Assemblee di classe

L’assemblea di classe (prevista dall’art.13 del DPR 297/94 (Testo unico delle normative scolastiche) sul diritto di assemblea di classe) può avere luogo:
Una volta al mese, se l’assemblea si svolge durante le ore di lezione, nel limite di due ore di lezione in giornata.
Una seconda volta al mese, fuori dall’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali
Non è possibile tenere assemblee di classe nello stesso giorno della settimana (non è possibile anche che le assemblee avvengano nel mese conclusivo delle lezioni.
La legge non prevede e non stabilisce quali siano gli organi addetti alla convocazione delle varie assemblee, quindi il legislatore lascia direttamente agli studenti la definizione dei modi di convocazione.
La data delle assemblee di classe deve essere comunicata in anticipo al preside, insieme con l’ordine del giorno.
Nelle assemblee di classe si applica il disposto dell’ultimo comma dell’art. 13 del DPR 297/94, relativo al diritto del preside, odi un suo delegato, di poter assistere all’assemblea.
Su speciale richiesta degli studenti, le ore dell’assemblea possono essere destinate ad attività di ricerca o di lavoro di gruppo.