CENTRO
SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO
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DIVISIONE III - UFFICIO
SCUOLE SECONDARIE I° GRADO
Prot. n. 40839/C3/I° GRADO
Milano, 30/08/2002
IL DIRIGENTE
VISTO il
D.L. 16.4.1994, n. 297, che approva il Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA l’O.M. n. 3
del 14.01.2002 e il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale concernente i
trasferimenti e i passaggi rispettivamente del personale dirigente scolastico,
docente, educativo ed A.T.A. di ruolo delle scuole materne, elementari, di istruzione
secondaria ed artistica;
VISTE le domande prodotte
dai docenti di ruolo degli istituti d’istruzione secondaria di I grado nonché
degli altri ordini e gradi di scuola, ai fini della partecipazione ai movimenti
su cattedra o posti di insegnamento negli istituti d’istruzione secondaria di
I grado per l’anno scolastico 2002/2003;
VISTO il proprio decreto
n. 35733 del 29/05/2002 con il quale sono stati disposti i trasferimenti ed
i passaggi del personale docente di ruolo della scuola secondaria di I° grado
per l’a.s. 2002/2003;
RAVVISATA la necessità
di procedere in autotutela alle rettifiche a seguito errori materiali e/o proposizione
di reclami presentati avverso i movimenti;
VISTI gli esiti dei
tentativi obbligatori di conciliazione presentati presso l‘ Ufficio di Segreteria
di questo C.S.A.;
TENUTO CONTO dell’effettiva
disponibilità dei posti nonché delle preferenze espresse dagli
interessati;
VISTO il decreto del
Direttore Regionale per la delega n. 3390 del 27.03.2002;
D I S P O N E
Il provvedimento
prot. 35733 del 29/05/2002 in premessa citato è RETTIFICATO come da elenco
allegato.
Avverso il presente
provvedimento è esperibile ricorso al Giudice del lavoro previo esperimento
del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli artt. 65 e 66 del
D.L. vo 30/3/2001, n. 165 o del tentativo di concililiazione ai sensi dell’art.
1 dell’ Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e di arbitrato
per il personale della scuola, sottoscritto il 18.10.2001, entro 15 giorni dalla
pubblicazione o dalla notifica dell’atto.
In alternativa al
ricorso al Giudice del lavoro le parti possono concordare di definire la controversia
ad un arbitro unico ai sensi del C.C.N.Q. del 23/01/2001.
E’ altresì
ammissibile l’impugnazione dell’ atto con ricorso straordinario al Capo dello
Stato.
I Dirigenti Scolastici
avranno cura di notificare immediatamente e singolarmente il trasferimento o
passaggio agli insegnanti dipendenti e comunicheranno, altresì, al Dipartimento
Provinciale del Tesoro la data di effettiva assunzione di servizio.
Provvederanno, inoltre,
al tempestivo inoltro dei fascicoli personali degli insegnanti trasferiti ai
Dirigenti Scolastici delle scuole di nuova appartenenza.
IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio Zenga)
AZ/CP/PM