CENTRO
SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO
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Prot.n.12411/P
Milano, 4.4.2002
AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DI
MILANO E PROVINCIA
Oggetto: D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 art. 14 - Decentramento delle funzioni alle Istituzioni Scolastiche.
Il D.P.R. 275/99: ‘’Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
dell’art.21 della legge 15 marzo 1997 n. 59’’, all’articolo 14 detta disposizioni
per quanto attiene all’attribuzione delle funzioni alle Istituzioni Scolastiche.
L’art. 14 al comma I, in particolare, dispone
che a decorrere dal 1° settembre 2000 le Istituzioni Scolastiche sono investite
della competenza ad emanare ogni atto relativo alla carriera del personale docente
ed A.T.A..
Il M I.U.R. con C.M. n.205 del 30 agosto
2000 ha fornito chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti attinenti alla gestione
del servizio scolastico e del personale ad esso addetto ed in un documento ha
puntualmente illustrato gli adempimenti amministrativi necessari alla gestione
del personale scolastico sia sotto il profilo della elencazione dei procedimenti
amministrativi, sia sotto il profilo delle relative procedure informatizzate.
Questo Ufficio, consapevole delle difficoltà
che tale decentramento può comportare alle Istituzioni Scolastiche, ha
ritenuto opportuno procedere con gradualità al trasferimento delle competenze.
Con la presente nota si forniscono indicazioni puntuali per gli adempimenti
connessi alla gestione dello stato giuridico del personale docente ed A.T.A.
con riserva di successivi chiarimenti per le ulteriori competenze di spettanza
di codeste Istituzioni Scolastiche.
Verranno poi trasmessi i nominativi del personale
che farà parte dei nuclei di supporto da costituire per ciascuna materia.
Per l’immediato potrà essere contattato il personale di questo Ufficio,
le cui competenze sono meglio definite nell’organigramma dell’Ufficio Scolastico
provinciale disponibile in rete.
Con successiva nota verrà data comunicazione
dei tempi e dei luoghi dei Corsi di formazione organizzati dall’Ufficio sulle
suddette materie. I corsi inizieranno prevedibilmente il 15.4.2002.
Si richiama la C.M. n. 86 del 09-05-2001
che ha fornito indicazioni in materia di ‘’Decentramento delle funzioni del
fascicolo del personale alle Istituzioni Scolastiche’’:
Il Dirigente di ciascuna istituzione
scolastica presso la quale l’interessato è titolare, è competente
ad emanare il decreto di ricostruzione di carriera per le domande di riconoscimento
dei servizi e dei benefici presentate dal personale scolastico dal 1° settembre
2000, e precisamente per il personale immesso in ruolo già dall’anno
scolastico 99/2000.
La suddetta C.M. precisa, tra l’altro, che
le segreterie scolastiche potranno utilizzare le procedure al SIMPI abilitate
alla trattazione di pratiche di ricostruzioni di carriera del personale scolastico
che ha avuto la conferma in ruolo non prima del 02-09-1990. In altri termini
le Istituzioni Scolastiche possono procedere anche alla ricostruzione di carriera
del personale immesso in ruolo dal 01-09-1990 che non ha mai presentato domanda
di ricostruzione di carriera, in quanto è prevista la possibilità
di presentare la suddetta domanda entro dieci anni dalla conferma in ruolo.
A ciascuna istituzione scolastica spetta,
inoltre, disporre per tutto il personale scolastico la conferma in ruolo, l’eventuale
proroga del periodo di prova, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo
438, 439, 559 e 560 del T.U.297/94.
Sono di competenza delle istituzioni
Scolastiche, inoltre, le seguenti materie:
- cessazioni dal servizio per dimissioni
volontarie, limiti di età;
- permanenza in servizio dopo il 65° anno
di età ( ex art. 509 T.U.297/94 e art. 16 decreto Leg.vo 503/92;
- opzione per passaggio ad altro impiego
(ex art. 91 D.P.R.417/74)
- decadenza dall’impiego ( art. 511 T.U.
29794);
- dispensa per inidoneità fisica e
per incapacità didattica (art. 512 T.U. 297/94);
- risoluzione del rapporto per superamento
periodo massimo di aspettativa per motivi di salute (art.
23 CCNL 4.8.95);
- inabilita’ legge 335/95 art. 2 comma 12;
- infortuni ed equo indennizzo per il personale
docente ed A.T.A.;
- utilizzazione in altri compiti art. 23
C.C.N.L. 04 agosto 1995: la formalizzazione del relativo provvedimento resta
di competenza di questo Ufficio, mentre l’ iter procedurale spetta alle Istituzioni
Scolastiche.
Per quanto concerne le pensioni privilegiate
ordinarie di tutto il personale (Dirigenti Docenti e A.T.A.) e gli equi indennizzi
per i Dirigenti Scolastici il MIUR con C.M. n. 12 del 12-02-2002 ha comunicato
che saranno emanate specifiche disposizioni alla luce del D.P.R. 29 ottobre
2001 n.461.
Questo Ufficio, pur consapevole che tale
elencazione non sia esaustiva di tutte le competenze che saranno decentrate,
ritiene necessario suggerire alle Istituzioni Scolastiche di provvedere gradualmente
alla trattazione delle suddette materie consultando, qualora necessario, il
personale di questo Ufficio competente in materia.
IL
DIRIGENTE
Dr. Antonio Zenga
AZ/DD