CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO
cittą di Milano

UFFICIO ESAMI DI STATO

Prot. n .30326
Milano, 26 maggio 2005


AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
di 2° GRADO STATALI E NON STATALI
LORO SEDI

OGGETTO: NOTA INFORMATIVA SUGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO DELL’ ANNO SCOLASTICO 2004/2005.

Si reputa opportuno evidenziare anche in questa sede che il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha delegato ai Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi l'adozione dei provvedimenti previsti dalla procedura di svolgimento degli Esami di Stato dell’anno scolastico 2004/2005.
Ne consegue che per l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'O.M. n. 32 del 21 febbraio 2005 e dalle restanti disposizioni sugli esami di Stato, i Presidenti delle commissioni devono far riferimento all’Ufficio Esami di Stato di questo Centro Servizi Amministrativi - Via Ripamonti, 42 MILANO (Tel.02/58382317 – 02/58382304 – 0/258304705 - FAX 02/58382324).
In particolare, si richiama l’attenzione dei Presidenti sui seguenti punti:

A) Adempimenti di competenza del C. S. A. di Milano


B) Atti e documentazione da inoltrare al C.S.A. di Milano

RIEPILOGO PRINCIPALI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STAT0 2004/2005

Si rammenta anzitutto che tutte le disposizioni normative richiamate nella presente nota possono essere consultate sul sito Internet del C.S.A. di Milano, nell’apposita Area ESAMI DI STATO .
Si reputa, peraltro, opportuno invitare i Presidenti delle commissioni e gli uffici di segreteria delle scuole a consultare quotidianamente, durante tutta la sessione d’esame, il predetto sito dove saranno pubblicate anche tutte comunicazioni di servizio relative allo svolgimento degli esami. Analoga attenzione va rivolta alle comunicazioni che saranno pubblicate sul sito Internet del M.I.U.R. (Aree Dedicate - Esame di Stato) e sulla rete INTRANET- News.

Ciò premesso, si fa presente che una indispensabile guida per i Presidenti delle commissioni nell'espletamento degli adempimenti di competenza è costituita dai MODELLI DI VERBALI allegati alla predetta O.M. 32/2005 e pubblicati nella Parte II del Bollettino Ufficiale che, come ogni anno, sarà messo a disposizione dei Presidenti. I predetti modelli di verbale, infatti, descrivono in modo dettagliato tutte le operazioni che quotidianamente devono essere svolte dalle commissioni e hanno il pregio di indicare per ciascun adempimento la norma di riferimento. Appare utile, pertanto, invitare i Presidenti delle commissioni ad un'attenta lettura dei verbali messi a loro disposizione e si precisa fin d'ora che per la verbalizzazione delle operazioni d'esame può essere utilizzata la procedura informatica offerta dal Programma Conchiglia ovvero i modelli cartacei di registri di verbali reperibili in commercio, purché, in quest'ultimo caso, sia accertata la sostanziale corrispondenza con quelli ministeriali.

PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE ALLE OPERAZIONI D'ESAME
A norma dell'art. 13 dell'O.M. 32/2005:
Il presidente assicura la sua presenza nella sede di esame, con il compito di organizzare e coordinare tutte le operazioni di esame e di vigilare sui lavori delle commissioni. Per garantire la funzionalità delle commissioni stesse, delega, per ciascuna commissione, un proprio sostituto scelto tra i commissari, al quale, tra l’altro, può affidare, il giorno della prima prova scritta, il plico contenente le tracce dei temi per la dettatura ai candidati e la successiva riproduzione dei testi. Il presidente deve, in ogni caso, essere presente in commissione durante le operazioni che richiedono decisioni che vanno assunte dall’intera commissione.
Il presidente sceglie un commissario, quale segretario di ciascuna commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle commissioni verrà riportato nella verbalizzazione di tutte le commissioni.
In relazione all’obbligo della presenza del presidente “... in commissione durante le operazioni che richiedono decisioni che vanno assunte dall’intera commissione”, avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'O.M. 32/2005 e negli allegati modelli di verbale, si ritiene che la presenza del Presidente ai lavori della commissione si renda assolutamente necessaria per svolgimento delle seguenti operazioni:

VERBALIZZAZIONE
Nel ribadire l’utilità offerta dei modelli di verbale allegati all’O.M. 32/2005, si fa presente che, a norma dell’art. 19 della citata O.M., la commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell’esame nonché dell’andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.

ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI COMMISSARI
Sulla base delle apposite dichiarazioni rilasciate da tutti i componenti la commissione (compreso il presidente), il Presidente deve accertare:

ASSENZE TEMPORANEE DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
L'assenza temporanea dei commissari, a causa di legittimi impedimenti debitamente documentati e rigorosamente accertati, per una durata non superiore a un giorno rende possibile lo svolgimento delle operazioni d'esame di correzione delle prove scritte e di espletamento dei colloqui a condizione che sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e di almeno due commissari per ciascun’area disciplinare (vedi avanti).
Analogamente, qualora si assenti il Presidente, sempre per un tempo non superiore a un giorno, le predette operazioni d'esame possono egualmente effettuarsi se sia assicurata la presenza in commissione del suo sostituto e di almeno due commissari per ciascuna area disciplinare.
Resta inteso che si deve procedere all'immediata sostituzione del Presidente o del commissario assenti durante le operazioni di attribuzione dei punteggi delle prove scritte, del colloquio e del voto finale ovvero per assenze di durata superiore a un giorno.

VERIFICA SITUAZIONE SCOLASTICA DEI CANDIDATI INTERNI

Qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, il Presidente della commissione rilevi:

Ai fini delle operazioni di identificazione, tutti i candidati devono presentarsi alle prove d’esame muniti di un valido documento di riconoscimento.

VERIFICA SITUAZIONE SCOLASTICA DEI CANDIDATI ESTERNI

Si rammenta, innanzi tutto, che:

Nell’invitare i Presidenti ad accertare che nel fascicolo dei candidati esterni che versano nella situazione sopra descritta sia presente la predetta dichiarazione, è appena il caso di precisare che non può essere considerata sufficiente l’indicazione da parte dei candidati di non esplicitati “motivi familiari” o “motivi personali” o analoghe generiche motivazioni che non rendono possibile l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese.

Qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, il Presidente della commissione rilevi:

Ai fini delle operazioni di identificazione, tutti i candidati devono presentarsi alle prove d’esame muniti di un valido documento di riconoscimento.


ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO AI CANDIDATI ESTERNI
Nel corso della riunione preliminare, la commissione deve provvedere a stabilire i criteri di attribuzione ai candidati esterni dei punteggi relativi al credito scolastico e ad eventuali crediti formativi, opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Dopo aver stabilito i criteri suddetti, la commissione attribuisce ad ogni singolo candidato esterno, con adeguata motivazione da riportare a verbale, il punteggio relativo al credito scolastico e agli eventuali crediti formativi. L'esito delle attribuzioni è pubblicato all'albo dell'istituto sede di esame il giorno della prima prova scritta.
Per tutti i candidati esterni, fermo restando il punteggio massimo di 20, la commissione può aumentare il punteggio relativo al credito scolastico fino a un massimo di due punti
Come è noto, per l'attribuzione del credito scolastico devono essere presi in considerazione gli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore (classi 3^, 4^ e 5^ per i corsi di studio quinquennali e classi 2^, 3^ e 4^ per i corsi quadriennali). Per ciò che riguarda i candidati esterni, giova precisare che, in considerazione del fatto che essi non hanno frequentato con esito positivo l’ultima classe del corso di studio per il quale sostengono gli esami, è stato stabilito che il credito scolastico per l’ultimo anno è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.
Per i candidati privatisti, pertanto, la commissione deve ripercorrere la carriera scolastica del candidato per accertare, in primo luogo, se l'interessato abbia frequentato o meno con esito positivo la terzultima e/o la penultima classe dello stesso corso di studio per il quale sostiene gli esami di Stato e in quali anni scolastici.
Potranno così verificarsi i seguenti casi che, a titolo esemplificativo, fanno riferimento a un candidato esterno che sostiene gli esami di Stato di un corso di studio di durata quinquennale e che possono costituire utile guida per percorsi scolastici diversamente articolati.

  1. promozione alla classe 4^ dello stesso corso di studi per il quale sostiene gli esami di Stato.
    In tal caso, il credito scolastico del candidato è quello già attribuito in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe frequentata nell’anno scolastico 1998/99 e successivi. Nel caso, invece, che la frequenza sia avvenuta nell'anno scolastico 1997/98 e negli anni scolastici precedenti, prima cioè dell'applicazione della nuova disciplina degli Esami di Stato, la commissione per ciascun anno di corso frequentato provvederà ad assegnare il credito scolastico secondo le indicazioni della Tabella A allegata al Regolamento (D.P.R. 323/98), della nota in calce alla medesima e sulla base della media dei voti assegnati in ciascuna disciplina dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale.
  2. promozione alla classe 5^ dello stesso corso di studi per il quale sostiene gli esami di Stato
    Il credito scolastico del candidato è quello già attribuito in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe frequentata nell’anno scolastico 1998/99 e successivi. Il medesimo punteggio è attribuito al candidato anche per l'ultimo anno. Nel caso, invece, che la frequenza sia avvenuta nell'anno scolastico 1997/98 e negli anni scolastici precedenti, prima cioè dell'applicazione della nuova disciplina degli Esami di Stato, la commissione per ciascun anno di corso frequentato provvederà ad assegnare il credito scolastico secondo quanto già precisato al punto 1) e il medesimo punteggio così ottenuto è attribuito al candidato anche per l'ultimo anno.
  3. Ammissione, per effetto del superamento di esame di idoneità, alla classe 4^ dello stesso corso di studio per il quale sostiene gli esami di Stato
    La commissione assegnerà il credito scolastico secondo le indicazioni della Tabella B allegata al Regolamento, della nota in calce alla medesima e sulla base della media dei voti assegnati in ciascuna disciplina dalla commissione d'esame d'idoneità.
  4. Ammissione, per effetto di superamento di esame di idoneità, alla classe 5^ dello stesso corso di studio per il quale sostiene gli esami di Stato
    La commissione assegnerà il credito scolastico secondo le indicazioni della Tabella B allegata al Regolamento, della nota in calce alla medesima e sulla base della media dei voti assegnati in ciascuna disciplina dalla commissione d'esame d'idoneità. Il medesimo punteggio così ottenuto è attribuito al candidato anche per l'ultimo anno.
  5. Ammissione, per effetto di superamento di esame di idoneità relativo a due anni di corso in un'unica sessione, alla classe 5^ dello stesso corso di studio per il quale sostiene gli esami di Stato (due anni in uno)
    Anche in questo caso, va utilizzata la Tabella B - e relativa nota - allegata al Regolamento, e il credito scolastico è attribuito moltiplicando per 2 il punteggio spettante sulla base della media dei voti assegnati dalla commissione d'esame d'idoneità. Il punteggio spettante sulla base della media dei voti (non raddoppiato) è attribuito al candidato anche per l’ultimo anno.
  6. Ammissione agli esami di Stato a seguito del superamento di esami preliminari
    Si utilizzata la Tabella C - e relativa nota - allegata al Regolamento e il credito scolastico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati in ciascuna disciplina dalla commissione degli esami preliminari. Anche in questo caso, ove il candidato abbia sostenuto prove preliminari relative a 2 anni di corso, il punteggio è raddoppiato. Per l’ultimo anno vale quanto già specificato al precedente punto 5).
  7. Candidati che precedenti esami di maturità o di Stato non superati siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, che, però, non hanno frequentato e che non devono sostenere esami preliminari.
    Il credito scolastico è attribuito nella misura di punti 2 sia per l'ultimo che per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno.
  8. Per gli anni per i quali i candidati non sono in possesso né di promozione, né di idoneità né di risultati conseguiti negli esami preliminari, il credito scolastico è attribuito nella misura di punti 2.

DIARIO DEI COLLOQUI
La data di inizio dei colloqui è stabilita, per ciascuna commissione, al termine delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati delle prove scritte, nel rispetto di quanto disposto dall'art.15, comma 8, dell’O.M. 32/2005.
Per l'espletamento dei colloqui, vengono convocati per primi, in base a sorteggio, i candidati interni e, successivamente, sempre in base a sorteggio, i candidati esterni. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a cinque.
Del diario dei colloqui, il presidente delle commissioni dà notizia mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame.
Il diario di svolgimento dei colloqui deve essere affisso all’Albo dell’istituto e inviato in copia all’Ufficio Esami di Stato di questo C.S.A. Ovviamente, il diario deve essere predisposto solamente dopo la conclusione di tutte e tre le prove scritte (solo allora, infatti, sarà possibile conoscere se la commissione sarà interessata allo svolgimento di prove suppletive per candidati assenti alle prove scritte).

ASSENZE DEI CANDIDATI E SVOLGIMENTO PROVE SUPPLETIVE
Come è noto, ai sensi dell'art. 18, comma 2, dell'O.M. 32/2005, i candidati assenti alla prima e/o alla seconda prova scritta, presentando probante giustificazione, hanno facoltà di chiedere entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova di essere ammessi a sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva di mercoledì 6 luglio (prima prova scritta) e giovedì 7 luglio 2005 (seconda prova scritta). La terza prova scritta suppletiva si svolgerà nel secondo giorno successivo all'effettuazione della seconda prova scritta suppletiva.
Valutate le motivazioni addotte ed effettuati i necessari accertamenti, i Presidenti delle commissioni, solo dopo l'avvio della seconda prova scritta ed entro la mattinata del 24 giugno (e non il 23 giugno come precedentemente indicato) devono comunicare all'Ufficio Esami di Stato di questo C.S.A. (Fax 02-58382324). i nominativi dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva e i relativi plichi dei temi occorrenti per lo svolgimento della prima e/o seconda prova scritta.
La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati per validi e giustificati motivi, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario

SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME FUORI DELLA SEDE SCOLASTICA
Le richieste di autorizzazione all'effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) devono essere rivolte all'Ufficio Esami di Stato di questo C.S.A. (Fax 02-58382324). A tal fine, sarà opportuno che i Presidenti si assicurino dell'idoneità dei locali messi a disposizione della commissione per lo svolgimento delle prove d'esame e acquisiscano apposita certificazione medica attestante che i candidati degenti in luogo di cura siano in grado di sostenere le prove d'esame.
Per evidenti esigenze organizzative connesse allo spostamento della commissione in altra sede, le prove scritte dei predetti candidati si effettueranno nelle medesime date sopra indicate per lo svolgimento della sessione suppletiva.

SESSIONE STRAORDINARIA PER I CANDIDATI ASSENTI ALLE PROVE SCRITTE E/O ORALI DELLA SESSIONE ORDINARIA E DELLA SESSIONE SUPPLETIVA
Si rammenta che i candidati, assenti giustificatamene alle prove scritte della sessione ordinaria e che si siano venuti a trovare nell'assoluta impossibilità di partecipare anche alle prove suppletive, possono chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte, ivi compresa la terza prova scritta, e il colloquio in un'apposita sessione straordinaria che si svolgerà in tempi (di norma nel mese di settembre) e con modalità, che saranno fissati con successivo provvedimento ministeriale.
Anche per tali candidati, i Presidenti delle commissioni devono comunicare prima della chiusura dei lavori all'Ufficio Esami di Stato di questo C.S.A. (Fax 02-58382324) i nominativi dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e orali nella sessione straordinaria e i relativi plichi dei temi occorrenti per lo svolgimento della prima e/o della seconda prova scritta.

ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
La materia è disciplinata dall'art. 17 dell’O.M. 32/2005.
In questa sede è utile rammentare che ove la commissione, sulla scorta della relazione e della documentazione fornita dal competente consiglio di classe, ritenga necessario avvalersi dell'insegnante di sostegno che ha seguito il candidato durante l'anno scolastico, il docente di sostegno non viene nominato commissario d’esame e non partecipa alla correzione e alla valutazione delle stesse, ma assiste il candidato in situazione di handicap durante lo svolgimento delle prove scritte e del colloquio. Al personale così utilizzato è corrisposto esclusivamente il compenso forfettario fissato dalle annuali disposizioni ministeriali in materia.

CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
Nel corso delle sedute preliminari e, comunque, prima dell'inizio delle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte, le commissioni, previo accertamento della presenza in commissione di almeno due docenti per area disciplinare, devono deliberare se procedere alla correzione della prima e della seconda prova scritta operando per aree disciplinari ovvero collegialmente (comma 6, art.15 O.M. 32/2005).
Si rammenta, in proposito, che per tutti i corsi di studio ordinari le aree disciplinari sono state definite con D.M. 18 settembre 1998, n.353 pubblicato nel Bollettino Ufficiale messo a disposizione delle commissioni.
Per i corsi di studio sperimentali, invece, le commissioni devono fare riferimento alla delibera con la quale i rispettivi Consigli di classe hanno proceduto alla ripartizione delle materie dell'ultimo anno in due aere disciplinari. ( art. 5 D.M. n. 15 del 9 febbraio 2005).
Appare utile in questa sede sottolineare che le operazioni di correzione delle prove scritte devono concludersi con la formulazione da parte della commissione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato.
I punteggi sono poi attribuiti dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente. (comma 1, art.13, e comma 7, art. 15, O.M.32/2005)
Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.
Il punteggio complessivo delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, nell’albo dell’Istituto sede della commissione d’esame almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio di tale classe. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi. E’ facoltà di ogni candidato richiedere alla commissione di conoscere il punteggio attribuito alle singole prove. La commissione riscontra tale richiesta entro il giorno precedente la data fissata per il colloquio del candidato interessato.

COLLOQUIO
La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati per validi e giustificati motivi, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario
La commissione procede alla formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alla prova di ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. I punteggi sono successivamente attribuiti dall’intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, ai sensi dell’art.13, comma 1, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall’art.13, comma 10 e con l’osservanza della procedura di cui all’art. 15- comma 7 dell’O.M. 32/2005).
Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio più alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.

ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE, PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI E RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE
... nel corso della riunione preliminare ovvero in data successiva, i Presidenti, sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, devono fissare le date di svolgimento degli scrutini finali e di pubblicazione dei risultati e deliberare, anche in data successiva alla riunione di insediamento, l’opportunità di procedere alla pubblicazione dei risultati finali in modo congiunto o disgiunto per le diverse commissioni.(comma 4, art. 12, O.M. 32/2005)
... nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e verbalizzate (comma 11, art. 13, O.M. 32/2005)
... ciascuna commissione d’esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva (comma 1, art. 20, O.M. 32/2005)
Ciò premesso ed evidenziato che, contrariamente a quanto previsto per gli scrutini delle classi intermedie, per gli esami di Stato non deve essere data comunicazione preventiva alle famiglie dell’esito negativo degli esami, si fa presente che:

COMPILAZIONE DEI DIPLOMI FINALI
Nell’evidenziare che ai fini della corretta denominazione del titolo di studio da riportare nel diploma e nelle restanti certificazioni è utile fare riferimento alle denominazioni indicate nelle Tabelle allegate al D.M. n. 8 del 21 gennaio 2005, distintamente per i corsi ordinari e progetti assistiti 2005 e per i corsi sperimentali 2005, si richiamano in materia anche le seguenti istruzioni, agevolmente consultabili sulla rete INTRANET del MIUR:

Si rammenta, infine, che nell’ultima parte del certificato integrativo recante “Progressione negli studi” va annotato, nello spazio sottostante e prestampato:

Sempre per la compilazione della certificazione integrativa, ove non sia utilizzato il Programma Conchiglia, è utile far presente che per la corretta indicazione delle materie del curricolo degli studi (tra le quali non va incluso l'insegnamento della religione) e della durata oraria complessiva, riferita allo standard di 33 settimane annuali moltiplicata per il numero degli anni del curricolo, deve essere fatto esclusivo riferimento ai programmi ministeriali ufficiali ovvero ai decreti ministeriali autorizzativi dei corsi di studio sperimentali. E' appena il caso di evidenziare che, ai predetti fini, la personale carriera scolastica del candidato non assume alcuna rilevanza.
Si precisa, altresì, che la votazione massima attribuibile ai candidati che superano gli Esami di Stato è 100/100 (cento centesimi) e, pertanto, eventuali attestazioni e encomi ai candidati particolarmente meritevoli devono essere indicati alla voce "Ulteriori specificazioni valutative della Commissione con riferimento a prove sostenute con esito particolarmente positivo".
Infine, a conclusione di tutti i lavori deve essere compilato il REGISTRO degli ESAMI in due copie, una destinata agli atti dell’Istituto sede d’esame e l’altra da consegnare all’Ufficio Esami di Stato di questo C.S.A. unitamente alla relazione e alle osservazioni del Presidente sull’andamento degli esami.

IL DIRIGENTE
Rosario Coppa