CENTRO
SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO
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UFFICIO
ESAMI DI STATO
NOTA
INFORMATIVA DELL’UFFICIO ESAMI DI STATO
SUGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI
DEGLI ESAMI DI STATO
In via preliminare, si reputa necessario rammentare che nell'intento di favorire
lo snellimento dell’azione amministrativa e una più celere definizione
degli adempimenti, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
con provvedimento prot.
n. 2080 del 18 febbraio 2004 ha delegato ai Dirigenti dei Centri Servizi
Amministrativi l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa che disciplina
lo svolgimento degli Esami di Stato dell’anno scolastico 2003/2004.
Ne consegue che per l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'O.M.
n. 21 del 9 febbraio 2004 e dalle restanti disposizioni sugli esami di Stato,
i Presidenti delle commissioni devono far riferimento all’Ufficio Esami di Stato
di questo C.S.A. (Tel.02/58382317 – 02/58382304 - 0258304705 - FAX 02/58382324).
In particolare, si richiama l’attenzione dei Presidenti sui seguenti punti:
A) Adempimenti di competenza dei Centri Servizio Amministrativi
B) Atti e documentazione da inoltrare ai C.S.A
Ciò premesso, nel
segnalare all’attenzione dei Presidenti e dei componenti le commissioni che
anche per il corrente anno scolastico il Coordinamento Ispettori Tecnici dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia ha predisposto un utile documento in cui
sono elencati in ordine cronologico tutti gli adempimenti cui sono tenuti le
commissioni degli Esami di Stato dell’anno scolastico 2003-2004, in questa sede
si ritiene opportuno fornire chiarimenti in ordine ai principali aspetti normativi
e procedurali dello svolgimento degli esami e alle problematiche più
ricorrenti.
Va subito detto, in proposito, che una indispensabile guida per i Presidenti
delle commissioni nell'espletamento degli adempimenti di competenza è
costituita dai MODELLI DI VERBALI
allegati alla predetta O.M. e pubblicati nella Parte II del Bollettino Ufficiale
che, come ogni anno, sarà messo a disposizione dei Presidenti. I predetti
modelli di verbale, infatti, descrivono in modo dettagliato tutte le operazioni
che quotidianamente devono essere svolte dalle commissioni e hanno il pregio
di indicare per ciascun adempimento la norma di riferimento. Appare utile, pertanto,
invitare i Presidenti delle commissioni ad un'attenta lettura dei verbali messi
a loro disposizione e si precisa fin d'ora che per la verbalizzazione delle
operazioni d'esame può essere utilizzata la procedura informatica offerta
dal Programma Conchiglia ovvero i
modelli cartacei di registri di verbali reperibili in commercio, purché,
in quest'ultimo caso, sia accertata la sostanziale corrispondenza con quelli
ministeriali.
PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE ALLE OPERAZIONI D'ESAME
A norma dell'art. 13 dell'O.M. 21/2004:
Il presidente assicura la sua presenza nella sede di esame, con il compito di
organizzare e coordinare tutte le operazioni di esame e di vigilare sui lavori
delle commissioni. Per garantire la funzionalità delle commissioni stesse,
delega, per ciascuna commissione, un proprio sostituto scelto tra i commissari,
al quale, tra l’altro, può affidare, il giorno della prima prova scritta,
il plico contenente le tracce dei temi per la dettatura ai candidati e la successiva
riproduzione dei testi. Il presidente deve, in ogni caso, essere presente in
commissione durante le operazioni che richiedono decisioni che vanno assunte
dall’intera commissione.
Il presidente sceglie un commissario, quale segretario di ciascuna commissione
e, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il
verbale della riunione plenaria congiunta delle commissioni verrà riportato
nella verbalizzazione di tutte le commissioni.
In relazione all’obbligo della presenza del presidente “... in commissione durante
le operazioni che richiedono decisioni che vanno assunte dall’intera commissione”,
avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'O.M. 21/2004 e negli allegati
modelli di verbale, si ritiene che la presenza del Presidente ai lavori della
commissione si renda assolutamente necessaria per svolgimento delle seguenti
operazioni:
VERBALIZZAZIONE
Nel ribadire l’utilità offerta dei modelli di verbale allegati all’O.M.
21/2004, si fa presente che, a norma dell’art. 19 della citata O.M., la commissione
verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell’esame
nonché dell’andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite
a ciascun candidato.
La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività
della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate
conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente
in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano
pienamente e congruamente motivate.
ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI
COMMISSARI
Sulla base delle apposite dichiarazioni rilasciate da tutti i componenti la
commissione (compreso il presidente), il Presidente deve accertare:
ASSENZE TEMPORANEE
DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
L'assenza temporanea dei commissari, a causa di legittimi impedimenti debitamente
documentati e rigorosamente accertati, per una durata non superiore a un giorno
rende possibile lo svolgimento delle operazioni d'esame di correzione delle
prove scritte e di espletamento dei colloqui a condizione che sia assicurata
la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e di almeno due
commissari per ciascun’area disciplinare (vedi avanti).
Analogamente, qualora si assenti il Presidente, sempre per un tempo non superiore
a un giorno, le predette operazioni d'esame possono egualmente effettuarsi se
sia assicurata la presenza in commissione del suo sostituto e di almeno due
commissari per ciascuna area disciplinare.
Resta inteso che si deve procedere all'immediata sostituzione del Presidente
o del commissario assenti durante le operazioni di attribuzione dei punteggi
delle prove scritte, del colloquio e del voto finale ovvero per assenze di durata
superiore a un giorno.
VERIFICA SITUAZIONE SCOLASTICA DEI CANDIDATI INTERNI
Qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, il Presidente della commissione rilevi:
Ai fini delle operazioni di identificazione, tutti i candidati devono presentarsi alle prove d’esame muniti di un valido documento di riconoscimento.
VERIFICA SITUAZIONE
SCOLASTICA DEI CANDIDATI ESTERNI
Si rammenta, innanzi tutto, che:
Qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, il Presidente della commissione rilevi:
Ai fini delle operazioni di identificazione, tutti i candidati devono presentarsi alle prove d’esame muniti di un valido documento di riconoscimento.
ATTRIBUZIONE CREDITO
SCOLASTICO AI CANDIDATI ESTERNI
Nel corso della riunione preliminare, la commissione deve provvedere a stabilire
i criteri di attribuzione ai candidati esterni dei punteggi relativi al credito
scolastico e ad eventuali crediti formativi, opportunamente certificati e ritenuti
coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Dopo aver stabilito
i criteri suddetti, la commissione attribuisce ad ogni singolo candidato esterno,
con adeguata motivazione da riportare a verbale, il punteggio relativo al credito
scolastico e agli eventuali crediti formativi. L'esito delle attribuzioni è
pubblicato all'albo dell'istituto sede di esame il giorno della prima prova
scritta.
Per tutti i candidati esterni, fermo restando il punteggio massimo di 20, la
commissione può aumentare il punteggio relativo al credito scolastico
fino a un massimo di due punti
Come è noto, per l'attribuzione del credito scolastico devono essere
presi in considerazione gli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore
(classi 3^, 4^ e 5^ per i corsi di studio quinquennali e classi 2^, 3^ e 4^
per i corsi quadriennali). Per ciò che riguarda i candidati esterni,
giova precisare che, in considerazione del fatto che essi non hanno frequentato
con esito positivo l’ultima classe del corso di studio per il quale sostengono
gli esami, è stato stabilito che il credito scolastico per l’ultimo anno
è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.
Per i candidati privatisti, pertanto, la commissione deve ripercorrere la carriera
scolastica del candidato per accertare, in primo luogo, se l'interessato abbia
frequentato o meno con esito positivo la terzultima e/o la penultima classe
dello stesso corso di studio per il quale sostiene gli esami di Stato e in quali
anni scolastici.
Potranno così verificarsi i seguenti casi che, a titolo esemplificativo,
fanno riferimento a un candidato esterno che sostiene gli esami di Stato di
un corso di studio di durata quinquennale e che possono costituire utile guida
per curriculum scolastici diversamente articolati.
1) promozione alla classe 4^ dello stesso corso di studi per il quale sostiene
gli esami di Stato.
In tal caso, il credito scolastico del candidato è quello già
attribuito in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe frequentata
nell’anno scolastico 1998/99 e successivi. Nel caso, invece, che la frequenza
sia avvenuta nell'anno scolastico 1997/98 e negli anni scolastici precedenti,
prima cioè dell'applicazione della nuova disciplina degli Esami di Stato,
la commissione per ciascun anno di corso frequentato provvederà ad assegnare
il credito scolastico secondo le indicazioni della Tabella A allegata al Regolamento
(D.P.R. 323/98), della nota in calce alla medesima e sulla base della media
dei voti assegnati in ciascuna disciplina dal consiglio di classe in sede di
scrutinio finale.
2) promozione alla classe 5^ dello stesso corso di studi per il quale sostiene
gli esami di Stato
Il credito scolastico del candidato è quello già attribuito in
sede di scrutinio finale dal consiglio della classe frequentata nell’anno scolastico
1998/99 e successivi. Il medesimo punteggio è attribuito al candidato
anche per l'ultimo anno. Nel caso, invece, che la frequenza sia avvenuta nell'anno
scolastico 1997/98 e negli anni scolastici precedenti, prima cioè dell'applicazione
della nuova disciplina degli Esami di Stato, la commissione per ciascun anno
di corso frequentato provvederà ad assegnare il credito scolastico secondo
quanto già precisato al punto 1) e il medesimo punteggio così
ottenuto è attribuito al candidato anche per l'ultimo anno.
3) Ammissione, per effetto
del superamento di esame di idoneità, alla classe 4^ dello stesso corso
di studio per il quale sostiene gli esami di Stato
La commissione assegnerà il credito scolastico secondo le indicazioni
della Tabella B allegata al Regolamento, della nota in calce alla medesima e
sulla base della media dei voti assegnati in ciascuna disciplina dalla commissione
d'esame d'idoneità.
4) Ammissione, per effetto di superamento di esame di idoneità, alla
classe 5^ dello stesso corso di studio per il quale sostiene gli esami di Stato
La commissione assegnerà il credito scolastico secondo le indicazioni
della Tabella B allegata al Regolamento, della nota in calce alla medesima e
sulla base della media dei voti assegnati in ciascuna disciplina dalla commissione
d'esame d'idoneità. Il medesimo punteggio così ottenuto è
attribuito al candidato anche per l'ultimo anno.
5) Ammissione, per effetto di superamento di esame di idoneità relativo
a due anni di corso in un'unica sessione, alla classe 5^ dello stesso corso
di studio per il quale sostiene gli esami di Stato (due anni in uno)
Anche in questo caso, va utilizzata la Tabella B - e relativa nota - allegata
al Regolamento, e il credito scolastico è attribuito moltiplicando per
2 il punteggio spettante sulla base della media dei voti assegnati dalla commissione
d'esame d'idoneità. Il punteggio spettante sulla base della media dei
voti (non raddoppiato) è attribuito al candidato anche per l’ultimo anno.
6) Ammissione agli esami
di Stato a seguito del superamento di esami preliminari
Si utilizzata la Tabella C - e relativa nota - allegata al Regolamento e il
credito scolastico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati
in ciascuna disciplina dalla commissione degli esami preliminari. Anche in questo
caso, ove il candidato abbia sostenuto prove preliminari relative a 2 anni di
corso, il punteggio è raddoppiato. Per l’ultimo anno vale quanto già
specificato al precedente punto 5).
7) Candidati che precedenti
esami di maturità o di Stato non superati siano stati ammessi o dichiarati
idonei all'ultima classe, che, però, non hanno frequentato e che non
devono sostenere esami preliminari.
Il credito scolastico è attribuito nella misura di punti 2 sia per l'ultimo
che per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità
alla penultima classe, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno.
8) Per gli anni per i quali i candidati non sono in possesso né di promozione, né di idoneità né di risultati conseguiti negli esami preliminari, il credito scolastico è attribuito nella misura di punti 2.
DIARIO DEI COLLOQUI
Il diario di svolgimento dei colloqui deve essere affisso all’Albo dell’istituto
e inviato in copia a questo C.S.A. E’ opportuno che il diario sia predisposto
solamente dopo che si siano concluse tutte e tre le prove scritte. Solo allora,
infatti, sarà possibile conoscere se la commissione sia interessata allo
svolgimento di prove suppletive per candidati assenti alle prove scritte.
ASSENZE DEI CANDIDATI
E SVOLGIMENTO PROVE SUPPLETIVE
Come è noto, ai sensi dell'art. 18, comma 2, dell'O.M. 21/2004, i candidati
assenti alla prima e/o alla seconda prova scritta, presentando probante giustificazione,
hanno facoltà di chiedere entro il giorno successivo a quello di effettuazione
della prova di essere ammessi a sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva
di mercoledì 30 giugno e giovedì 1 luglio 2004.
Valutate le motivazioni addotte ed effettuati i necessari accertamenti, i Presidenti
delle commissioni, solo dopo l'avvio della seconda prova scritta ed entro la
mattinata del 18 giugno devono comunicare all'Ufficio Esami di Stato di questo
C.S.A., mediante l'apposita modulistica (Fax 02-58382324), i nominativi dei
candidati ammessi a sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva e i
relativi plichi dei temi occorrenti per lo svolgimento della prima e/o seconda
prova scritta.
La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati per
validi e giustificati motivi, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli
nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il
termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario
SVOLGIMENTO DELLE
PROVE D'ESAME FUORI DELLA SEDE SCOLASTICA
Le richieste di autorizzazione all'effettuazione delle prove d'esame fuori della
sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) devono
essere rivolte all'Ufficio Esami di Stato di questo C.S.A., (Fax 02-58382324).
A tal fine, sarà opportuno che i Presidenti si assicurino dell'idoneità
dei locali messi a disposizione della commissione per lo svolgimento delle prove
d'esame e acquisiscano apposita certificazione medica attestante che i candidati
degenti in luogo di cura siano in grado di sostenere le prove d'esame.
SESSIONE STRAORDINARIA
PER I CANDIDATI ASSENTI ALLE PROVE SCRITTE E/O ORALI DELLA SESSIONE ORDINARIA
E DELLA SESSIONE SUPPLETIVA
Si rammenta che i candidati, già assenti giustificatamente alle prove
scritte della sessione ordinaria e che si siano venuti a trovare nell'assoluta
impossibilità di partecipare anche alle prove suppletive fissate per
i giorni 30 giugno e 1 luglio 2004, possono chiedere di essere ammessi a sostenere
le prove scritte e il colloquio in un'apposita sessione straordinaria che si
svolgerà in tempi (di norma nel mese di settembre) e con modalità,
che saranno fissati con successivo provvedimento ministeriale.
Anche per tali candidati, i Presidenti delle commissioni devono comunicare prima
della chiusura dei lavori all'Ufficio Esami di Stato di questo C.S.A. (Fax 02-58382324),
i nominativi dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e orali nella
sessione straordinaria e i relativi plichi dei temi occorrenti per lo svolgimento
della prima e/o della seconda prova scritta.
ESAMI DEI CANDIDATI
IN SITUAZIONE DI HANDICAP
La materia è disciplinata dall'art. 17 dell’O.M. 21/2004.
In questa sede è utile rammentare che ove la commissione, sulla scorta
della relazione e della documentazione fornita dal competente consiglio di classe,
ritenga necessario avvalersi dell'insegnante di sostegno che ha seguito il candidato
durante l'anno scolastico, il docente di sostegno non viene nominato commissario
d’esame e non partecipa alla correzione e alla valutazione delle stesse, ma
assiste il candidato in situazione di handicap durante lo svolgimento delle
prove scritte e del colloquio. Al personale così utilizzato è
corrisposto esclusivamente il compenso forfettattario fissato dalle annuali
disposizioni ministeriali in materia.
CORREZIONE E VALUTAZIONE
DELLE PROVE SCRITTE
Nel corso delle sedute preliminari e, comunque, prima dell'inizio delle operazioni
di correzione e valutazione delle prove scritte, le commissioni, previo accertamento
della presenza in commissione di almeno due docenti per area disciplinare, devono
deliberare se procedere alla correzione della prima e della seconda prova scritta
operando per aree disciplinari ovvero collegialmente (comma 6, art.15 O.M. 21/2004).
Si rammenta, in proposito, che per tutti i corsi di studio ordinari le aree
disciplinari sono state definite con D.M. 18 settembre 1998, n.353 pubblicato
nel Bollettino Ufficiale messo a disposizione delle commissioni.
Per i corsi di studio sperimentali, invece, le commissioni devono fare riferimento
alla delibera con la quale i rispettivi Consigli di classe hanno proceduto alla
ripartizione delle materie dell'ultimo anno in due aere disciplinari. ( art.
5 D.M n. 15 del 9 febbraio 2004).
Appare utile in questa sede sottolineare che le operazioni di correzione delle
prove scritte devono concludersi con la formulazione da parte della commissione
di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun
candidato.
I punteggi sono poi attribuiti dall'intera commissione a maggioranza, compreso
il presidente. (comma 1, art.13, e comma 7, art. 15, O.M. 21/2004)
Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza
assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio
più alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga
la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante
dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento
al numero intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato
e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio
da parte dei singoli componenti.
Il punteggio complessivo delle prove scritte è pubblicato, per tutti
i candidati di ciascuna classe, nell’albo dell’Istituto sede della commissione
d’esame almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento
del colloquio di tale classe. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni
festivi intermedi. E’ facoltà di ogni candidato richiedere alla commissione
di conoscere il punteggio attribuito alle singole prove. La commissione riscontra
tale richiesta entro il giorno precedente la data fissata per il colloquio del
candidato interessato.
COLLOQUIO
La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati per
validi e giustificati motivi, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli
nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il
termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario
La commissione procede alla formulazione di una proposta di punteggio in numeri
interi relativa alla prova di ciascun candidato nello stesso giorno nel quale
il colloquio viene espletato. I punteggi sono successivamente attribuiti dall’intera
commissione a maggioranza, compreso il presidente, ai sensi dell’art.13, comma
1, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall’art.13, comma
10 e con l’osservanza della procedura di cui all’art. 15- comma 7 dell’O.M.
21/2004).
Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza
assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio
più alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga
la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante
dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento
al numero intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato
e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio
da parte dei singoli componenti.
ATTRIBUZIONE DEL
VOTO FINALE, PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI E RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE
Si rammenta che:
... nel corso della riunione preliminare ovvero in data successiva, i Presidenti,
sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, devono
fissare le date di svolgimento degli scrutini finali e di pubblicazione dei
risultati e deliberare, anche in data successiva alla riunione di insediamento,
l’opportunità di procedere alla pubblicazione dei risultati finali in
modo congiunto o disgiunto per le diverse commissioni.(comma 4, art. 12, O.M.
21/2004)
... nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina
i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un
massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico
di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno
a 70 punti. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate
(comma 11, art. 13, O.M. 35/2004)
... ciascuna commissione d’esame si riunisce, per le operazioni intese alla
valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione
di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove
scritte nella sessione suppletiva (comma 1, art. 20, O.M. 21/2004)
Premesso che, contrariamente a quanto previsto per gli scrutini delle classi intermedie, per gli esami di Stato non deve essere data comunicazione preventiva alle famiglie dell’esito negativo degli esami, si fa presente che:
COMPILAZIONE DEI
DIPLOMI FINALI
Nell’evidenziare che ai fini della corretta denominazione del titolo di studio
da riportare nel diploma e nelle restanti certificazioni è utile fare
riferimento alle denominazioni indicate nelle Tabelle allegate al D.M. n. 3
del 17 gennaio 2004, distintamente per i corsi
ordinari e progetti assistiti 2004 e per i corsi
sperimentali 2004, si richiamano in materia anche le seguenti istruzioni,
agevolmente consultabili sulla rete INTRANET del MIUR:
Sempre per la compilazione
della certificazione integrativa, ove non sia utilizzato il Programma Conchiglia,
è utile far presente che per la corretta indicazione delle materie del
curricolo degli studi (tra le quali non va incluso l'insegnamento della religione)
e della durata oraria complessiva, riferita allo standard di 33 settimane annuali
moltiplicata per il numero degli anni del curricolo, deve essere fatto esclusivo
riferimento ai programmi ministeriali ufficiali ovvero ai decreti ministeriali
autorizzativi dei corsi di studio sperimentali. E' appena il caso di evidenziare
che, ai predetti fini, la personale carriera scolastica del candidato non assume
alcuna rilevanza.
Si precisa, altresì, che la votazione massima attribuibile ai candidati
che superano gli Esami di Stato è 100/100 (cento centesimi) e, pertanto,
eventuali attestazioni e encomi ai candidati particolarmente meritevoli devono
essere indicati alla voce "Ulteriori specificazioni valutative della Commissione
con riferimento a prove sostenute con esito particolarmente positivo".
Infine, a conclusione di tutti i lavori deve essere compilato il REGISTRO degli
ESAMI in due copie, una destinata agli atti dell’Istituto sede d’esame e l’altra
da consegnare a questo C.S.A unitamente alla relazione e alle osservazioni del
Presidente sull’andamento degli esami.
IL DIRIGENTE
Rosario Coppa