UFFICIO
SCOLASTICO DI MILANO
![]()
Divisione III
Prot. n. 46190/c2
Milano, 26/10/01
Ai Dirigenti Scolastici
di Milano e Provincia
Oggetto: Accertamenti sanitari - Inidoneità dei dipendenti della scuola, in particolare collaboratori scolastici -
Si fa seguito precedenti note ed alle più recenti conferenze di servizio relative all'argomento di cui in oggetto, per fornire i chiarimenti necessari al fine dello snellimento delle procedure e ad evitare disagi.
Le SS.LL. avranno cura di avvertire i dipendenti interessati dell'avvio del procedimento di accertamento a loro carico, al fine di consentire eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dalla L. 241/90.
ASL PROVINCIA MILANO 1
Servizio di Medicina Legale
Via G.Ferraris, 33 - 20025 Legnano
tel. 0331/449466 - 449522
ASL PROVINCIA MILANO 2
Servizio di Medicina Legale
Ufficio Invalidi Civili - p.zza Martiri
della Libertà
20063 - Cernusco sul Naviglio
tel. 02/92654093/92/91
ASL PROVINCIA MILANO 3
Servizio di Medicina Legale
Via Elvezia, 2 - 20052 Monza - tel.039/2384967/950
Si consiglia di allegare all'istanza
tutta la documentazione sanitaria agli atti della scuola.
Nei casi di riconosciuta inidoneità
parziale a carico dei collaboratori scolastici, si rammenta che la pratica
di accertamento medico, completa del referto, e corredata dalla domanda dell'interessato,
dovrà essere trasmessa allo scrivente Ufficio - Div. II^ - st.321, per
il prosieguo di competenza (stesura di contratto di utilizzo in mansioni parziali
del profilo).
Si fornisce, infine, una precisazione riguardante
il caso dei dipendenti affetti da gravi patologie che richiedono terapie invalidanti
(art. 23, c. 8bis C.C.N.L. del 4.8.1995: come è noto restano esclusi
dal computo dei giorni assenza per malattia i giorni di assenza dovuti a tali
terapie;
per quanto concerne la dicitura "certificate
dalla competente ASL", si precisa che quanto indicato genericamente come "competente
ASL", si riferisce al territorio nazionale.
In particolare, il Servizio Sanitario della
Regione Lombardia prevede una distinzione delle strutture sanitarie pubbliche
in Azienda Ospedaliera e ASL, per cui la certificazione specialistica di cui
sopra detto è valida ai fini dell'art. 23 del C.C.N.L. del 1995 se rilasciata
da qualsiasi struttura sanitaria pubblica.
IL DIRIGENTE
Luciana Volta