CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO

Prot.n.12411/P
Milano, 4.4.2002

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DI
MILANO E PROVINCIA

Oggetto: D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 art. 14 - Decentramento delle funzioni alle Istituzioni Scolastiche.

Il D.P.R. 275/99: ‘’Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997 n. 59’’, all’articolo 14 detta disposizioni per quanto attiene all’attribuzione delle funzioni alle Istituzioni Scolastiche.
L’art. 14 al comma I, in particolare, dispone che a decorrere dal 1° settembre 2000 le Istituzioni Scolastiche sono investite della competenza ad emanare ogni atto relativo alla carriera del personale docente ed A.T.A..
Il M I.U.R. con C.M. n.205 del 30 agosto 2000 ha fornito chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti attinenti alla gestione del servizio scolastico e del personale ad esso addetto ed in un documento ha puntualmente illustrato gli adempimenti amministrativi necessari alla gestione del personale scolastico sia sotto il profilo della elencazione dei procedimenti amministrativi, sia sotto il profilo delle relative procedure informatizzate.
Questo Ufficio, consapevole delle difficoltà che tale decentramento può comportare alle Istituzioni Scolastiche, ha ritenuto opportuno procedere con gradualità al trasferimento delle competenze. Con la presente nota si forniscono indicazioni puntuali per gli adempimenti connessi alla gestione dello stato giuridico del personale docente ed A.T.A. con riserva di successivi chiarimenti per le ulteriori competenze di spettanza di codeste Istituzioni Scolastiche.
Verranno poi trasmessi i nominativi del personale che farà parte dei nuclei di supporto da costituire per ciascuna materia. Per l’immediato potrà essere contattato il personale di questo Ufficio, le cui competenze sono meglio definite nell’organigramma dell’Ufficio Scolastico provinciale disponibile in rete.
Con successiva nota verrà data comunicazione dei tempi e dei luoghi dei Corsi di formazione organizzati dall’Ufficio sulle suddette materie. I corsi inizieranno prevedibilmente il 15.4.2002.
Si richiama la C.M. n. 86 del 09-05-2001 che ha fornito indicazioni in materia di ‘’Decentramento delle funzioni del fascicolo del personale alle Istituzioni Scolastiche’’:
Il Dirigente di ciascuna istituzione scolastica presso la quale l’interessato è titolare, è competente ad emanare il decreto di ricostruzione di carriera per le domande di riconoscimento dei servizi e dei benefici presentate dal personale scolastico dal 1° settembre 2000, e precisamente per il personale immesso in ruolo già dall’anno scolastico 99/2000.
La suddetta C.M. precisa, tra l’altro, che le segreterie scolastiche potranno utilizzare le procedure al SIMPI abilitate alla trattazione di pratiche di ricostruzioni di carriera del personale scolastico che ha avuto la conferma in ruolo non prima del 02-09-1990. In altri termini le Istituzioni Scolastiche possono procedere anche alla ricostruzione di carriera del personale immesso in ruolo dal 01-09-1990 che non ha mai presentato domanda di ricostruzione di carriera, in quanto è prevista la possibilità di presentare la suddetta domanda entro dieci anni dalla conferma in ruolo.
A ciascuna istituzione scolastica spetta, inoltre, disporre per tutto il personale scolastico la conferma in ruolo, l’eventuale proroga del periodo di prova, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 438, 439, 559 e 560 del T.U.297/94.
Sono di competenza delle istituzioni Scolastiche, inoltre, le seguenti materie:
- cessazioni dal servizio per dimissioni volontarie, limiti di età;
- permanenza in servizio dopo il 65° anno di età ( ex art. 509 T.U.297/94 e art. 16 decreto Leg.vo 503/92;
- opzione per passaggio ad altro impiego (ex art. 91 D.P.R.417/74)
- decadenza dall’impiego ( art. 511 T.U. 29794);
- dispensa per inidoneità fisica e per incapacità didattica (art. 512 T.U. 297/94);
- risoluzione del rapporto per superamento periodo massimo di aspettativa per motivi di salute (art. 23 CCNL 4.8.95);
- inabilita’ legge 335/95 art. 2 comma 12;
- infortuni ed equo indennizzo per il personale docente ed A.T.A.;
- utilizzazione in altri compiti art. 23 C.C.N.L. 04 agosto 1995: la formalizzazione del relativo provvedimento resta di competenza di questo Ufficio, mentre l’ iter procedurale spetta alle Istituzioni Scolastiche.
Per quanto concerne le pensioni privilegiate ordinarie di tutto il personale (Dirigenti Docenti e A.T.A.) e gli equi indennizzi per i Dirigenti Scolastici il MIUR con C.M. n. 12 del 12-02-2002 ha comunicato che saranno emanate specifiche disposizioni alla luce del D.P.R. 29 ottobre 2001 n.461.
Questo Ufficio, pur consapevole che tale elencazione non sia esaustiva di tutte le competenze che saranno decentrate, ritiene necessario suggerire alle Istituzioni Scolastiche di provvedere gradualmente alla trattazione delle suddette materie consultando, qualora necessario, il personale di questo Ufficio competente in materia.

IL DIRIGENTE
Dr. Antonio Zenga

AZ/DD