CENTRO
SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO
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DIVISIONE III - UFFICIO SCUOLE
SECONDARIE II° GRADO
Prot. n. 40839/C3/II Grado
Milano, 30/08/2002
- Alla Direzione
Regionale per la Lombardia
- Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie
di II° grado - LORO
SEDI
- Alla
Dir. Prov. del Tesoro - MILANO
- AI CENTRI SERVIZI
AMMINISTRATIVI - LORO SEDI
- Alle OO. SS. - LORO
SEDI
- All'albo
- SEDE
- Atti
IL DIRIGENTE
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VISTO |
il D.L. 16.4.1994, n. 297, che approva il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; |
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VISTA |
l’O. M. n. 3 del 14.01.2002 e il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale concernente i trasferimenti e i passaggi rispettivamente del personale dirigente scolastico, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo delle scuole materne, elementari, di istruzione secondaria ed artistica; |
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VISTE |
le domande prodotte dai docenti di ruolo degli istituti d’istruzione secondaria di II° grado nonché degli altri ordini e gradi di scuola, ai fini della partecipazione ai movimenti su cattedra o posti di insegnamento negli istituti d’istruzione secondaria di II° grado per l’anno scolastico 2002/2003; |
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VISTO |
il proprio decreto n. 29581/p del 8/05/2002 con il quale sono stati disposti i trasferimenti ed i passaggi del personale docente di ruolo della scuola secondaria di II° grado per l’a.s. 2002/2003; |
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RAVVISATA |
la necessità di procedere in autotutela alle rettifiche a seguito di errori materiali e/o proposizione di reclami presentati avverso i movimenti; |
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VISTI |
gli esiti dei tentativi obbligatori di conciliazione presentati presso l‘ Ufficio di Segreteria di questo C.S.A.; |
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TENUTO CONTO |
dell’effettiva disponibilità dei posti nonché delle preferenze espresse dagli interessati; |
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VISTO |
il decreto del Direttore Regionale per la delega n. 3390 del 27.03.2002; |
D I S P O N E
Il provvedimento
prot. 29581/p del 8/05/2002 in premessa citato è RETTIFICATO come da
elenco allegato.
Avverso il presente
provvedimento è esperibile ricorso al Giudice del lavoro previo esperimento
del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli artt. 65 e 66 del
D.L. vo 30/3/2001, n. 165 o del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art.
1 dell’ Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e di arbitrato
per il personale della scuola, sottoscritto il 18.10.2001, entro 15 giorni dalla
pubblicazione o dalla notifica dell’atto.
In alternativa al
ricorso al Giudice del lavoro le parti possono concordare di definire la controversia
ad un arbitro unico ai sensi del C.C.N.Q. del 23/01/2001.
E’ altresì
ammissibile l’impugnazione dell’ atto con ricorso straordinario al Capo dello
Stato.
I Dirigenti Scolastici
avranno cura di notificare immediatamente e singolarmente il trasferimento o
passaggio agli insegnanti dipendenti e comunicheranno, altresì, al Dipartimento
Provinciale del Tesoro la data di effettiva assunzione di servizio.
Provvederanno, inoltre,
al tempestivo inoltro dei fascicoli personali degli insegnanti trasferiti ai
Dirigenti Scolastici delle scuole di nuova appartenenza.
IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio Zenga)
AZ/CP/PM