CENTRO
SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO
UFFICIO
ESAMI DI STATO
Prot. n .30326
Milano, 26 maggio 2005
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
di 2° GRADO STATALI E NON STATALI
LORO SEDI
OGGETTO: NOTA INFORMATIVA SUGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO DELL’ ANNO SCOLASTICO 2004/2005.
Si reputa opportuno evidenziare
anche in questa sede che il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia ha delegato ai Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi
l'adozione dei provvedimenti previsti dalla procedura di svolgimento degli Esami
di Stato dell’anno scolastico 2004/2005.
Ne consegue che per l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'O.M.
n. 32 del 21 febbraio 2005 e dalle restanti disposizioni sugli esami di
Stato, i Presidenti delle commissioni devono far riferimento all’Ufficio
Esami di Stato di questo Centro Servizi Amministrativi - Via Ripamonti, 42 MILANO
(Tel.02/58382317 – 02/58382304 – 0/258304705 - FAX 02/58382324).
In particolare, si richiama l’attenzione dei Presidenti sui seguenti punti:
A) Adempimenti di competenza del C. S. A. di Milano
B) Atti e documentazione da inoltrare al C.S.A. di Milano
RIEPILOGO PRINCIPALI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STAT0 2004/2005
Si rammenta anzitutto
che tutte le disposizioni normative richiamate nella presente nota possono essere
consultate sul sito Internet del C.S.A. di Milano, nell’apposita Area
ESAMI DI STATO .
Si reputa, peraltro, opportuno invitare i Presidenti delle commissioni e gli
uffici di segreteria delle scuole a consultare quotidianamente, durante tutta
la sessione d’esame, il predetto sito dove saranno pubblicate anche tutte
comunicazioni di servizio relative allo svolgimento degli esami. Analoga attenzione
va rivolta alle comunicazioni che saranno pubblicate sul sito Internet del M.I.U.R.
(Aree Dedicate - Esame
di Stato) e sulla rete INTRANET- News.
Ciò premesso, si fa presente che una indispensabile guida per i Presidenti delle commissioni nell'espletamento degli adempimenti di competenza è costituita dai MODELLI DI VERBALI allegati alla predetta O.M. 32/2005 e pubblicati nella Parte II del Bollettino Ufficiale che, come ogni anno, sarà messo a disposizione dei Presidenti. I predetti modelli di verbale, infatti, descrivono in modo dettagliato tutte le operazioni che quotidianamente devono essere svolte dalle commissioni e hanno il pregio di indicare per ciascun adempimento la norma di riferimento. Appare utile, pertanto, invitare i Presidenti delle commissioni ad un'attenta lettura dei verbali messi a loro disposizione e si precisa fin d'ora che per la verbalizzazione delle operazioni d'esame può essere utilizzata la procedura informatica offerta dal Programma Conchiglia ovvero i modelli cartacei di registri di verbali reperibili in commercio, purché, in quest'ultimo caso, sia accertata la sostanziale corrispondenza con quelli ministeriali.
PARTECIPAZIONE DEL
PRESIDENTE ALLE OPERAZIONI D'ESAME
A norma dell'art. 13 dell'O.M. 32/2005:
Il presidente assicura la sua presenza nella sede di esame, con il compito di
organizzare e coordinare tutte le operazioni di esame e di vigilare sui lavori
delle commissioni. Per garantire la funzionalità delle commissioni stesse,
delega, per ciascuna commissione, un proprio sostituto scelto
tra i commissari, al quale, tra l’altro, può affidare, il giorno
della prima prova scritta, il plico contenente le tracce dei temi per la dettatura
ai candidati e la successiva riproduzione dei testi. Il presidente deve, in
ogni caso, essere presente in commissione durante le operazioni che richiedono
decisioni che vanno assunte dall’intera commissione.
Il presidente sceglie un commissario, quale segretario di ciascuna commissione
e, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il
verbale della riunione plenaria congiunta delle commissioni verrà riportato
nella verbalizzazione di tutte le commissioni.
In relazione all’obbligo della presenza del presidente “... in
commissione durante le operazioni che richiedono decisioni che vanno assunte
dall’intera commissione”, avuto riguardo alle disposizioni
contenute nell'O.M. 32/2005 e negli allegati modelli di verbale, si ritiene
che la presenza del Presidente ai lavori della commissione si renda assolutamente
necessaria per svolgimento delle seguenti operazioni:
VERBALIZZAZIONE
Nel ribadire l’utilità offerta dei modelli di verbale allegati
all’O.M. 32/2005, si fa presente che, a norma dell’art. 19 della
citata O.M., la commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano
lo svolgimento dell’esame nonché dell’andamento e le risultanze
delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività
della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate
conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente
in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano
pienamente e congruamente motivate.
ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI
COMMISSARI
Sulla base delle apposite dichiarazioni rilasciate da tutti i componenti la
commissione (compreso il presidente), il Presidente deve accertare:
ASSENZE TEMPORANEE
DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
L'assenza temporanea dei commissari, a causa di legittimi impedimenti debitamente
documentati e rigorosamente accertati, per una durata non superiore
a un giorno rende possibile lo svolgimento delle operazioni d'esame
di correzione delle prove scritte e di espletamento dei colloqui a condizione
che sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto
e di almeno due commissari per ciascun’area disciplinare (vedi avanti).
Analogamente, qualora si assenti il Presidente, sempre per un tempo non superiore
a un giorno, le predette operazioni d'esame possono egualmente effettuarsi se
sia assicurata la presenza in commissione del suo sostituto e di almeno due
commissari per ciascuna area disciplinare.
Resta inteso che si deve procedere all'immediata sostituzione del Presidente
o del commissario assenti durante le operazioni di attribuzione dei punteggi
delle prove scritte, del colloquio e del voto finale ovvero per assenze di durata
superiore a un giorno.
VERIFICA SITUAZIONE SCOLASTICA DEI CANDIDATI INTERNI
Qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, il Presidente della commissione rilevi:
Ai fini delle operazioni di identificazione, tutti i candidati devono presentarsi alle prove d’esame muniti di un valido documento di riconoscimento.
VERIFICA SITUAZIONE SCOLASTICA DEI CANDIDATI ESTERNI
Si rammenta, innanzi tutto, che:
Nell’invitare i Presidenti ad accertare che nel fascicolo dei candidati esterni che versano nella situazione sopra descritta sia presente la predetta dichiarazione, è appena il caso di precisare che non può essere considerata sufficiente l’indicazione da parte dei candidati di non esplicitati “motivi familiari” o “motivi personali” o analoghe generiche motivazioni che non rendono possibile l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese.
Qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, il Presidente della commissione rilevi:
Ai fini delle operazioni di identificazione, tutti i candidati devono presentarsi alle prove d’esame muniti di un valido documento di riconoscimento.
ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO AI CANDIDATI ESTERNI
Nel corso della riunione preliminare, la commissione deve provvedere a stabilire
i criteri di attribuzione ai candidati esterni dei punteggi relativi al credito
scolastico e ad eventuali crediti formativi, opportunamente certificati e ritenuti
coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Dopo aver stabilito
i criteri suddetti, la commissione attribuisce ad ogni singolo candidato esterno,
con adeguata motivazione da riportare a verbale, il punteggio relativo al credito
scolastico e agli eventuali crediti formativi. L'esito delle attribuzioni è
pubblicato all'albo dell'istituto sede di esame il giorno della prima prova
scritta.
Per tutti i candidati esterni, fermo restando il punteggio massimo di 20, la
commissione può aumentare il punteggio relativo al credito scolastico
fino a un massimo di due punti
Come è noto, per l'attribuzione del credito scolastico devono essere
presi in considerazione gli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore
(classi 3^, 4^ e 5^ per i corsi di studio quinquennali e classi 2^, 3^ e 4^
per i corsi quadriennali). Per ciò che riguarda i candidati esterni,
giova precisare che, in considerazione del fatto che essi non hanno frequentato
con esito positivo l’ultima classe del corso di studio
per il quale sostengono gli esami, è stato stabilito che il credito scolastico
per l’ultimo anno è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo
anno.
Per i candidati privatisti, pertanto, la commissione deve ripercorrere la carriera
scolastica del candidato per accertare, in primo luogo, se l'interessato abbia
frequentato o meno con esito positivo la terzultima e/o la penultima classe
dello stesso corso di studio per il quale sostiene gli esami di Stato e in quali
anni scolastici.
Potranno così verificarsi i seguenti casi che, a titolo esemplificativo,
fanno riferimento a un candidato esterno che sostiene gli esami di Stato di
un corso di studio di durata quinquennale e che possono costituire utile guida
per percorsi scolastici diversamente articolati.
DIARIO DEI COLLOQUI
La data di inizio dei colloqui è stabilita, per ciascuna commissione,
al termine delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati delle
prove scritte, nel rispetto di quanto disposto dall'art.15, comma 8, dell’O.M.
32/2005.
Per l'espletamento dei colloqui, vengono convocati per primi, in base a sorteggio,
i candidati interni e, successivamente, sempre in base a sorteggio, i candidati
esterni. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno,
non può essere di norma superiore a cinque.
Del diario dei colloqui, il presidente delle commissioni dà notizia mediante
affissione all'albo dell'istituto sede di esame.
Il diario di svolgimento dei colloqui deve essere affisso all’Albo dell’istituto
e inviato in copia all’Ufficio Esami di Stato di questo C.S.A. Ovviamente,
il diario deve essere predisposto solamente dopo la conclusione di tutte e tre
le prove scritte (solo allora, infatti, sarà possibile conoscere se la
commissione sarà interessata allo svolgimento di prove suppletive per
candidati assenti alle prove scritte).
ASSENZE DEI CANDIDATI
E SVOLGIMENTO PROVE SUPPLETIVE
Come è noto, ai sensi dell'art. 18, comma 2, dell'O.M. 32/2005, i candidati
assenti alla prima e/o alla seconda prova scritta, presentando probante giustificazione,
hanno facoltà di chiedere entro il giorno successivo a quello di effettuazione
della prova di essere ammessi a sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva
di mercoledì 6 luglio (prima prova scritta) e giovedì 7 luglio
2005 (seconda prova scritta). La terza prova scritta suppletiva si svolgerà
nel secondo giorno successivo all'effettuazione della seconda prova scritta
suppletiva.
Valutate le motivazioni addotte ed effettuati i necessari accertamenti, i Presidenti
delle commissioni, solo dopo l'avvio della seconda prova scritta ed entro la
mattinata del 24 giugno (e non il 23 giugno come precedentemente indicato) devono
comunicare all'Ufficio Esami di Stato di questo C.S.A. (Fax 02-58382324). i
nominativi dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte nella sessione
suppletiva e i relativi plichi dei temi occorrenti per lo svolgimento della
prima e/o seconda prova scritta.
La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati per
validi e giustificati motivi, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli
nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il
termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario
SVOLGIMENTO DELLE
PROVE D'ESAME FUORI DELLA SEDE SCOLASTICA
Le richieste di autorizzazione all'effettuazione delle prove d'esame fuori della
sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) devono
essere rivolte all'Ufficio Esami di Stato di questo C.S.A. (Fax 02-58382324).
A tal fine, sarà opportuno che i Presidenti si assicurino dell'idoneità
dei locali messi a disposizione della commissione per lo svolgimento delle prove
d'esame e acquisiscano apposita certificazione medica attestante che i candidati
degenti in luogo di cura siano in grado di sostenere le prove d'esame.
Per evidenti esigenze organizzative connesse allo spostamento della commissione
in altra sede, le prove scritte dei predetti candidati si effettueranno nelle
medesime date sopra indicate per lo svolgimento della sessione suppletiva.
SESSIONE STRAORDINARIA
PER I CANDIDATI ASSENTI ALLE PROVE SCRITTE E/O ORALI DELLA SESSIONE ORDINARIA
E DELLA SESSIONE SUPPLETIVA
Si rammenta che i candidati, assenti giustificatamene alle prove scritte della
sessione ordinaria e che si siano venuti a trovare nell'assoluta impossibilità
di partecipare anche alle prove suppletive, possono chiedere di essere ammessi
a sostenere le prove scritte, ivi compresa la terza prova scritta, e il colloquio
in un'apposita sessione straordinaria che si svolgerà in tempi (di norma
nel mese di settembre) e con modalità, che saranno fissati con successivo
provvedimento ministeriale.
Anche per tali candidati, i Presidenti delle commissioni devono comunicare prima
della chiusura dei lavori all'Ufficio Esami di Stato di questo C.S.A. (Fax 02-58382324)
i nominativi dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e orali nella
sessione straordinaria e i relativi plichi dei temi occorrenti per lo svolgimento
della prima e/o della seconda prova scritta.
ESAMI DEI CANDIDATI
IN SITUAZIONE DI HANDICAP
La materia è disciplinata dall'art. 17 dell’O.M. 32/2005.
In questa sede è utile rammentare che ove la commissione, sulla scorta
della relazione e della documentazione fornita dal competente consiglio di classe,
ritenga necessario avvalersi dell'insegnante di sostegno che ha seguito il candidato
durante l'anno scolastico, il docente di sostegno non viene nominato commissario
d’esame e non partecipa alla correzione e alla valutazione delle stesse,
ma assiste il candidato in situazione di handicap durante lo svolgimento delle
prove scritte e del colloquio. Al personale così utilizzato è
corrisposto esclusivamente il compenso forfettario fissato dalle annuali disposizioni
ministeriali in materia.
CORREZIONE E VALUTAZIONE
DELLE PROVE SCRITTE
Nel corso delle sedute preliminari e, comunque, prima dell'inizio delle operazioni
di correzione e valutazione delle prove scritte, le commissioni, previo accertamento
della presenza in commissione di almeno due docenti per area disciplinare, devono
deliberare se procedere alla correzione della prima e della seconda prova scritta
operando per aree disciplinari ovvero collegialmente (comma 6, art.15
O.M. 32/2005).
Si rammenta, in proposito, che per tutti i corsi di studio ordinari le aree
disciplinari sono state definite con D.M. 18 settembre 1998, n.353 pubblicato
nel Bollettino Ufficiale messo a disposizione delle commissioni.
Per i corsi di studio sperimentali, invece, le commissioni devono fare riferimento
alla delibera con la quale i rispettivi Consigli di classe hanno proceduto alla
ripartizione delle materie dell'ultimo anno in due aere disciplinari. (
art. 5 D.M.
n. 15 del 9 febbraio 2005).
Appare utile in questa sede sottolineare che le operazioni di correzione
delle prove scritte devono concludersi con la formulazione da parte della commissione
di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun
candidato.
I punteggi sono poi attribuiti dall'intera commissione a maggioranza, compreso
il presidente. (comma 1, art.13, e comma 7, art. 15, O.M.32/2005)
Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza
assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio
più alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga
la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante
dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento
al numero intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato
e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio
da parte dei singoli componenti.
Il punteggio complessivo delle prove scritte è pubblicato, per tutti
i candidati di ciascuna classe, nell’albo dell’Istituto sede della
commissione d’esame almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio
dello svolgimento del colloquio di tale classe. Vanno esclusi dal computo le
domeniche e i giorni festivi intermedi. E’ facoltà di ogni candidato
richiedere alla commissione di conoscere il punteggio attribuito alle singole
prove. La commissione riscontra tale richiesta entro il giorno precedente la
data fissata per il colloquio del candidato interessato.
COLLOQUIO
La commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati per
validi e giustificati motivi, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli
nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il
termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario
La commissione procede alla formulazione di una proposta di punteggio in numeri
interi relativa alla prova di ciascun candidato nello stesso giorno nel quale
il colloquio viene espletato. I punteggi sono successivamente attribuiti dall’intera
commissione a maggioranza, compreso il presidente, ai sensi dell’art.13,
comma 1, secondo i criteri di valutazione stabiliti come previsto dall’art.13,
comma 10 e con l’osservanza della procedura di cui all’art. 15-
comma 7 dell’O.M. 32/2005).
Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza
assoluta, la commissione vota su proposte del presidente a partire dal punteggio
più alto proposto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si raggiunga
la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante
dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento
al numero intero più approssimato. Di tali operazioni è dato dettagliato
e motivato conto nel verbale. Non è ammessa l'astensione dal giudizio
da parte dei singoli componenti.
ATTRIBUZIONE DEL
VOTO FINALE, PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI E RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE
... nel corso della riunione preliminare ovvero in data successiva, i Presidenti,
sentiti nella riunione plenaria i componenti di ciascuna commissione, devono
fissare le date di svolgimento degli scrutini finali e di pubblicazione dei
risultati e deliberare, anche in data successiva alla riunione di insediamento,
l’opportunità di procedere alla pubblicazione dei risultati finali
in modo congiunto o disgiunto per le diverse commissioni.(comma 4, art.
12, O.M. 32/2005)
... nella stessa riunione, o in riunioni successive, la commissione determina
i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino
a un massimo di 5 punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito
scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame
pari almeno a 70 punti. Le relative deliberazioni vanno opportunamente
motivate e verbalizzate (comma 11, art. 13, O.M. 32/2005)
... ciascuna commissione d’esame si riunisce, per le operazioni intese
alla valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti, subito dopo
la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno
sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva (comma 1, art. 20, O.M.
32/2005)
Ciò premesso ed evidenziato che, contrariamente a quanto previsto per
gli scrutini delle classi intermedie, per gli esami di Stato non deve essere
data comunicazione preventiva alle famiglie dell’esito
negativo degli esami, si fa presente che:
COMPILAZIONE DEI
DIPLOMI FINALI
Nell’evidenziare che ai fini della corretta denominazione del titolo di
studio da riportare nel diploma e nelle restanti certificazioni è utile
fare riferimento alle denominazioni indicate nelle Tabelle allegate al D.M.
n. 8 del 21 gennaio 2005, distintamente per i corsi ordinari e progetti assistiti
2005 e per i corsi sperimentali 2005, si richiamano in materia anche le seguenti
istruzioni, agevolmente consultabili sulla rete INTRANET del MIUR:
Si rammenta, infine, che nell’ultima parte del certificato integrativo recante “Progressione negli studi” va annotato, nello spazio sottostante e prestampato:
Sempre per la compilazione
della certificazione integrativa, ove non sia utilizzato il Programma Conchiglia,
è utile far presente che per la corretta indicazione delle materie del
curricolo degli studi (tra le quali non va incluso l'insegnamento della religione)
e della durata oraria complessiva, riferita allo standard di 33 settimane annuali
moltiplicata per il numero degli anni del curricolo, deve essere fatto esclusivo
riferimento ai programmi ministeriali ufficiali ovvero ai decreti ministeriali
autorizzativi dei corsi di studio sperimentali. E' appena il caso di evidenziare
che, ai predetti fini, la personale carriera scolastica del candidato non assume
alcuna rilevanza.
Si precisa, altresì, che la votazione massima attribuibile ai candidati
che superano gli Esami di Stato è 100/100 (cento centesimi) e, pertanto,
eventuali attestazioni e encomi ai candidati particolarmente meritevoli devono
essere indicati alla voce "Ulteriori specificazioni valutative della Commissione
con riferimento a prove sostenute con esito particolarmente positivo".
Infine, a conclusione di tutti i lavori deve essere compilato il REGISTRO degli
ESAMI in due copie, una destinata agli atti dell’Istituto sede d’esame
e l’altra da consegnare all’Ufficio Esami di Stato di questo C.S.A.
unitamente alla relazione e alle osservazioni del Presidente sull’andamento
degli esami.
IL DIRIGENTE
Rosario Coppa