CENTRO
SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO
![]()
Ufficio esami di Stato -
Tel. 0258382509 Fax 0258304055
Circolare
Prot.n. 4221
MILANO, li 27 febbraio
2003
AI DIRIGENTI
SCOLASTICI
degli Istituti di
Istruzione Secondaria di secondo grado
Statali e Paritari
di Milano e Provincia
OGGETTO: Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 2002/2003.
Con i provvedimenti in calce elencati, consultabili anche sul sito Internet e sulla rete Intranet del M.I.U.R, la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici ha fornito istruzioni di carattere procedurale ed operativo sui sottoelencati adempimenti che a breve e secondo la tempistica richiamata nell’allegato 5 alla C.M. n.22 del 19 febbraio 2003 dovranno essere effettuati dalle SS.LL. e da questo Centro dei Servizi Amministrativi per assicurare il regolare svolgimento degli esami di Stato dell’anno scolastico 2002/2003:
-
formazione delle commissioni;
- abbinamento delle
classi delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate;
- partecipazione alle
commissioni del personale scolastico.
Si
fa, innanzitutto, presente che questo Ufficio ha già provveduto a informare
a mezzo fax tutti i Dirigenti Scolastici degli Istituti statali, paritari, legalmente
riconosciuti e pareggiati dell’avvenuta assegnazione, ai fini del successivo
abbinamento, delle classi di scuola legalmente riconosciuta a Istituti statali
o paritari e, pertanto, i Dirigenti Scolastici che non abbiano ricevuto tale
comunicazione potranno immediatamente procedere, nel rispetto dei criteri indicati
nelle citate disposizioni, agli adempimenti di competenza.
Nel rinviare le SS.LL.
alle dettagliate disposizioni contenute nella richiamata normativa e con riserva,
ove necessario, di successivo esame dei restanti adempimenti, in questa sede
si reputa opportuno accennare ad alcuni aspetti della procedura di formazione
delle commissioni:
1) nelle
istituzioni scolastiche statali e paritarie la formazione delle commissioni
compete ai rispettivi Dirigenti Scolastici;
2) per ciascuna
classe terminale statale o paritaria di ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese
quelle articolate su più indirizzi di studio - va costituita una sola commissione;
3) prima di procedere
alla costituzione delle commissioni, i Dirigenti Scolastici delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie devono assegnare alle classi gli alunni esterni
e gli alunni ammessi ad abbreviazioni per merito od obbligo di leva;
4) ad ogni singola
classe sono complessivamente assegnati, di norma non più di trentacinque candidati;
5) il numero
massimo dei candidati esterni non deve superare di regola il 50 per cento dei
candidati interni; nel caso in cui, per il numero rilevante di candidati esterni,
non fosse possibile rispettare il predetto limite è possibile procedere, in
via eccezionale e con adeguate motivazioni, alla costituzione di commissioni
con un numero maggiore di candidati esterni ovvero sottoporre a quest’Ufficio
apposita proposta di costituzione di commissioni con soli candidati esterni,
anche superando, laddove necessario, il numero di 35 candidati per classe;
6) le proposte di
configurazione delle commissioni devono essere comunicate a questo Ufficio -
Stanza 509 - entro il termine ultimo del 10 marzo 2003 - mediante l’apposito
modello ES-0 (uno per ciascuna classe-commissione) contenente i dati di identificativi
della classe/commissione. A ciascun modello ES-0 devono essere allegate due
copie del modello ES-C contenente i dati relativi ai commissari designati,
munite della firma del Dirigente Scolastico;
7) nelle scuole
statali o paritarie cui non siano abbinate classi di scuola legalmente riconosciuta,
il modello ES-0 deve essere compilato solo nella parte che riguarda la classe
I (non va pertanto compilata la sezione II che riguarda esclusivamente classi
di istituto legalmente riconosciuto);
8) particolare
attenzione deve essere posta dalle SS.LL. all’atto della compilazione dei predetti
prospetti ES-0 ed ES-C nel caso di:
- classi articolate
su più indirizzi di studio, nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono
materie diverse o gruppi di studenti che seguono la medesima lingua straniera,
ma con programmi diversi.
- classi nelle quali
l’educazione fisica viene insegnata per squadre;
9) per i casi descritti
al punto 8, la puntuale articolazione della classe su più indirizzi di studio
o delle squadre di educazione fisica deve essere segnalata mediante la puntuale
compilazione delle apposite righe “gruppo” del modello ES-0;
10) analoga attenzione
deve essere posta nella compilazione dei corrispondenti modelli ES-C (uno per
ciascuna delle articolazioni della classe) atteso che per le predette classi
articolate i commissari devono essere designati in modo che ciascuno di essi
rappresenti i diversi indirizzi o i diversi gruppi di alunni; qualora non sia
possibile assicurare tale rappresentanza, si procede alla designazione di più
commissari con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati.
In tale caso i commissari operano separatamente, per ciascun indirizzo o per
ciascun gruppo di candidati, in modo che risulti rispettata la composizione
numerica della commissione secondo il D.M. n. 4 del 14 gennaio 2003;
11) come nel
precedente anno scolastico, le schede modello ES-1 di partecipazione, in qualità
di presidente, alle commissioni degli esami di Stato devono essere acquisite
al SIMPI direttamente dagli uffici di segreteria delle scuole statali; a riguardo
si deve richiamare l’attenzione delle SS.LL. sui paragrafi 3.4, 3.5,4 e 5 della
citata C.M. n.22/2003.
Nel riepilogare di
seguito la normativa di riferimento e nell’evidenziare che i modelli ES-0 ES-C
e ES-1 devono essere scaricati dalla rete Intranet o dal sito Internet del M.I.U.R.,
si fa presente che eventuali richieste di chiarimenti possono essere rivolte
a quest’Ufficio (02/58382509 - fax 02/58304055) e, per le problematiche connesse
all’acquisizione al Sistema Informativo delle schede ES-1, all’Ufficio S.R.A.
(02/58382656 - 02/58382657 - 02/58382659 - 02/58382480).
IL
DIRIGENTE
(Antonio Zenga)
AZ.RC.f.
C.
M. n. 22 del 19 febbraio 2003;
C. M. n. 23 del 20
febbraio 2003;
D. M. n. 2 del 13
Gennaio 2003;
D. M. n. 3 del 13
gennaio 2003;
D. M. n. 4 del 14
gennaio 2003;
D. M. n. 10 del 30
gennaio 2003;
D. M. n. 11 del 30
gennaio 2003;
D. M. n. 12 del 30
gennaio 2003;
D. M. n. 13 del 30
gennaio 2003;
D. M. n. 14 del 30
gennaio 2003;