UFFICIO SCOLASTICO DI MILANO


Prot.n.3560
Circolare n.33
Milano, 26 gennaio 2001

Ai Dirigenti Scolastici
Delle Istituzioni Scolastiche
Di Ogni Ordine e Grado
MILANO E PROVINCIA

LORO SEDI

 

Oggetto: Deliberazione della Corte dei Conti n.14/DEL/2000, recante il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti.

Istruzioni operative.

 

Si riproduce per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL. la C.M. n.9 prot.n.7564/DM — Gabinetto — pervenuta a questo Ufficio Scolastico di Milano il 18 gennaio 2001 con prot.n.1477, relativa all’oggetto.

Si rende noto, che il Segretario Generale della Corte dei Conti, con lettera n.SG/8/00-12597 del 13 dicembre 2000 ha fornito indicazioni operative, per l’applicazione del regolamento in oggetto citato (pubblicato sulla G.U. — serie generale — n.156 del 6 luglio 2000) ed ha chiesto a questo Ministero di impartire disposizioni ai propri organi centrali e periferici ai fini di facilitare l’esercizio delle funzioni attribuite alle nuove articolazioni di detto organo di controllo e di dare applicazione alle disposizioni recate dall’art.27 della legge 24 novembre 2000, n.340.

In particolare il citato organo di controllo ha reso noto che:

"……dal 1° gennaio 2001 gli atti ministeriali assoggettati, ai sensi del comma 11 dell’art.3 della legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive integrazioni e modificazioni, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti dovranno essere inviati all’Ufficio controllo sui Ministeri dei Servizi alla persona e dei beni culturali con sede in Via Virgilio Talli, n.141 — Roma. Per effetto delle disposizioni del citato regolamento (art.2), inoltre, il procedimento del controllo di legittimità sugli atti degli organi periferici dello Stato è intermante attribuito dal 1° gennaio 2001 alle Sezioni regionali di controllo con sede nei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario, organi che hanno assorbito nella materia sia le attribuzioni delle delegazioni regionali sia quelle ore esercitate dalla Sezione centrale di controllo di legittimità con sede in Roma cui spetterà dal 1° gennaio 2001 di pronunciarsi soltanto sulla risoluzione di questioni di massima di particolare importanza. Allo stato attuale le Sezioni regionali rimangono allocate negli stabili delle soppresse delegazioni regionali. Nulla è innovato per i procedimenti di controllo attribuiti alla Corte dei Conti nelle regioni a statuto speciale". F.TO Il Capo di Gabinetto.

 

Il Dirigente

Salvatore FOSCARINI