CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO

DIVISIONE III - UFFICIO SCUOLE SECONDARIE II° GRADO

Prot. n. 40839/C3/II Grado
Milano, 30/08/2002

- Alla Direzione Regionale per la Lombardia
-
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie
di II° grado - LORO SEDI
- Alla Dir. Prov. del Tesoro - MILANO
- AI CENTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI - LORO SEDI
- Alle OO. SS. - LORO SEDI
- All'albo - SEDE
- Atti

IL DIRIGENTE

VISTO

il D.L. 16.4.1994, n. 297, che approva il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA

l’O. M. n. 3 del 14.01.2002 e il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale concernente i trasferimenti e i passaggi rispettivamente del personale dirigente scolastico, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo delle scuole materne, elementari, di istruzione secondaria ed artistica;

VISTE

le domande prodotte dai docenti di ruolo degli istituti d’istruzione secondaria di II° grado nonché degli altri ordini e gradi di scuola, ai fini della partecipazione ai movimenti su cattedra o posti di insegnamento negli istituti d’istruzione secondaria di II° grado per l’anno scolastico 2002/2003;

VISTO

il proprio decreto n. 29581/p del 8/05/2002 con il quale sono stati disposti i trasferimenti ed i passaggi del personale docente di ruolo della scuola secondaria di II° grado per l’a.s. 2002/2003;

RAVVISATA

la necessità di procedere in autotutela alle rettifiche a seguito di errori materiali e/o proposizione di reclami presentati avverso i movimenti;

VISTI

gli esiti dei tentativi obbligatori di conciliazione presentati presso l‘ Ufficio di Segreteria di questo C.S.A.;

TENUTO CONTO

dell’effettiva disponibilità dei posti nonché delle preferenze espresse dagli interessati;

VISTO

il decreto del Direttore Regionale per la delega n. 3390 del 27.03.2002;

D I S P O N E

Il provvedimento prot. 29581/p del 8/05/2002 in premessa citato è RETTIFICATO come da elenco allegato.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Giudice del lavoro previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.L. vo 30/3/2001, n. 165 o del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 1 dell’ Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e di arbitrato per il personale della scuola, sottoscritto il 18.10.2001, entro 15 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica dell’atto.
In alternativa al ricorso al Giudice del lavoro le parti possono concordare di definire la controversia ad un arbitro unico ai sensi del C.C.N.Q. del 23/01/2001.
E’ altresì ammissibile l’impugnazione dell’ atto con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
I Dirigenti Scolastici avranno cura di notificare immediatamente e singolarmente il trasferimento o passaggio agli insegnanti dipendenti e comunicheranno, altresì, al Dipartimento Provinciale del Tesoro la data di effettiva assunzione di servizio.
Provvederanno, inoltre, al tempestivo inoltro dei fascicoli personali degli insegnanti trasferiti ai Dirigenti Scolastici delle scuole di nuova appartenenza.

IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio Zenga)

AZ/CP/PM