CENTRO
SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO
Via Ripamonti, 42 - 20141
Milano
Prot. n. 8218
Milano, 13/04/06
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Statali di ogni
Ordine e Grado
Milano e Provincia
Oggetto: Legge 27.12.2002, n° 289 – art. 35 – comma 5.
Facendo seguito alla comunicazione prot. N° 5330 del 10/02/06 di pari oggetto, si trascrive , per dovere d’ufficio, il testo della nota ministeriale prot. n° 1016 del 23/03/06, relativa all’oggetto, pervenuta dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale Ufficio X, con nota prot. n° 5042 del 06/04/06:
“In relazione ai vari quesiti pervenuti sulla questione in oggetto indicata si comunica che il tenore della nota del 12/12/05, prot. N. 3879, con cui è stato riportato parzialmente il testo dell’art. 35, comma 5, si riferisce esclusivamente al personale dichiarato inidoneo permanentemente.
Appare opportuno, pertanto, chiarire che l’inidoneità temporanea, per la quale la norma stabilisce peraltro l’effettuazione di periodiche visite di controllo da parte delle competenti commissioni mediche, non può considerarsi cumulabile, ai fini del calcolo dei cinque anni, con quanto disposto all’art. 35, comma 5 quarto periodo, che è riferito esclusivamente al personale dichiarato permanentemente inidoneo al servizio”.
F.to Il Dirigente
Dott. Antonio Zenga