CENTRO
SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO
Area
D - Affari Generali
Prot. n. 40424
Milano, 17/10/2005
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Statali e non statali - Loro sedi
MILANO e PROVINCIA
Oggetto: Crocifisso esposto nelle aule scolastiche - Motivo di rifiuto da parte
personale docente a svolgere le lezioni - Illegittimità.
Si rimette, per conoscenza
nonché per ogni opportuna informativa, il motivato parere reso dall’Avvocatura
Generale dello Stato - prot. n. 101607 del 28/07/2005 Cs 35544/05 Sez. VI -
su un quesito concernente la materia indicata in oggetto.
Si segnala inoltre che sulla rete Intranet e sul relativo sito Internet - Normativa
/Note 2002 - è consultabile la nota
del competente Dipartimento del MIUR - 3 ottobre 2002, prot. n. 2667 - concernente
la Direttiva ministeriale 3 ottobre 2002, prot. n. 2666, richiamata dall’Avvocatura
Generale:
“La posizione
di questa Avvocatura Generale sul tema è sintetizzata nella nota redazionale
in Rass Avv Stato, 2004, pag. 823 (“ancora sul caso del Crocifisso”
dell’avv. Palatiello) e nella memoria ivi pubblicata, redatta per l’udienza
del 26 ottobre 2004, davanti alla Corte Costituzionale; nella memoria si dà
ampio conto dei provvedimenti generali adottati dal Ministero dell’Istruzione,
che il singolo non può di propria iniziativa disattendere o disapplicare.
In una parola, il principio di laicità dello Stato, che è uno
dei principi supremi del nostro ordinamento (Corte Cost. n. 203/1989) è
conformato anche dall’art. 7 Cost., norma che sottolinea la speciale alleanza
dello Stato con la Chiesa Cattolica, della quale il crocifisso è un emblema;
l’esibizione del crocifisso, a parte l’indubbio valore storico,
culturale e morale che esso esprime, è dunque, per il giurista laico,
comportamento coerente con l’art. 7 Cost., che, appunto, conforma il principio
supremo di laicità.
E’ noto, peraltro, che il valore storico, culturale e morale del simbolo
ha avuto riconoscimento anche di recente nella giurisprudenza di merito (TAR
Veneto 17.03.2005, n. 1110, avverso la quale peraltro pende appello).
Non è dunque legittimo il rifiuto del docente di svolgere il proprio
lavoro: la libertà di coscienza non giustifica l’intolleranza di
ciò che è legittimamente disposto dalla pubblica Amministrazione
(nella specie, con direttiva ministeriale 3 ottobre 2002, n. 2666, di cui si
unisce copia). F.to L’Avvocato incaricato Antonio Palatiello - Il Vice
Avvocato Generale Oscar Fiumara”.
Il Dirigente
Antonio Zenga