CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO

Ufficio Personale A.T.A.

Prot. n.   29106
Milano, 26 giugno 2003

Alla Direzione Regionale della Lombardia
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado
Alla Dir. Prov. Del Tesoro Milano
Alle OO.SS. – loro Sedi
All’albo -  Sede
Agli atti

IL DIRIGENTE

VISTO

il D.L. 16/4/1994, n, 297, che approva il Testo Unico delle disposizioni  legislative vigenti in materia di istruzione,relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO    

l’O.M. n. 5 del 16/1/2003 e il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale concernente i trasferimenti e i passaggi rispettivamente del personale dirigente scolastico, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo delle scuole  materne, elementari, di istruzione secondaria ed artistica;

VISTE 

le domande prodotte dal personale ATA di ruolo degli istituti e scuole d’istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, per l’anno scolastico 2003/2004;

ESAMINATI

i reclami pervenuti avverso la valutazione dei titoli prodotti ed apportate le necessarie rettifiche;

VISTO

il decreto del Direttore Regionale per la delega n. 119/Reg del 21/5/03


DECRETA

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 della citata O.M. n. 5/2003, è pubblicato, in data odierna, all’Albo di quest’Ufficio, l’elenco del personale ATA di ruolo degli istituti e scuole d’istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, che hanno ottenuto il trasferimento e il passaggio provinciale ed interprovinciale per l’anno scolastico 2003/2004.
Il predetto elenco, costituisce parte integrante del presente decreto.
Avverso gli atti di mobilità che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 1 dell’accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e di arbitrato per il personale della scuola, sottoscritto il 13/10/2001, presentando la relativa richiesta all’Ufficio di segreteria costituito presso le articolazioni territoriali degli Uffici Scolastici Regionali e all’Ufficio  per il contenzioso dello stesso Ufficio Scolastico Regionale, nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione.
In caso di mancato accordo, gli interessati possono chiedere di deferire la controversia ad un arbitro, secondo le modalità di cui all’art. 3 del citato accordo, ovvero, in alternativa, ricorrere al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.L.vo n. 165/01.
In alternativa, gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione previsto dagli articoli 65 e seguenti del D.L.vo 165/01.
L’Ufficio si riserva, comunque, la possibilità di disporre d’ufficio, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti e ai passaggi già disposti.

IL DIRIGENTE
(Antonio Zenga)