CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO

Ufficio esami di Stato - Tel. 0258382509 Fax 0258304055

Circolare Prot.n. 4221
MILANO, li 27 febbraio 2003

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
degli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado
Statali e Paritari di Milano e Provincia

OGGETTO: Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 2002/2003.

Con i provvedimenti in calce elencati, consultabili anche sul sito Internet e sulla rete Intranet del M.I.U.R, la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici ha fornito istruzioni di carattere procedurale ed operativo sui sottoelencati adempimenti che a breve e secondo la tempistica richiamata nell’allegato 5 alla C.M. n.22 del 19 febbraio 2003 dovranno essere effettuati dalle SS.LL. e da questo Centro dei Servizi Amministrativi per assicurare il regolare svolgimento degli esami di Stato dell’anno scolastico 2002/2003:

- formazione delle commissioni;
- abbinamento delle classi delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate;
- partecipazione alle commissioni del personale scolastico.

Si fa, innanzitutto, presente che questo Ufficio ha già provveduto a informare a mezzo fax tutti i Dirigenti Scolastici degli Istituti statali, paritari, legalmente riconosciuti e pareggiati dell’avvenuta assegnazione, ai fini del successivo abbinamento, delle classi di scuola legalmente riconosciuta a Istituti statali o paritari e, pertanto, i Dirigenti Scolastici che non abbiano ricevuto tale comunicazione potranno immediatamente procedere, nel rispetto dei criteri indicati nelle citate disposizioni, agli adempimenti di competenza.
Nel rinviare le SS.LL. alle dettagliate disposizioni contenute nella richiamata normativa e con riserva, ove necessario, di successivo esame dei restanti adempimenti, in questa sede si reputa opportuno accennare ad alcuni aspetti della procedura di formazione delle commissioni:

1) nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie la formazione delle commissioni compete ai rispettivi Dirigenti Scolastici;
2) per ciascuna classe terminale statale o paritaria di ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più indirizzi di studio - va costituita una sola commissione;
3) prima di procedere alla costituzione delle commissioni, i Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali e paritarie devono assegnare alle classi gli alunni esterni e gli alunni ammessi ad abbreviazioni per merito od obbligo di leva;
4) ad ogni singola classe sono complessivamente assegnati, di norma non più di trentacinque candidati;
5) il numero massimo dei candidati esterni non deve superare di regola il 50 per cento dei candidati interni; nel caso in cui, per il numero rilevante di candidati esterni, non fosse possibile rispettare il predetto limite è possibile procedere, in via eccezionale e con adeguate motivazioni, alla costituzione di commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero sottoporre a quest’Ufficio apposita proposta di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, anche superando, laddove necessario, il numero di 35 candidati per classe;
6) le proposte di configurazione delle commissioni devono essere comunicate a questo Ufficio - Stanza 509 - entro il termine ultimo del 10 marzo 2003 - mediante l’apposito modello ES-0 (uno per ciascuna classe-commissione) contenente i dati di identificativi della classe/commissione. A ciascun modello ES-0 devono essere allegate due copie del modello    ES-C contenente i dati relativi ai commissari designati, munite della firma del Dirigente Scolastico;
7) nelle scuole statali o paritarie cui non siano abbinate classi di scuola legalmente riconosciuta, il modello ES-0 deve essere compilato solo nella parte che riguarda la classe I (non va pertanto compilata la sezione II che riguarda esclusivamente classi di istituto legalmente riconosciuto);
8) particolare attenzione deve essere posta dalle SS.LL. all’atto della compilazione dei predetti prospetti ES-0 ed ES-C nel caso di:
- classi articolate su più indirizzi di studio, nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse o gruppi di studenti che seguono la medesima lingua straniera, ma con programmi diversi.
- classi nelle quali l’educazione fisica viene insegnata per squadre;
9) per i casi descritti al punto 8, la puntuale articolazione della classe su più indirizzi di studio o delle squadre di educazione fisica deve essere segnalata mediante la puntuale compilazione delle apposite righe “gruppo” del modello ES-0;
10) analoga attenzione deve essere posta nella compilazione dei corrispondenti modelli ES-C (uno per ciascuna delle articolazioni della classe) atteso che per le predette classi articolate i commissari devono essere designati in modo che ciascuno di essi rappresenti i diversi indirizzi o i diversi gruppi di alunni; qualora non sia possibile assicurare tale rappresentanza, si procede alla designazione di più commissari con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso i commissari operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, in modo che risulti rispettata la composizione numerica della commissione secondo il D.M. n. 4 del 14 gennaio 2003;
11) come nel precedente anno scolastico, le schede modello ES-1 di partecipazione, in qualità di presidente, alle commissioni degli esami di Stato devono essere acquisite al SIMPI direttamente dagli uffici di segreteria delle scuole statali; a riguardo si deve richiamare l’attenzione delle SS.LL. sui paragrafi 3.4, 3.5,4  e 5 della citata C.M. n.22/2003.
Nel riepilogare di seguito la normativa di riferimento e nell’evidenziare che i modelli ES-0 ES-C e ES-1 devono essere scaricati dalla rete Intranet o dal sito Internet del M.I.U.R., si fa presente che eventuali richieste di chiarimenti possono essere rivolte a quest’Ufficio (02/58382509 - fax 02/58304055) e, per le problematiche connesse all’acquisizione al Sistema Informativo delle schede ES-1, all’Ufficio S.R.A. (02/58382656 - 02/58382657 - 02/58382659 - 02/58382480).

IL DIRIGENTE
(Antonio Zenga)

AZ.RC.f.

C. M. n. 22 del 19 febbraio 2003;
C. M. n. 23 del 20 febbraio 2003;
D. M. n. 2 del 13 Gennaio 2003;
D. M. n. 3 del 13 gennaio 2003;
D. M. n. 4 del 14 gennaio 2003;
D. M. n. 10 del 30 gennaio 2003;
D. M. n. 11 del 30 gennaio 2003;
D. M. n. 12 del 30 gennaio 2003;
D. M. n. 13 del 30 gennaio 2003;
D. M. n. 14 del 30 gennaio 2003;