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Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n.
59 Capo I Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 2003; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23
gennaio 2004; EMANA
il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalità della scuola dell'infanzia 1. La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata
triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei
bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività,
apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità
educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei
genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei
bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica,
realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso
dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. Art. 2
Accesso alla scuola dell'infanzia
1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le
bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento. Art. 3
Attività educative
1. L'orario annuale delle attività educative per la
scuola dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle
istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione
cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato
lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25
marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un
minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi
delle singole scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle
famiglie. Capo II
Primo ciclo di istruzione Art. 4. Articolazione del ciclo e periodi
1. Il primo ciclo d'istruzione è costituito dalla scuola
primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata
dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il
primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e
formazione. Capo III
Scuola primaria Art. 5 Finalità
1. La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le
diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità,
promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della
personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e
le abilità di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione
informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare
apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione
nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie
scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle
sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello
spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza
civile. Art. 6
Iscrizioni
1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le
bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto
dell'anno di riferimento. Art. 7
Attività educative e didattiche
1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di
cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola
primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni
scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in
conformità alle norme concordatarie di cui all'articolo 3, comma 1, ed
alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma
2. Art. 8
La valutazione nella scuola primaria
1. La valutazione, periodica e annuale, degli
apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle
competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle
attività educative e didattiche previste dai piani di studio
personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi
didattici ai fini del passaggio al periodo successivo. Capo IV
Scuola secondaria di primo grado Art. 9 Finalità della scuola secondaria di primo grado
1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le
discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome
di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale;
organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e
l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le
abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione
sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è
caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in
relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione
sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le
capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli
allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di
istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua
dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di
istruzione e formazione.
Art. 10
Attività educative e didattiche
1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di
cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola
secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni,
alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione
cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all'articolo 3,
comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto
al comma 2.
Art. 11
Valutazione, scrutini ed esami
1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione
degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi
eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire
motivate deroghe al suddetto limite. Capo V Norme finali e transitorie Art. 12 Scuola dell'infanzia
1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti
alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, volta anche alla
definizione delle esigenze di nuove professionalità e modalità
organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro
il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la
recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi e delle risorse
finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e
nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di
stabilità. Dovrà essere favorita omogeneità di distribuzione, sul
territorio nazionale, dei livelli di servizio, senza penalizzare o
limitare le opportunità esistenti. Alle stesse condizioni e modalità, per
gli anni scolastici successivi può essere consentita un'ulteriore,
graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui all'articolo 2. Il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con
proprio decreto, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia
(ANCI), salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, della legge 28
marzo 2003, n. 53, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il
rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 18.
Art. 13
Scuola primaria
1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti
alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età
entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi può essere
consentita, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite
temporale previsto dall'articolo 6, comma 2.
Art. 14
Scuola secondaria di primo grado
1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 è avviata
la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo grado;
saranno successivamente avviate, dall'anno scolastico 2005-2006, la
seconda classe del predetto biennio e, dall'anno scolastico 2006-2007, la
terza classe di completamento del ciclo. 2. Fino all'emanazione del
relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto
pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato C, facendo
riferimento al profilo educativo culturale e professionale individuato
nell'allegato D. 3. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo
ordinamento per l'anno scolastico 2004-2005, e fino alla messa a regime
della scuola secondaria di primo grado, l'assetto organico delle scuole
secondarie di primo grado, come definito dall'articolo 10, comma 4, viene
confermato secondo i criteri fissati nel decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 1982, n. 782. 4. In attesa dell'emanazione del
regolamento governativo di cui al comma 2, le istituzioni scolastiche,
nell'esercizio della propria autonomia didattica ed organizzativa,
provvedono ad adeguare la configurazione oraria delle cattedre e dei posti
di insegnamento ai nuovi piani di studio allegati al presente decreto. 5.
Ai fini dell'espletamento dell'orario di servizio obbligatorio, il
personale docente interessato ad una diminuzione del suo attuale orario di
cattedra viene utilizzato per le finalità e per le attività educative e
didattiche individuate, rispettivamente, dall'articolo 9 e dall'articolo
10. 6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono ridefinite le classi di abilitazione all'insegnamento,
in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo
grado.
Art. 15
Attività di tempo pieno e di tempo prolungato
1. Al fine di realizzare le attività educative di cui
all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, è
confermato in via di prima applicazione, per l'anno scolastico 2004-2005,
il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per
l'anno scolastico 2003-2004 per le attività di tempo pieno e di tempo
prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli anni successivi,
ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalità, possono essere
attivati nell'ambito della consistenza dell'organico complessivo del
personale docente dei corrispondenti ordini di scuola determinata con il
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui
all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Art. 16
Frequenza del primo ciclo dell'istruzione
1. Restano in vigore, in attesa dell'emanazione del
decreto legislativo con il quale sarà ridefinito ed ampliato, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 34 della Costituzione, le
sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di mancata
frequenza del primo ciclo dell'istruzione.
Art. 17
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai
rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 18
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6,
comma 2, dell'articolo 12, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1,
limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria
statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per
l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di
euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con i fondi previsti allo
scopo dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Art. 19
Norme finali e abrogazioni
1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli
alunni in situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104.
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Castelli |