, oltre a garantire la regolarità delle operazioni dovranno riferire sulla reale efficienza didattica ed educativa degli istituti.

Tenuto conto inoltre della portata delle innovazioni introdotte dalla Legge 425/97 (Nuovi Esami di Stato) che coinvolgono tutti gli operatori scolastici quali "attori" del cambiamento in atto, finalizzato a migliorare il sistema dell’istruzione, consapevole del particolare impegno richiesto ai Commissari Governativi nel corrente anno scolastico quali "notai" delle operazioni di scrutinio e di esame nelle scuole legalmente riconosciute, lo scrivente confida nella disponibilità delle SS.LL. e ringrazia anticipatamente della collaborazione offerta in questo delicato momento dell’anno scolastico.