CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO

Ufficio Affari Generali

CIRCOLARE n. 27
Prot.n.47866
Milano 4 dicembre 2002

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE STATALI
DI OGNI ORDINE E GRADO
MILANO E PROVINCIA - Loro Sedi

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
Loro Sedi

ALL’ALBO - Sede

OGGETTO: Contratto Decentrato Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio (art. 5, comma 5, lettera e, del CCNL del comparto del personale della scuola).

Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL. e con preghiera della più ampia diffusione fra tutto il personale dipendente, anche mediante affissione all’albo dei rispettivi uffici, si trasmette in allegato copia del Contratto Decentrato Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio (150 ore) stipulato in data 29/11/2002 tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e le Organizzazioni sindacali del comparto scuola.
Nell’evidenziare che con il nuovo Contratto Decentrato Regionale il diritto a fruire dei permessi di studio è esteso anche al personale docente e ATA con nomina a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattica per orario inferiore a quello di cattedra o di servizio, si riepilogano di seguito le categorie del personale scolastico ammesso a fruire dei permessi per il diritto allo studio previsti dall’art. 3 del D.P.R. 9 agosto 1988, n. 395 e dall’art. 5, comma 5, lett. e) del CCNL del comparto del personale della scuola:
1) Personale docente e ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato per l’intero orario di cattedra o di servizio o con rapporto di lavoro a tempo parziale;
2) Personale docente e ATA con contratto di lavoro a tempo determinato, ivi compresi i docenti di Religione, stipulato fino al termine dell’anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche per l’intero orario di cattedra o di servizio o per orario inferiore a quello di cattedra o di servizio.

Va da sé che il personale docente e ATA che presta servizio con orario inferiore a quello di cattedra o a quello di servizio ha titolo a usufruire dei permessi per il diritto allo studio in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese (a titolo esemplificativo, un docente della scuola secondaria che presta servizio 9 ore settimanali avrà titolo a fruire nell’arco dell’anno di complessive 75 ore di permessi di studio).
Resta escluso dalla fruizione dei permessi di studio il personale docente e ATA in servizio con contratto a tempo determinato stipulato con il Dirigente Scolastico per la sostituzione temporanea del titolare assente.
Ferma restando la validità delle domande già prodotte nei termini,
si evidenzia che in via transitoria, tenuto conto delle innovazioni introdotte dalla nuova disciplina contrattuale, il personale scolastico che ne ha titolo potrà presentare domanda di fruizione dei permessi di studio per l’anno 2003 entro il termine perentorio del 20 dicembre 2002.
Al riguardo si reputa opportuno rammentare che nella domanda, redatta in carta semplice secondo il facsimile allegato e trasmessa per il tramite gerarchico, gli interessati devono riportare i seguenti dati:
· cognome, nome, data, luogo di nascita e titolo di studio posseduto;
· ruolo di appartenenza, anzianità di servizio e istituzione scolastica in cui prestano servizio;
· università, scuola o istituto presso cui sono iscritti e anno di corso frequentato;
· corsi che si intendono frequentare (non saranno prese in considerazione le richieste di fruizione di permessi di studio motivate con la sola esigenza di preparazione della tesi di laurea e/o per lo svolgimento di colloqui necessari al lavoro di stesura della tesi. Si rammenta, con l’occasione, che per la concessione dei permessi per il sostenimento dell’esame di laurea valgono le disposizioni previste nel contratto provinciale per i restanti esami).
Si sottolinea in particolare la necessità che i Dirigenti Scolastici appongano formale “visto” sulle domande prodotte dal dipendente personale ad attestazione di quanto dichiarato dagli interessati in ordine alla posizione giuridica (natura e durata del contratto di lavoro) e all’orario di servizio prestato. Sarà inoltre opportuno conservare agli atti della scuola copia delle istanze prodotte anche al fine di accertare, all’atto della concessione dei permessi di studio, che gli stessi siano richiesti per la frequenza dei corsi indicati nella domanda.
Si fa infine presente che, avuto riguardo alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, gli elenchi del personale avente titolo a fruire per l’anno 2003 dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio saranno pubblicati il 15 gennaio 2003 anche su questo sito.

IL DIRIGENTE
Dr. Antonio Zenga