CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO

Ufficio Nomine

Prot. n° 42376
Milano, 19/09/02

Ai Dirigenti Scolastici
della Provincia di Milano
LORO SEDI

e p.c. Alle OO.SS.
LORO SEDI

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato su posti part-time e spezzoni orari – Completamento di orario art. 3 del Regolamento 25.05.01-

In relazione alle proposte di contratto a tempo determinato, stipulate dal personale docente, questo ufficio a seguito di incontro con le organizzazioni sindacali provinciali, ha raggiunto un accordo sul seguente punto:

- Contratti di nomina per orario inferiore a quello d’obbligo.

Si è verificato che alcuni supplenti hanno dovuto accettare proposte di contratto per orario inferiore a cattedra in mancanza di disponibilità di posti ad orario intero al momento della convocazione e che solo successivamente si siano verificate altre disponibilità ad orario intero.
Poichè i suddetti candidati ai sensi dell’art. 4 del D.M. 25.05.01 non possono rinunciare alla proposta già sottoscritta per orario parziale ma hanno diritto solo al completamento, si suggerisce di fornire agli stessi la possibilità, oltre che con le modalità già previste dal Regolamento sulle supplenze, anche su posti di sostegno ancora vacanti la cui nomina è di competenza delle SS.LL..
Tale operazione potrebbe essere realizzata dividendo il posto o la cattedra di sostegno, solo nei casi in cui non sia previsto il rapporto 1 ad 1 e comunque salvaguardando il piano educativo individualizzato dei portatori di handicap.
Il suddetto completamento orario riuscirebbe a garantire i legittimi interessi di candidati della graduatoria permanente che soprattutto nella scuola primaria sono stati penalizzati dalla non contemporaneità delle operazioni di disponibilità dei posti tra uffici scolastici delle varie provincie.
Il completamento di orario può realizzarsi solo se il candidato sia presente nella rispettiva graduatoria di istituto di I° fascia e comunque seguendo l’ordine di graduatoria.
L’eventuale completamento su posto di sostegno, come tutte le nomine su tale tipologia di posto non può essere conferito fino alla fine delle attività didattiche, non essendo ancora pubblicate le graduatorie di istituto di 2° e 3° fascia, ma può comunque essere attribuito con la dicitura "presumibilmente fino al termine delle attività didattiche e comunque fino alla nomina dell’avente diritto".
Analogamente possono essere conferiti rapporti di lavoro sui posti di sostegno con la dicitura sopraddetta al personale che sia impegnato in supplenze brevi e che può lasciare tali supplenze per accettare quelle sul sostegno, senza incorrere nelle sanzioni previste dal Regolamento.

IL DIRIGENTE
Antonio Zenga

MCDB/rm