CENTRO
SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO
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Ufficio Personale A.T.A.
Prot.
n. 29106
Milano, 26 giugno
2003
Alla
Direzione Regionale della Lombardia
Ai Dirigenti Scolastici
di ogni ordine e grado
Alla Dir. Prov.
Del Tesoro Milano
Alle OO.SS. – loro
Sedi
All’albo - Sede
Agli atti
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VISTO |
il D.L. 16/4/1994, n, 297, che approva il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,relative alle scuole di ogni ordine e grado; |
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VISTO |
l’O.M. n. 5 del 16/1/2003 e il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale concernente i trasferimenti e i passaggi rispettivamente del personale dirigente scolastico, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo delle scuole materne, elementari, di istruzione secondaria ed artistica; |
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VISTE |
le domande prodotte dal personale ATA di ruolo degli istituti e scuole d’istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, per l’anno scolastico 2003/2004; |
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ESAMINATI |
i reclami pervenuti avverso la valutazione dei titoli prodotti ed apportate le necessarie rettifiche; |
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VISTO |
il decreto del Direttore Regionale per la delega n. 119/Reg del 21/5/03 |
Ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 6 della citata O.M. n. 5/2003, è pubblicato, in data odierna, all’Albo
di quest’Ufficio, l’elenco del personale ATA di ruolo degli istituti e scuole
d’istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici,
che hanno ottenuto il trasferimento e il passaggio provinciale ed interprovinciale
per l’anno scolastico 2003/2004.
Il predetto elenco, costituisce parte
integrante del presente decreto.
Avverso gli
atti di mobilità che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati
possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art.
1 dell’accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e di arbitrato
per il personale della scuola, sottoscritto il 13/10/2001, presentando la
relativa richiesta all’Ufficio di segreteria costituito presso le articolazioni
territoriali degli Uffici Scolastici Regionali e all’Ufficio per il contenzioso
dello stesso Ufficio Scolastico Regionale, nel termine perentorio di 15 giorni
dalla pubblicazione.
In caso di mancato accordo, gli interessati
possono chiedere di deferire la controversia ad un arbitro, secondo le modalità
di cui all’art. 3 del citato accordo, ovvero, in alternativa, ricorrere al
giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63
del D.L.vo n. 165/01.
In alternativa, gli interessati possono
esperire il tentativo di conciliazione previsto dagli articoli 65 e seguenti
del D.L.vo 165/01.
L’Ufficio si riserva, comunque, la
possibilità di disporre d’ufficio, rettifiche ad eventuali errori materiali
relativi ai trasferimenti e ai passaggi già disposti.